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Sentenza

Sentenza n. 1642/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, relativa al riconoscimento della Carta del Docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti precari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, divenuta definitiva per mancata impugnazione e notificata all’Amministrazione. Hanno chiesto l’esatta e integrale esecuzione del giudicato mediante l’attribuzione, a ciascuno, dell’importo di 1.500 euro tramite Carta del Docente, oltre agli interessi legali, in relazione ai rispettivi contratti di lavoro a tempo determinato e agli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. Hanno inoltre chiesto, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Collegio ha preliminarmente dichiarato inammissibile la nota con cui era stato chiesto il passaggio in decisione da remoto, in quanto relativa a un incombente processuale non più previsto dalla normativa vigente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 114 c.p.a., in particolare la definitività della sentenza del giudice ordinario, attestata dalla certificazione di cancelleria, e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e completa esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale inutile decorso del termine, ha nominato Commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima Direzione, stabilendo che l’incarico sia svolto senza compenso, in quanto rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il TAR ha inoltre precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’Amministrazione, e che il Commissario deve effettuare i depositi esclusivamente mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l’apposito modulo per gli ausiliari del giudice. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 552 euro, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzabile per ottenere l’esecuzione di un giudicato anche formatosi davanti al giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, per l’eventuale inerzia, un Commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle condanne pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, nel caso concreto, presupposto per l’azione di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull’assenza di compenso per il Commissario ad acta può essere applicata analogicamente alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto, quando l’incarico sia conferito a un dirigente dell’Amministrazione resistente.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. 208/2015

    Richiamata quale disposizione di coordinamento della disciplina relativa al compenso del Commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza definitiva del giudice ordinario quando l’Amministrazione, nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine legalmente previsto, rimanga inerte.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare contestualmente un Commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva.
  • Quando il Commissario ad acta è individuato in un dirigente dell’Amministrazione resistente, l’incarico può essere conferito senza compenso, in quanto riconducibile all’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, secondo un’applicazione analogica della disciplina richiamata nella decisione.
  • L’incarico di Commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né essere impedito o condizionato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza.
  • Il Commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti nel fascicolo telematico esclusivamente mediante la procedura del Processo Amministrativo Telematico e l’apposito modulo previsto per gli ausiliari del giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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