Ordinanza n. 5/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto dirigenziale n. 17977 del 28/11/2025 della Regione Calabria – Dipartimento Salute e Welfare – Settore 3, recante la dichiarazione di decadenza dalla titolarità e dall’autorizzazione all’esercizio ex art. 113, comma 1, lett. a) R.D. n. 1265/1934 (T.U. LL.SS.) della sede farmaceutica rurale n. 2 Comune di Fabrizia (VV); - di tutti gli atti del procedimento, richiamati nel Decreto dirigenziale, anche ove non conosciuti, ed in particolare: nota prot. n. 23613 del 9 aprile 2025, trasmessa a mezzo PEC di pari data, dal Direttore dell’U.O.C. Farmaceutica Territoriale dell’ASP di Vibo Valentia; nota prot. n. 24471 del 14 aprile 2025 dell’UOC Farmaceutica Territoriale dell’ASP di Vibo; nota prot. n. 481546 dell’1 luglio 2025 dell’Avvocatura regionale; nota prot. n. 590185 del 5 agosto 2025 del Settore regionale Assistenza Farmaceutica; nota prot. n. 633588 del 28 agosto 2025 dell’Avvocatura regionale; parere reso nella seduta del 29 settembre 2025 dalla Commissione Farmaceutica Regionale; nota prot. n. 721585 dell’1 ottobre 2025 di avvio del procedimento; nota prot. n. 868214 del 13/11/2025 del Settore regionale all’Avvocatura; nota dell’Avvocatura prot. n. 902353 del 24/11/2025; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o collegato a quelli impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di decadenza dalla titolarità e dall'autorizzazione all'esercizio di una sede farmaceutica rurale
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La procedura fallimentare relativa alla farmacia ha impugnato il decreto dirigenziale regionale che ha dichiarato la decadenza dalla titolarità e dall'autorizzazione all'esercizio della sede farmaceutica rurale, chiedendone la sospensione cautelare. Sono stati dedotti motivi riferiti all'interpretazione dell'art. 113, comma 1, lett. a), R.D. n. 1265/1934, sostenendo, tra l'altro, che la norma dovrebbe essere letta sistematicamente e teleologicamente e che vi sarebbe un termine implicito per la sua applicazione. È stata inoltre prospettata una questione di legittimità costituzionale. Il ricorso ha investito anche gli atti istruttori e procedimentali presupposti, inclusi gli atti dell'ASP, dell'Avvocatura regionale, del Settore regionale Assistenza Farmaceutica, della Commissione Farmaceutica Regionale e l'atto di avvio del procedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo, con valutazione propria della fase cautelare e salvo il più approfondito esame di merito, che non sussistano sufficienti elementi di fondatezza. Ha valorizzato il chiaro tenore letterale dell'art. 113, comma 1, lett. a), R.D. n. 1265/1934 e la priorità dell'interpretazione letterale prevista dall'art. 12, comma 1, delle Preleggi. Le interpretazioni sistematica e teleologica prospettate dalla parte ricorrente sono state ritenute idonee a determinare, in concreto, un'interpretazione antiletterale o abrogatrice della disposizione, ovvero ad aggiungere un termine non previsto dal testo normativo. Il Collegio ha inoltre ritenuto che il provvedimento regionale costituisca esercizio di una competenza attribuita alla Regione e non limitata dall'esistenza della procedura concorsuale, essendo quest'ultima il presupposto esplicito della norma invocata. Non sono emersi, in questa fase, profili immediati tali da giustificare la rimessione della questione di legittimità costituzionale. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della novità della questione.
Norme richiamate
art. 113, comma 1, lett. a), R.D. n. 1265/1934
decadenza dalla titolarità e dall'autorizzazione all'esercizio della sede farmaceutica in presenza della procedura concorsuale, secondo il chiaro tenore letterale della disposizione
La norma attribuisce alla Regione la competenza a dichiarare la decadenza e non è limitata dall'esistenza di una procedura concorsuale, che costituisce il presupposto esplicito della disciplina.
art. 12, comma 1, Preleggi
priorità del canone di interpretazione letterale
Il tenore letterale della disposizione prevale sulle interpretazioni sistematica e teleologica quando queste conducano a un risultato antiletterale, ad un'interpretatio abrogans o all'aggiunta di significati non previsti dal testo.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata e respinta in assenza di sufficienti elementi di fondatezza.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando il testo della disposizione applicata presenta un chiaro tenore letterale, interpretazioni sistematiche o teleologiche non possono essere accolte se conducono a un risultato antiletterale, a una sostanziale abrogazione della norma o all'introduzione di condizioni e termini non previsti dal legislatore.
- L'esistenza di una procedura concorsuale non impedisce l'esercizio della competenza amministrativa espressamente attribuita dalla legge quando la stessa procedura costituisce il presupposto esplicito per l'adozione del provvedimento previsto dalla norma.
- In sede cautelare, una questione di legittimità costituzionale non deve essere rimessa immediatamente quando, allo stato degli atti e senza il più approfondito esame di merito, non emergano profili immediati che ne giustifichino la rimessione.
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