Ordinanza n. 51/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento del Decreto dell’11.2.2026 (notificato il 13.2.2026), con il quale il Questore di -OMISSIS- ha respinto, ai sensi dell’art. 43 R.D. n. 773/1931, la domanda di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, presentata dal sig. -OMISSIS- in data 16/30.1.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di diniego del rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto questorile notificato il 13 febbraio 2026, adottato ai sensi dell’art. 43 R.D. n. 773/1931, con cui è stata respinta la domanda di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo presentata nel gennaio 2025. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell’efficacia dell’atto. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti contro il diniego.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente il requisito del pregiudizio grave e irreparabile. Ha inoltre considerato prevalente, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, l’interesse alla pubblica sicurezza posto a fondamento del provvedimento impugnato. Non è stata quindi disposta la sospensione del diniego. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. L’ordinanza dispone altresì l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente ai sensi dell’art. 52, comma 2, d.lgs. n. 196/2003.
Norme richiamate
art. 43 R.D. n. 773/1931
Costituisce la base normativa indicata per il diniego questorile del rinnovo della licenza di porto di fucile.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per insussistenza del pregiudizio grave e irreparabile e per la prevalenza dell’interesse alla pubblica sicurezza.
art. 52, comma 2, d.lgs. n. 196/2003
È stato applicato per disporre l’oscuramento del nome e cognome del ricorrente a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo presuppone la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile; in mancanza di tale requisito la domanda deve essere respinta.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l’interesse alla pubblica sicurezza posto a fondamento di un diniego relativo a una licenza di porto d’armi può prevalere sull’interesse privato alla sospensione dell’atto.
- La tutela cautelare può essere negata anche senza definire nel merito i motivi di illegittimità dedotti, qualora non risulti integrato il requisito del pregiudizio grave e irreparabile.
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