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Ordinanza

Ordinanza n. 2728/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202604792

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania - Salerno, Sez. III, che aveva respinto il ricorso di primo grado; domanda cautelare diretta alla sospensione della relativa efficacia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Fondazione ha appellato la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso proposto contro l’azione autoritativa del Comune diretta a ottenere la restituzione di un bene oggetto di convenzione, chiedendo in via incidentale la sospensione dell’efficacia della sentenza. Dal testo emerge che il Presidente della Fondazione, con PEC del 30 giugno 2024, aveva manifestato la volontà di sciogliere anticipatamente la convenzione, la cui scadenza era prevista per il 24 ottobre 2029, impegnandosi a comunicare entro giugno 2025 la data del trasferimento dell’Istituto. La Fondazione ha contestato la legittimità della decisione di primo grado e, in sede cautelare, ha chiesto la sospensione dei suoi effetti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo che, impregiudicato l’approfondimento proprio della fase di merito, non emergessero prima facie profili di erroneità della sentenza appellata. Il Collegio ha valorizzato la nota PEC del 30 giugno 2024, con la quale il Presidente della Fondazione aveva manifestato la volontà di sciogliere anticipatamente la convenzione e si era impegnato a comunicare la data del trasferimento dell’Istituto entro giugno 2025. Solo successivamente a tale data il Comune aveva agito in via autoritativa per ottenere la restituzione del bene. In ragione della particolarità della questione, le spese processuali sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare proposta in appello, avente a oggetto la sospensione dell’efficacia della sentenza appellata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado può essere negata quando non emergano prima facie profili di erroneità della decisione appellata, restando impregiudicato l’approfondimento proprio della fase di merito.
  • Ai fini della valutazione cautelare della legittimità dell’azione amministrativa diretta alla restituzione di un bene oggetto di convenzione, assume rilievo la precedente manifestazione della volontà del concessionario o dell’ente utilizzatore di sciogliere anticipatamente la convenzione e il conseguente impegno a trasferire l’attività entro una data determinata.
  • Quando l’amministrazione agisce in via autoritativa per ottenere la restituzione del bene solo successivamente alla scadenza del termine indicato dal privato per il trasferimento dell’attività, tale sequenza temporale può escludere, in sede cautelare, l’evidenza dell’illegittimità dell’azione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareConcessioni demaniali idriche, lacuali e portuali
RamiProcesso amministrativoDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàLegittimo affidamento

Testo integrale

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