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Sentenza

Sentenza del 18/01/2021 n. 152 - Comm. Trib. Prov. Palermo

Non applicabilità del principio di alternatività IVA/imposta di registro.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

disputa sulla natura fiscale della somma oggetto del decreto: se alla pronuncia di condanna del garante nei confronti del debitore dovesse applicarsi l'imposta proporzionale di registro del 3% sul valore della condanna o se dovesse trovare spazio il principio di alternatività IVA/imposta di registro in quanto le somme erano state originariamente soggette a IVA nel rapporto principale

La decisione

la Corte ha ritenuto applicabile l'aliquota proporzionale del 3% prevista per l'imposta di registro sul valore della condanna contenuta nel decreto ingiuntivo. Il principio di alternatività IVA/imposta di registro non è applicabile perché l'obbligo azionato dal garante nasce da un rapporto distinto e autonomo rispetto a quello principale e non si risolve in un corrispettivo o in una prestazione soggetta all'IVA; pertanto la condanna a rimborso non costituisce oggetto imponibile IVA ma rileva ai fini dell'imposta di registro in misura proporzionale

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131/1986, Tariffa, Parte I, art. 8, comma 1, lett. b

    la norma prevede l'applicazione dell'imposta proporzionale del 3% sul valore delle sentenze e dei provvedimenti giurisdizionali; applicata alla condanna del garante, costituisce il presupposto per l'imposizione in misura proporzionale sul valore della condanna

  • Giurisprudenza: Cass. n. 20262/2015

    principio secondo cui l'obbligazione di rimborso derivante da rapporto di garanzia o da obbligazione autonoma non rientra nella nozione di corrispettivo soggetto ad IVA e quindi non è assorbibile dal principio di alternatività IVA/registro

Massime di principio

  • Quando la pretesa patrimoniale deriva da un rapporto autonomo (es. obbligazione di rimborso del garante, subrogazione, responsabilità contrattuale o extracontrattuale) e non costituisce corrispettivo per una prestazione di beni o servizi, non opera il principio di alternatività IVA/imposta di registro: si applica l'imposta di registro in misura proporzionale sul valore della decisione
  • La natura delle somme determina il regime fiscale: il fatto che le somme rimborsate siano state in origine oggetto di IVA nel rapporto principale non implica automaticamente che il rimborso debba essere assoggettato ad IVA nella relazione autonoma di rimborso
  • Per valutare l'applicabilità dell'IVA occorre accertare se l'obbligo sia effettivamente un corrispettivo per una prestazione imponibile o se sia un obbligo di natura indennitaria/ristorativa derivante da rapporto distinto
  • In caso di decreto ingiuntivo o sentenza che condanni al pagamento di somme a titolo di rimborso, la base imponibile dell'imposta di registro proporzionale è il valore della condanna indicato nel provvedimento
  • Occorre attenzione nei casi in cui l'operazione di rimborso sia funzionalmente collegata e assimilabile a una prestazione imponibile: in tali ipotesi potrebbe profilarsi invece l'applicabilità dell'IVA; la qualificazione giuridica del rapporto è determinante

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