Sentenza n. 611/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento del decreto del Prefetto della Provincia di -OMISSIS-n.3 -OMISSIS-Area, con il quale è stata respinta l’istanza volta a ottenere il rinnovo diporto di pistola per difesa personale nonché di tutti gli atti preordinati, connessi o conseguenziali a quello impugnato, ancorché non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di porto d’armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 42 e 43 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733 e l’eccesso di potere. Ha contestato l’insufficienza della motivazione, ritenuta di mero stile e fondata sulla movimentazione di contanti di modesta entità e sull’assenza di denunce. Ha evidenziato di dover trasportare manufatti protesici in lega preziosa e strumenti costosi per la chirurgia orale, nonché l’impossibilità di imporre ai clienti l’utilizzo di strumenti alternativi al contante per importi inferiori alle soglie previste. Ha inoltre richiamato la titolarità di un porto di pistola sin dal 2010, l’incremento del volume d’affari e la propria posizione societaria. Il giudice ha ritenuto che, pur spettando all’amministrazione un’ampia discrezionalità nella valutazione dell’affidabilità e del dimostrato bisogno di autodifesa, la Prefettura avesse omesso di approfondire, in sede istruttoria e in contraddittorio, il trasporto di beni e strumenti di ingente valore indicato dall’interessato.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il diniego è stato annullato. Il giudice ha ribadito che non esiste un diritto a detenere o portare armi e che il porto di pistola per difesa personale costituisce una deroga eccezionale al divieto generale di portare armi, subordinata alla dimostrazione di un effettivo bisogno di protezione e a una valutazione discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza. Il sindacato giurisdizionale su tale valutazione è normalmente limitato alla manifesta illogicità e al palese travisamento dei fatti. I precedenti rinnovi favorevoli non sono idonei a generare affidamento, poiché a ogni rinnovo deve essere verificata l’attuale necessità di circolare armati. Nel caso concreto, tuttavia, l’amministrazione ha considerato soltanto la riduzione dell’uso del contante e l’assenza di denunce, omettendo di esaminare adeguatamente il trasporto di manufatti protesici preziosi e di costose attrezzature professionali. Tale omissione ha integrato un difetto di istruttoria e di motivazione. L’amministrazione è stata quindi obbligata a riaprire il procedimento in contraddittorio con l’interessato e a concluderlo con un provvedimento espresso e congruamente motivato, nel rispetto dell’effetto conformativo della sentenza. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 11 R.D. 18 giugno 1931, n. 773
Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate; il testo non espone una specifica interpretazione autonoma della norma.
art. 42 R.D. 18 giugno 1931, n. 773
il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura
La disposizione rimette al Prefetto la valutazione dei casi in cui può essere accordata la licenza per difesa personale, subordinandola alla dimostrazione di un effettivo bisogno di protezione da una situazione di pericolo.
art. 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773
Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate; il testo non espone una specifica interpretazione autonoma della norma.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione allo svolgimento da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali per disporre l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La licenza di porto di pistola per difesa personale non costituisce un diritto, ma una deroga eccezionale al divieto generale di portare armi e richiede la dimostrazione di un effettivo bisogno di autodifesa non altrimenti surrogabile mediante rimedi ordinari.
- La valutazione prefettizia sul rilascio o rinnovo del porto d’armi per difesa personale è ampiamente discrezionale e può essere sindacata dal giudice amministrativo, di regola, soltanto in presenza di manifesta illogicità o palese travisamento dei fatti.
- A ogni rinnovo del porto d’armi deve essere compiuta una verifica attuale della necessità di circolare armati; i precedenti provvedimenti favorevoli non vincolano l’amministrazione e non generano, in questa materia, un legittimo affidamento alla reiterazione del titolo.
- Anche nell’esercizio di un potere discrezionale in materia di pubblica sicurezza, l’amministrazione deve esaminare tutti gli elementi concretamente allegati dall’interessato che possano incidere sulla sussistenza del pericolo e del bisogno di autodifesa, svolgendo un’istruttoria effettiva e fornendo una motivazione congrua.
- L’omessa valutazione di circostanze specificamente dedotte dall’interessato, quali il trasporto abituale di beni preziosi e di strumenti professionali di elevato valore, integra difetto di istruttoria e di motivazione e impone la riedizione del potere in contraddittorio, nel rispetto dell’effetto conformativo della sentenza.
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