Sentenza n. 1389/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento dell'atto intimazione di pagamento 035 2023 90005522 02/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione, trasmessa alla ricorrente via PEC in data 13/04/2023 e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte, e, in ogni caso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (non allegato e non conosciuto), il provvedimento di determinazione del Prelievo Supplementare per le annate oggetto dell'intimazione, ovvero le comunicazioni Agea, aventi ad oggetto le “multe quote latte” e segnatamente concernenti i risultati della compensazione nazionale per il periodo indicato nella cartella e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, (non allegato e non conosciuto) e comunque ogni atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo, compresa la Cartella Esattoriale n. 035 2020 7150106383 000 asseritamente notificata il 16.03.2015, la Cartella Esattoriale n. 035 2020 7180152057 000 asseritamente notificata il 11.12.2018, la Cartella Esattoriale n. 035 2020 7280101177 000 asseritamente notificata il 24.11.2008 a titolo di prelievo latte e, in ogni caso di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l'atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nell'intimazione (sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso). Per l'accertamento dell'illegittimità del diniego serbato dall'intimata Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura sull'istanza proposta dalla ricorrente, inviata in data 30/12/2019, in data 07/09/2022 e in data 07/12/2021 da valere quale dichiarazione ai sensi della Legge n. 228/2012, art. 1, comma 537, Prot. Uscita N. 0049915 del 27/06/2022, Prot. Uscita N. 0049917 del 27/06/2022, Prot. Uscita N. 0049918 del 27/06/2022. con cui è stata comprovata l'insussistenza della pretesa creditoria relativa al prelievo supplementare oggetto dell'atto impugnato ed è stato formulato invito formale alla sospensione di ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate ed a porre in essere gli adempimenti previsti a carico dell'ente di riscossione dall'art. 1 comma 539 Legge 228 /2012 e dei provvedimenti presupposti, ai sensi degli artt. 21-quater e 21-nonies, l. n. 241/1990. Per l'accertamento della fondatezza dell'istanza di autotutela, ricorrendone in presupposti di cui all'art. 31, comma 3, Cpa e conseguentemente per la condanna dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura a concludere il procedimento e all'adozione di tutti i necessari provvedimenti al fine di conformare le imputazioni di prelievo supplementare di parte ricorrente di cui all'atto impugnato, con accertamento dell'obbligo, con conseguente condanna, ad eseguire, il relativo ricalcolo e alle conseguenti relative determinazioni e imputazioni del prelievo supplementare asseritamente dovute dall'istante uniformandosi e adempiendo alle decisioni della Corte di Giustizia del 27 giugno 219 causa C-348/18, del 11 settembre 2019, causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19 nonché alla revoca e/o annullamento e/o declaratoria di inefficacia di tutti gli atti e delle relative tutte le attività di riscossione anche a mezzo di compensazione e in ogni caso, per l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla parte ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per le annate di cui al ricorso, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8 ter L. n. 33/2009. Per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: intimazione di pagamento del 13 aprile 2023 per prelievo supplementare sulle campagne lattiere 1999/2000, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, con contestazione degli atti presupposti, del silenzio di AGEA su istanze di sospensione e autotutela e domanda risarcitoria
Esito
Favorevole al resistente (agente della riscossione e organismo pagatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società agricola ha impugnato l’intimazione di pagamento n. 035 2023 90005522 02/000, notificata via PEC il 13 aprile 2023, relativa al prelievo supplementare per le campagne lattiere 1999/2000 e 2005/2006-2008/2009, estendendo le censure alle cartelle, ai ruoli, alle imputazioni del prelievo e agli aggiornamenti del Registro nazionale dei debiti. Ha inoltre chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio di AGEA sulle istanze presentate per ottenere la sospensione della riscossione e l’autotutela, la rideterminazione del prelievo alla luce del diritto UE, l’accertamento dell’inesistenza del debito e il risarcimento del danno. In sintesi, ha dedotto: difetto di motivazione e istruttoria, in particolare per l’omessa considerazione dei recuperi e delle compensazioni con gli aiuti PAC; violazione del giudicato; decadenza dalla riscossione e prescrizione del capitale e degli interessi; illegittimità degli interessi di mora e degli oneri di riscossione, carenza del metodo di calcolo e anatocismo; illegittimo diniego o mancato esercizio dell’autotutela e lesione dell’affidamento; violazione dei principi UE di ripartizione del prelievo e parità di trattamento, nonché incompatibilità europea dei criteri nazionali di compensazione; inattendibilità dei dati produttivi e insussistenza del prelievo; mancata o invalida notificazione degli atti presupposti e conseguente inesigibilità delle somme. AGEA e ADER hanno eccepito, tra l’altro, l’improcedibilità per la campagna 1999/2000 e l’inammissibilità o infondatezza delle censure.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse la domanda riferita alla campagna 1999/2000, poiché il presupposto prelievo era già stato annullato in sede giurisdizionale con obbligo per AGEA di rideterminarsi. Ha dichiarato inammissibili le contestazioni rivolte alle cartelle e alle imputazioni del prelievo per le annualità coperte da giudicati o comunque divenute definitive: le censure non potevano essere riproposte contro la successiva intimazione esecutiva, né le successive sentenze della Corte di giustizia potevano riaprire rapporti amministrativi ormai inoppugnabili. Ha respinto le eccezioni di decadenza ex art. 25 d.P.R. 602/1973 e di prescrizione: il prelievo AGEA non è un credito tributario né una sanzione amministrativa, ma una misura patrimoniale di politica agricola soggetta alla prescrizione ordinaria decennale; nel caso concreto, intimazioni, cartelle e giudizi hanno interrotto o sospeso la prescrizione del capitale e degli interessi. Ha respinto la censura di difetto di motivazione dell’intimazione, ritenuta sufficiente per l’indicazione delle cartelle, delle annate e degli importi; la mancata allegazione della cartella non invalida la motivazione per relationem se l’atto richiamato è identificato e reso disponibile. Quanto alle compensazioni con aiuti PAC, la ricorrente non ha fornito un principio di prova né documentato quali trattenute riguardassero i debiti in causa. Ha respinto le censure su interessi di mora e oneri di riscossione, dovuti secondo la disciplina della riscossione a ruolo; anche la contestazione del calcolo era generica, non essendo stato contrapposto un calcolo alternativo, e il divieto di anatocismo non è stato ritenuto applicabile alle modalità regolate dalla disciplina speciale. Ha escluso un obbligo di AGEA di riesaminare in autotutela pretese definitive per effetto di successive pronunce della Corte di giustizia. Ha respinto la censura sull’inattendibilità dei dati produttivi, non essendo le indagini generali sul sistema delle quote latte sufficienti a trasferire sull’amministrazione l’onere di provare nuovamente i dati. La domanda risarcitoria è stata respinta perché non è stato accertato l’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa. Per le annualità diverse dal 1999/2000 il ricorso è quindi respinto. Spese compensate per complessità della materia, parziale novità della normativa e andamento del giudizio.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
In ragione di quanto sopra esposto, attesa la caducazione in sede giurisdizionale del presupposto prelievo supplementare per la campagna lattiera 1999/2000, la domanda di annullamento dell’avversata intimazione è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del cod.proc.amm.
La caducazione giudiziale del prelievo presupposto determina la sopravvenuta carenza d’interesse alla domanda di annullamento dell’intimazione relativa alla medesima annualità.
art. 21-septies l. 241/1990
In altri termini, fermo restando che il contrasto tra un provvedimento amministrativo nazionale e il diritto dell’Unione europea debba generare qualche forma d’invalidità dell’atto in questione, il Consiglio di Stato, almeno a far tempo dalla sentenza di questa Sezione 31 marzo 2011, n. 1983, ha affermato che l’atto amministrativo che viola il diritto dell’Unione europea è affetto da annullabilità per vizio di illegittimità sotto forma di violazione di legge e non da nullità, atteso che l’art. 21 septies della l. 7.8.1990, n. 241, ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo e tra queste ipotesi non rientra il contrasto con il diritto dell’Unione europea.
La violazione del diritto UE comporta, di regola, annullabilità e non nullità, poiché il contrasto con il diritto europeo non rientra nelle ipotesi tassative di nullità previste dall’art. 21-septies.
art. 25 d.P.R. 602/1973
L’art. 25 citato -il quale prevede un termine biennale per la notifica della cartella di pagamento decorrente dalla definitività dell’accertamento- invece, è riferibile esclusivamente ai crediti di natura tributaria, ossia a quelli derivanti da imposte, tasse e contributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate.
Il termine decadenziale previsto dall’art. 25 per la notificazione della cartella riguarda i crediti tributari e non si applica ai crediti AGEA per prelievo supplementare.
art. 2946 c.c.
Pertanto, non essendo assimilabili ai tributi, non sono soggetti alla disciplina decadenziale del D.P.R. n. 602/1973, ma rientrano nella regola generale della prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.
Il credito AGEA da prelievo supplementare è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, non ai termini prescrizionali o decadenziali propri dei tributi.
art. 2935 c.c.
Occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
La prescrizione del credito decorre dal momento in cui il diritto può essere esercitato.
art. 2943 c.c.
L’interruzione ai sensi dell’art. 2943, primo comma, cod. civ. si verifica anche nel caso di domanda di accertamento negativo proposta dal debitore, anche se a tal fine è necessario che il creditore dimostri interesse per il suo diritto costituendosi in giudizio per opporsi all’azione avversa.
La domanda del debitore volta all’accertamento negativo può interrompere la prescrizione, a condizione che il creditore si costituisca per far valere il proprio interesse.
art. 2944 c.c.
Per quanto concerne la disciplina dell’interruzione, occorre innanzitutto osservare che la stessa può intervenire o per il riconoscimento del diritto da parte del debitore (art. 2944 cod. civ.) o per atti provenienti dal creditore (azioni giurisdizionali o atti di costituzione in mora ai sensi dell’art. 2943 cod. civ.).
Il riconoscimento del diritto da parte del debitore costituisce causa interruttiva della prescrizione.
art. 30 d.P.R. 602/1973
Scaduto questo termine, in assenza di versamento spontaneo, sono dovuti gli interessi di mora previsti dall’art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973, il cui tasso è stabilito annualmente con decreto ministeriale.
Quando il pagamento richiesto con la cartella non è eseguito entro il termine assegnato, sono dovuti gli interessi di mora previsti dalla disciplina della riscossione a ruolo.
art. 8-quinquies, comma 10, d.l. 5/2009
Sul punto va ricordato che, ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 10 del decreto-legge n. 5 del 2009, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ovvero mediante ruolo, secondo la disciplina del capo II, titolo I e II del d.P.R. n. 602 del 1973.
La riscossione coattiva del prelievo supplementare latte avviene mediante ruolo e soggiace alla disciplina del d.P.R. 602/1973 richiamata dalla norma.
art. 30, comma 2, c.p.a.
Con ciò, atteso il rigetto di tutti i motivi demolitori e comunque di merito, intesi ad affermare l’illegittimità degli atti impugnati, non può che giudicarsi infondata, posto che ai sensi dell’art. 30 comma 2 del cod.proc.amm. “Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa”.
La domanda risarcitoria presuppone un danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa; respinte le censure di illegittimità, la domanda è infondata.
art. 8-ter d.l. 5/2009
Mediante consultazione del Registro nazionale dei debiti di cui all'art. 8 ter del Decreto Legge n. 5/2009, il produttore ha in realtà piena contezza della propria posizione debitoria verso l'Unione, di talchè questi è onerato di dimostrare che le trattenute subite sugli aiuti agricoli (poste di credito) si riferiscano al prelievo supplementare oggetto del giudizio e che eventualmente le stesse lo abbiano estinto, in tutto o in parte, attraverso il suddetto meccanismo di compensazione impropria.
Il produttore che contesta l’omessa o errata compensazione con gli aiuti agricoli deve fornire un principio di prova che identifichi le trattenute e ne dimostri la riferibilità al debito oggetto di causa.
art. 8-quinquies, comma 1, l. 33/2009
Ciò posto, per le campagne lattiere 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 i crediti di AGEA sono stati oggetto di ulteriori atti di intimazione ex art. 8 quinquies, comma 1, L. n. 33/2009, nonché di relative impugnazioni dinanzi al giudice amministrativo.
La disposizione è richiamata nel ricostruire le intimazioni precedenti che, insieme agli altri atti e ai giudizi, hanno interrotto o sospeso la prescrizione; il testo non sviluppa un’interpretazione autonoma ulteriore.
art. 1283 c.c.
E’ infine da respingere l’ulteriore assunto avente a oggetto la violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. Tale divieto, invero, non risulta specificamente applicabile alle modalità di calcolo degli accessori della tipologia di credito in esame, essendo disciplinate dalla normativa speciale di settore.
Il divieto di anatocismo non è ritenuto specificamente applicabile alle modalità di calcolo degli accessori del prelievo supplementare, regolate dalla disciplina speciale di settore.
Massime di principio
- Le contestazioni relative all’accertamento del prelievo supplementare e alle cartelle di pagamento devono essere proposte impugnando tempestivamente i relativi atti; una volta divenuti definitivi per effetto del giudicato o della mancata impugnazione, non possono essere riproposte contro la successiva intimazione, che attiene alla fase esecutiva della riscossione.
- Il contrasto di un provvedimento amministrativo con il diritto dell’Unione europea determina annullabilità, non nullità, salvo che ricorra una delle ipotesi tassative di nullità previste dall’art. 21-septies l. 241/1990. La successiva pronuncia della Corte di giustizia non riapre di per sé rapporti amministrativi divenuti definitivi.
- Il credito AGEA per prelievo supplementare latte non è tributario né sanzionatorio ed è assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale; non trova applicazione il termine decadenziale di cui all’art. 25 d.P.R. 602/1973, previsto per i crediti tributari.
- Chi deduce l’omessa o errata compensazione del prelievo supplementare con aiuti PAC deve fornire un principio di prova, indicando e documentando le trattenute che si riferiscono al debito controverso e la loro eventuale efficacia estintiva.
- L’intimazione di pagamento è sufficientemente motivata se identifica le cartelle presupposte, le annualità e gli importi dovuti; la mancata allegazione dell’atto richiamato non invalida la motivazione per relationem quando l’atto sia espressamente individuato e reso disponibile.
- La domanda risarcitoria per attività amministrativa presuppone l’accertamento di un esercizio illegittimo del potere; se le censure demolitorie sono respinte e non emerge altra illegittimità, la domanda risarcitoria è infondata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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