Sentenza n. 189/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato costituito dalla sentenza n. 96/2024 emessa dal Tribunale di Larino, Sezione Lavoro, resa all’esito del giudizio di cui al n.r.g. 631/2022, pubblicata in data 14.05.2024, notificata in data 05.12.2024, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Larino, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 96/2024 del Tribunale di Larino, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, del valore di euro 500,00, per l’anno scolastico 2020/2021. La sentenza era stata notificata al Ministero il 5 dicembre 2024, ma l’Amministrazione non aveva provveduto all’adempimento, nonostante il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 2935 c.c., la lesione del legittimo affidamento e la propria legittimazione a promuovere l’ottemperanza, chiedendo inoltre la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., nonché l’eventuale emissione di uno speciale ordine di pagamento in caso di indisponibilità delle risorse di bilancio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto comprovati il passaggio in giudicato della sentenza civile e la sua notificazione al Ministero. Ha precisato che, a seguito delle modifiche all’art. 475 c.p.c. introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla l. n. 197/2022, dal 28 febbraio 2023 non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la copia attestata conforme all’originale; pertanto, le modalità di notificazione del titolo erano idonee. Ha riconosciuto che una sentenza del giudice ordinario del lavoro rientra tra i titoli azionabili mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Poiché il Ministero era rimasto inadempiente, gli ha ordinato di mettere a disposizione della ricorrente la Carta docente, o altro beneficio equivalente, per l’anno scolastico 2020/2021, entro 40 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato, per l’eventuale ulteriore inadempimento, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, prevedendo che questi agisca entro ulteriori 40 giorni su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 350,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente di chiedere l’esecuzione del giudicato e autorizza il giudice, in caso di persistente inadempimento, a nominare un commissario ad acta ai sensi del comma 4, lett. d).
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’adempimento di obblighi derivanti da sentenze passate in giudicato del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni è considerato ai fini della possibilità di procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione debitrice.
art. 475 c.p.c.
Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti
Dopo le modifiche applicabili dal 28 febbraio 2023, non è richiesta la spedizione della sentenza in forma esecutiva; è sufficiente la copia attestata conforme all’originale.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 2935 c.c.
La ricorrente ne ha invocato la violazione in relazione alla tutela del proprio diritto e al legittimo affidamento, senza che la sentenza sviluppi una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, delle statuizioni contenute in una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’Amministrazione non vi abbia spontaneamente dato esecuzione.
- Ai fini dell’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, dopo il 28 febbraio 2023 non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva: è sufficiente la notificazione di una copia attestata conforme all’originale, secondo l’art. 475 c.p.c. come modificato dal d.lgs. n. 149/2022 e dalla l. n. 197/2022.
- Accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua regolare notificazione all’amministrazione e l’inadempimento dell’obbligo conformativo, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di eseguire la pronuncia entro un termine determinato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire, su istanza della parte vittoriosa, in caso di persistente inadempimento dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
- La nomina del commissario ad acta può essere effettuata individuando il funzionario pubblico competente ratione muneris per la materia oggetto dell’obbligo da eseguire, anche con facoltà di delega e senza compenso, se così disposto dal giudice.
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