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Sentenza

Sentenza n. 8910/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202403253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenza non definitivaAzione di annullamento

Atto impugnato: Bando di concorso per 196 posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, nella parte relativa al limite massimo di 30 anni, nonché atti di mancata ammissione e, per una ricorrente, graduatoria finale e ammissione con riserva al corso di formazione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il bando del 25 gennaio 2024, il d.m. 13 luglio 2018, n. 103 e gli atti impliciti di mancata ammissione, deducendo l’illegittimità del requisito del non aver compiuto il trentesimo anno di età e chiedendo, ove necessario, la disapplicazione dell’art. 3, comma 1, d.lgs. 334/2000, come modificato dal d.lgs. 95/2017, nella parte in cui avrebbe sostituito il precedente limite di 32 anni con quello di 30 anni. È stata inoltre contestata la modalità esclusivamente telematica di presentazione della domanda, che impediva ai ricorrenti privi del requisito anagrafico di completare la procedura. Sono state chieste misure cautelari, l’ammissione al concorso, il risarcimento in forma specifica e, in subordine, il risarcimento per perdita di chance. In seguito, una ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti la graduatoria finale, nella quale era collocata tra i vincitori con riserva alla posizione n. 75, nonché la convocazione al corso di formazione, sostenendo che la successiva sentenza del Consiglio di Stato n. 397/2026 aveva annullato il limite regolamentare dei 30 anni determinando la riviviscenza del limite previgente di 32 anni. Un’altra ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio; gli altri ricorrenti sono risultati non idonei alle prove scritte e non hanno dimostrato di avere tempestivamente impugnato la conseguente esclusione.

La decisione

Il TAR ha distinto le posizioni processuali in ragione dell’esito delle prove concorsuali. Nei confronti della ricorrente che aveva dichiarato espressamente di non avere più interesse e dei ricorrenti risultati non idonei alle prove scritte, non essendo stata dimostrata la tempestiva impugnazione della relativa esclusione, ha dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, compensando integralmente le spese. Quanto all’unica ricorrente che aveva superato il concorso ed era stata inserita con riserva tra i vincitori, il TAR non ha definito il merito: ha disposto la prosecuzione del giudizio e rinviato la discussione all’udienza pubblica del 15 dicembre 2026. Ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell’Interno del provvedimento, del ricorso, dei motivi aggiunti e dell’elenco dei controinteressati. Ha inoltre ordinato al Ministero di mantenere online tali atti, di predisporre un collegamento dalla home page, di rilasciare l’attestazione della pubblicazione e di depositare gli eventuali atti adottati medio tempore in relazione alla posizione della ricorrente. Le spese relative a quest’ultima posizione sono state riservate alla sentenza definitiva.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.a.

    risarcimento del danno in forma specifica e, in subordine, per perdita di chance

    La norma è richiamata quale fondamento delle domande risarcitorie formulate dai ricorrenti, ma il TAR non ne ha deciso il merito.

  • art. 3, comma 1, d.lgs. 334/2000

    requisito d’accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato

    La ricorrente ha chiesto, ove necessario, la disapplicazione della disposizione nella parte relativa al limite massimo di età di 30 anni; la questione è rimasta non definita.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami

    È richiamato, insieme agli artt. 49, comma 3, e 52, comma 2, c.p.a., come fondamento dell’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami nei confronti dei controinteressati.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    integrazione del contraddittorio

    È richiamato quale base processuale dell’ordine di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati nella graduatoria finale.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    pubblicazione sul sito web del Ministero dell’Interno

    È richiamato per disciplinare le modalità di esecuzione della notificazione per pubblici proclami.

Massime di principio

  • Quando alcuni ricorrenti partecipano a una procedura concorsuale in via cautelare ma risultano successivamente non idonei alle prove, la sopravvenienza può determinare la carenza di interesse alla decisione sulla controversia relativa al requisito di ammissione, salvo che dimostrino di avere tempestivamente impugnato l’atto di esclusione concretamente lesivo.
  • La dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio comporta la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In presenza di ricorrenti con percorsi concorsuali differenti, il giudice può separare processualmente le posizioni e definire in rito quelle prive di interesse, disponendo la prosecuzione del giudizio di merito solo per il ricorrente che abbia superato la procedura e conservi un interesse concreto e attuale.
  • Quando l’impugnazione della graduatoria può incidere sulla posizione di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, il giudice può ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati e autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzo

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