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Sentenza

Sentenza n. 3351/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, emanato dal Questore della Provincia di Milano il 20 dicembre 2022; di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o conseguente.

Giustizia amministrativa202300273

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, connesso al giudizio di pericolosità sociale del richiedente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Milano del 20 dicembre 2022, adottato in relazione all'istanza presentata il 30 agosto 2021. Con unico motivo ha dedotto l'illegittimità del diniego per automatica valorizzazione di una condanna penale, senza una concreta valutazione della sua pericolosità sociale. Ha inoltre sostenuto che, ricorrendone i presupposti, l'Amministrazione avrebbe dovuto rilasciare un permesso di soggiorno ad altro titolo ai sensi dell'art. 9, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso che il diniego fosse fondato automaticamente sull'unica condanna penale riportata dal ricorrente, pari a un anno di reclusione e 3.000 euro di multa per la violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990. Il provvedimento impugnato aveva considerato anche il deferimento all'autorità giudiziaria per rapina aggravata, avvenuto il 4 aprile 2022, e quello per lesioni personali, avvenuto il 24 ottobre 2022. Secondo il Collegio, la pluralità di episodi illeciti rende plausibile e congruamente motivato il giudizio di pericolosità sociale e consente di qualificare il ricorrente come persona violenta, la cui presenza sul territorio nazionale non è tollerabile. Non è stata ritenuta decisiva la richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto relativa alle lesioni, poiché tale circostanza può escludere l'applicazione della sanzione penale, ma non impedisce all'Amministrazione di considerare il coinvolgimento nell'episodio ai fini della valutazione amministrativa di pericolosità. Il giudizio di pericolosità è stato inoltre ritenuto ostativo non soltanto al permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, ma anche al rilascio di altro titolo di soggiorno, in base al combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286/1998

    Il ricorrente ha invocato la disposizione sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo; il TAR ha tuttavia ritenuto che il giudizio di pericolosità sociale impedisse comunque il rilascio di altro titolo.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998

    In combinato disposto con l'art. 5, comma 5, impedisce il rilascio del permesso di soggiorno ai soggetti considerati socialmente pericolosi.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    Il giudizio di pericolosità sociale costituisce ragione ostativa al rilascio del permesso di soggiorno, anche quando venga prospettato un titolo diverso da quello richiesto.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La condanna riportata dal ricorrente per la violazione della disposizione è stata considerata insieme agli ulteriori deferimenti per valutare la pericolosità sociale.

  • art. 628, comma 3, cod. pen.

    Il deferimento per rapina aggravata è stato valorizzato quale elemento ulteriore, insieme alla condanna e al deferimento per lesioni, nella valutazione amministrativa di pericolosità sociale.

  • art. 582 cod. pen.

    Il deferimento per lesioni personali è stato valorizzato ai fini della valutazione amministrativa, nonostante la richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto.

Massime di principio

  • Il diniego di un titolo di soggiorno non è illegittimo per automatismo quando l'Amministrazione fonda il giudizio di pericolosità sociale non soltanto su una condanna penale, ma anche su ulteriori elementi concreti e convergenti, quali deferimenti per altri reati, esplicitandone la rilevanza nel provvedimento.
  • La pluralità di episodi connotati da illiceità può rendere plausibile e congruamente motivato il giudizio amministrativo secondo cui lo straniero costituisce una minaccia per la sicurezza pubblica, anche quando non tutti gli episodi abbiano condotto a una condanna penale definitiva.
  • La particolare tenuità del fatto, rilevante ai fini della rinuncia dello Stato all'applicazione della sanzione penale, non impedisce di considerare il coinvolgimento dell'interessato nell'episodio nell'ambito della valutazione amministrativa della pericolosità sociale.
  • Il giudizio di pericolosità sociale, ricavato dal combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, può impedire non solo il rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, ma anche il rilascio di un diverso titolo di soggiorno.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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