Cassazione Penale, Sentenza n. 34979/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura di custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente contestava: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sull'attualità delle esigenze cautelari, sostenendo che il lungo periodo di detenzione (2019-2023) impediva di mantenere rapporti con l'associazione e costituiva testimonianza del suo allontanamento dal sodalizio (cd. "tempo silente"); 2) apoditticità della valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori Catalano e Maselli e violazione del principio del devoluto, poiché il GIP non avrebbe esaminato nominativamente le dichiarazioni; 3) inconciliabilità delle dichiarazioni dei collaboratori con lo stato detentivo del ricorrente; 4) disparità di trattamento rispetto al coindagato De Tullio, rimesso in libertà senza adeguata spiegazione delle differenze tra le posizioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo manifestamente infondato il motivo. Ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui, in ipotesi di mafie "storiche", la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275, comma 3, c.p.p. può essere superata principalmente con il recesso dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa; il semplice decorso del tempo ("tempo silente") non è di per sé sufficiente, salvo che sia accompagnato da elementi concreti e obiettivi (es. collaborazione, trasferimento, inattività protratta) che dimostrino l'assenza di esigenze cautelari. La Corte ha ritenuto esauriente la motivazione del Tribunale che ha valorizzato le recenti dichiarazioni dei collaboratori (Catalano e Maselli), le indicazioni di attività di spaccio nel 2021-2022 e altri elementi (anche misura di prevenzione del 2022) a fondamento della prognosi di pericolosità. Ha inoltre escluso un collegamento logico tra l'assoluzione in altro procedimento e la cessazione delle esigenze cautelari nel presente procedimento. Conseguentemente il ricorso è stato respinto ed il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
primo, terzo, quarto, quinto, sesto ed ottavo comma
Il reato di partecipazione a associazione di tipo mafioso è contestato in forma continuativa fino all'attualità; la gravità e la perdurante operatività dell'associazione giustificano la presunzione di esigenze cautelari
art. 275 cod. proc. pen.
Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati associativi; nei casi di mafie storiche tale presunzione è particolarmente rigorosa e può essere superata solo con elementi concreti quali recesso, esaurimento dell'attività associativa o altri fatti obiettivi che dimostrino l'assenza di esigenze cautelari
art. 51 cod. proc. pen.
Rilevanza in relazione alla doppia presunzione citata dalla giurisprudenza: i provvedimenti di prevenzione e misure di sorveglianza possono rafforzare la valutazione negativa della prognosi di pericolosità
Massime di principio
- In procedimenti per reati di tipo mafioso, soprattutto per mafie "storiche", la mera decorrenza del tempo ("tempo silente") non è sufficiente a superare la presunzione di esigenze cautelari: sono necessari elementi oggettivi e concreti (recesso documentato, esaurimento dell'attività del sodalizio, collaborazione stabile, trasferimento lontano dall'area di operatività).
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se ritenute credibili e riferite a condotte recenti, possono costituire elemento decisivo per attestare la sussistenza di pericolosità e l'attualità delle esigenze cautelari, anche se il soggetto è stato in precedenza detenuto.
- La presenza di precedenti provvedimenti (es. sorveglianza speciale, provvedimenti di prevenzione) e notizie di attività criminose recenti rafforzano la prognosi negativa e giustificano il mantenimento della custodia cautelare.
- Per contestare il mantenimento della misura cautelare è necessario un contraddittorio puntuale e prove specifiche che dimostrino concretamente l'interruzione dei rapporti con l'associazione; affermazioni generiche o il solo richiamo al periodo detentivo non sono di per sé risolutive.
- Le differenze di trattamento tra indagati (rimessi in libertà o meno) richiedono che il giudice indichi gli elementi fattuali che giustificano la diversità; una mera affermazione della diversità di posizione senza motivazione probatoria è insufficiente.
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