Cassazione Civile, Ordinanza n. 00920/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (vettore)
La controversia
Una società aveva acquistato pellami allo stato grezzo, li aveva inviati a un’azienda spagnola per la lavorazione e, una volta completata, aveva incaricato un vettore di ritirarli e trasportarli in Italia. Durante il tragitto, il mezzo del vettore veniva oggetto di rapina e la merce scompariva. La società chiedeva il risarcimento dei danni al vettore e all’assicuratrice del trasporto. Il Tribunale accoglieva la domanda verso il vettore e dichiarava inammissibile quella verso l’assicuratrice; la Corte d’appello riformava, ritenendo che la società, non essendo mittente ma solo destinataria, non fosse legittimata a pretendere l’indennizzo per la perdita della merce, anche se sottratta durante il trasporto, e respingeva pure la domanda incidentale sui danni da mancata commercializzazione. In Cassazione la società proponeva tre motivi, ma prima della decisione depositava rinuncia al ricorso, accettata dalle controricorrenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte della ricorrente, intervenuta prima dell’udienza, e dell’accettazione delle controricorrenti. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinunzia. Non ha disposto sulle spese; ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando la natura eccezionale della relativa misura e la sua applicabilità solo nei casi tipici di rigetto o inammissibilità/improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
art. 17 Convenzione di Ginevra sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR)
nel giudizio di merito la compagnia assicuratrice aveva sostenuto che la rapina rientrasse tra le cause di esclusione della responsabilità del vettore previste dalla Convenzione; la Corte di cassazione non si pronuncia sul punto per intervenuta rinuncia
legge n. 1621/1960
legge di ratifica e recezione della Convenzione CMR; menzionata solo nel riepilogo dei fatti
art. 380-bis.1 c.p.c.
base della trattazione in camera di consiglio
art. 391, quarto comma, c.p.c.
richiamato per affermare che, in caso di rinuncia al ricorso, non deve disporsi nulla sulle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non citato espressamente nel dispositivo, ma il testo affronta il tema del raddoppio del contributo unificato escludendone l’applicazione nel caso di rinuncia
Cass., sez. 6-3, 30/09/2015, n. 19560
richiamata per affermare che il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e di stretta interpretazione
Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140
richiamata per escludere l’estensione della disciplina del raddoppio del contributo unificato alla rinuncia al ricorso
Cass., sez. U, 20/02/2020, n. 4315
richiamata con la stessa finalità di escludere interpretazioni estensive o analogiche del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta accettata dalle controparti costituite, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia non si provvede sulle spese, salvo diverse specifiche statuizioni previste dalla legge.
- Il raddoppio del contributo unificato è una misura eccezionale e sanzionatoria, applicabile solo nei casi tipici di rigetto o di declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione; non è estensibile in via analogica all’ipotesi di estinzione per rinuncia.
- Quando la decisione di cassazione si arresta per effetto della rinuncia, restano assorbite le censure di merito proposte con il ricorso.
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