Cassazione Civile, Ordinanza n. 05929/2023 del 27/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una contribuente era stata destinataria di un atto di contestazione e di un provvedimento di irrogazione di sanzioni per aver omesso di dichiarare investimenti effettuati all'estero, mediante mancata compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2001. L'Ufficio aveva notificato il provvedimento sanzionatorio il 6 marzo 2012. La CTP aveva annullato l'atto ritenendo non dimostrata la presentazione della querela/denuncia necessaria per il raddoppio dei termini; la CTR aveva invece accertato la presentazione della denuncia ma aveva comunque escluso il raddoppio dei termini, qualificando la mancata compilazione del quadro RW come violazione meramente amministrativa e non connessa a fattispecie penale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione e falsa applicazione degli artt. 43, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600/1973 e 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, censurando l'esclusione del raddoppio dei termini; il secondo per omesso esame di un fatto decisivo, dedotto in via subordinata. La contribuente ha resistito con atto formalmente denominato controricorso e ricorso incidentale, ma privo di effettivi motivi incidentali.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso principale, affermando che, secondo i principi già espressi dalla giurisprudenza di legittimità, le previsioni del d.l. n. 78/2009 che raddoppiano i termini di decadenza per gli atti di contestazione o irrogazione sanzioni relativi all'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero hanno natura procedimentale e si applicano anche ai periodi d'imposta anteriori alla loro entrata in vigore. Poiché l'atto sanzionatorio riguardava l'anno d'imposta 2001 ed era stato notificato il 6 marzo 2012, la CTR non aveva fatto corretta applicazione di tali principi. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il presunto ricorso incidentale della contribuente è stato escluso, perché l'atto difensivo conteneva solo richieste di principio di diritto e non specifiche censure autonomamente o condizionatamente proposte. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
Le disposizioni sul raddoppio dei termini di accertamento richiamate dalla censura sono applicabili, nel contesto considerato, in relazione alle sanzioni connesse all'omessa denuncia di attività finanziarie estere, secondo l'orientamento di legittimità richiamato dalla Corte.
art. 57 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato congiuntamente all'art. 43 d.P.R. n. 600/1973 come base normativa del raddoppio dei termini in materia sanzionatoria.
art. 4 d.l. n. 167/1990
Norma violata per l'omessa compilazione del quadro RW relativa agli investimenti effettuati all'estero.
art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009 conv. in L. n. 102/2009
La presunzione di evasione per investimenti e attività finanziarie detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ha natura sostanziale e non retroattiva.
art. 12, commi 2-bis e 2-ter, d.l. n. 78/2009 conv. in L. n. 102/2009
Le disposizioni che raddoppiano i termini di decadenza per gli avvisi di accertamento e quelli di decadenza/prescrizione per gli atti sanzionatori hanno natura procedimentale e si applicano anche ai periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore.
art. 360 c.p.c.
Sono stati utilizzati per articolare, rispettivamente, il motivo di violazione di legge e quello di omesso esame di un fatto decisivo.
art. 366 c.p.c.
Richiamato per escludere che l'atto della contribuente contenesse un vero ricorso incidentale, in difetto di una specifica critica alla sentenza impugnata.
artt. 3 e 24 Cost.
Richiamati dalla giurisprudenza citata per sostenere che la natura sostanziale della presunzione non può avere effetti retroattivi, a tutela dell'effettività del diritto di difesa.
Massime di principio
- Le disposizioni che prevedono il raddoppio dei termini per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni in materia di disponibilità finanziarie detenute all'estero hanno natura procedimentale e si applicano anche ai periodi d'imposta antecedenti alla loro entrata in vigore.
- La presunzione di evasione prevista per investimenti e attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata ha natura sostanziale e, proprio per tale natura, non è retroattiva.
- In presenza di omessa denuncia delle attività finanziarie estere, il raddoppio dei termini per gli atti sanzionatori opera indipendentemente dalla retroattività della presunzione sostanziale di evasione.
- Un atto difensivo può essere qualificato come ricorso incidentale solo se contiene censure specifiche contro capi della sentenza impugnata, formulate nel rispetto delle forme del ricorso per cassazione; semplici richieste di principio di diritto non sono sufficienti.
- Se il primo motivo del ricorso principale è accolto e risulta decisivo, il secondo motivo subordinato resta assorbito.
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