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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38794/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), deducendo: 1) vizio di motivazione e apparente contraddizione perché, pur essendo stata ritenuta responsabile per la truffa basata su fatture inesistenti, era stata assolta dal reato fiscale di utilizzo di stesse fatture (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000); la difesa sosteneva che i lavori fossero stati eseguiti e che la ricorrente si fosse inconsapevolmente affidata alla DC Service; 2) vizio nella negazione delle circostanze attenuanti generiche e censura sulla presunta illegalità della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate le censure, confermando la valutazione di merito secondo cui esistevano indizi convergenti che la DC Service non avesse mezzi né effettuato tutte le prestazioni risultanti dalle fatture per euro 58.000 e che la ricorrente avesse comunque utilizzato fatture parzialmente non corrispondenti alla realtà per ottenere contributi pubblici (di cui alla L. 488/92) per euro 200.000, integrando il reato di truffa. L'assoluzione dal reato fiscale fu spiegata con la mancanza di prova che le fatture false fossero state usate nella dichiarazione dei redditi. Il motivo sulle attenuanti è stato ritenuto generico e infondato: la sola incensuratezza non è sufficiente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 62-bis c.p. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 640-bis cod. pen.

    Norma applicata per la condanna per truffa aggravata ai danni dello Stato: l'utilizzo di fatture parzialmente inesistenti per ottenere contributi pubblici integra il delitto, indipendentemente dall'effettiva esecuzione di tutte le opere dichiarate

  • art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000

    Norma relativa all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti come reato fiscale; nel caso è stata oggetto di imputazione ma la Corte ha ritenuto che non vi fosse prova che le false fatture siano state impiegate nella dichiarazione dei redditi, giustificando l'assoluzione per quel capo

  • L. 488/92

    Normativa relativa al contributo statale che la ricorrente aveva ottenuto tramite le fatture: la valutazione riguardava la legittimità dell'accesso all'incentivo e non solo l'esistenza materiale delle opere

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regola che limita il valore della sola incensuratezza ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che l'elemento invocato (incensuratezza) da solo non fosse idoneo

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti generiche: il giudice di merito può basare la decisione su uno solo degli elementi previsti dall'art. 133, e la Corte ha ritenuto sufficiente la valutazione negativa sul profilo della personalità e delle modalità del reato per negarle

Massime di principio

  • L'utilizzo di fatture non corrispondenti alla realtà per ottenere contributi pubblici può integrare il reato di truffa anche se parte delle opere risultano effettivamente eseguite: ciò che conta è la meritevolezza dell'incentivo ottenuto e la veridicità della documentazione esibita
  • L'assoluzione dal reato fiscale connesso (uso di fatture false nella dichiarazione dei redditi) è compatibile con la condanna per truffa se manca la prova che le fatture false siano state impiegate nella dichiarazione fiscale della resistente
  • La valutazione dei fatti di merito compiuta dal giudice di merito è difficilmente rivedibile in Cassazione a meno che non emergano vizi motivazionali macroscopici: indizi convergenti e accertamenti documentali condivisi tra le parti sostengono la decisione
  • La sola incensuratezza non garantisce il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.): il giudice può fondare il diniego su un singolo elemento sfavorevole tra quelli indicati dall'art. 133 c.p.
  • Le censure generiche o ripetitive già valutate nei gradi di merito sono spesso dichiarate inammissibili: le doglianze devono evidenziare vizi motivazionali specifici e rilevanti per essere accolte in Cassazione

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