Sentenza del 02/12/2015 n. 5200 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - VERIFICHE FISCALI - Durata massima presso la sede del contribuente - Nullità dell'avviso per disagio arrecato al contribuente - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. Ai fini del calcolo della durata massima della verifica devono essere conteggiati esclusivamente i giorni di effettiva attività lavorativa svolta dagli operatori fiscali presso la sede del contribuente; non rilevano, invece, i giorni dedicati ad accertamenti o attività svolti in altri luoghi. Inoltre, il semplice disagio arrecato al contribuente non comporta la nullità dell'avviso di accertamento.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità dell'avviso di accertamento, sostenendo che fosse stato superato il limite massimo di durata della verifica fiscale presso la propria sede e che il protrarsi dell'attività avesse arrecato un disagio tale da determinarne la nullità.
Norme richiamate
Disciplina della durata massima delle verifiche fiscali presso la sede del contribuente
Il limite temporale riguarda i soli giorni di effettiva presenza operativa e attività lavorativa dei verificatori presso la sede del contribuente, con esclusione delle attività svolte altrove.
Cassazione, sentenza n. 11183/2014
È richiamato il principio secondo cui, nel computo della durata della verifica, non devono essere inclusi i giorni impiegati per verifiche e attività eseguite in luoghi diversi dalla sede del contribuente.
Massime di principio
- Per verificare il rispetto della durata massima di una verifica fiscale occorre conteggiare i giorni di effettiva attività svolta presso la sede del contribuente, non ogni giorno complessivamente impiegato dall'Amministrazione nell'indagine.
- Le attività compiute dagli organi fiscali presso uffici pubblici, banche, consulenti o altri luoghi non incidono, di regola, sul limite riferito alla permanenza presso la sede del contribuente.
- Il mero disagio organizzativo o personale causato dalla verifica non determina automaticamente l'illegittimità o la nullità dell'avviso di accertamento.
- La nullità dell'atto richiede la violazione di una specifica norma che la preveda oppure di una garanzia procedimentale essenziale; non è sufficiente dimostrare un generico pregiudizio.
- In una situazione analoga è quindi necessario documentare precisamente le giornate e le attività svolte presso la sede del contribuente e distinguere tali giornate dalle attività effettuate altrove.
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