Cassazione Civile, Ordinanza n. 20071/2023 del 13/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società esercente attività di costruzione aveva chiesto il rimborso del credito IVA maturato nel triennio 2014-2016, calcolato con il metodo dell'aliquota media ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 633/1972. L'Ufficio aveva riconosciuto solo in parte il credito, ritenendo che una quota fosse indebita perché i fornitori della società avevano applicato l'aliquota ordinaria del 22% anziché quella agevolata del 4%, e aveva inoltre disposto la sospensione del residuo credito per la pendenza di debiti erariali della contribuente, richiamando l'art. 23 d.lgs. n. 472/1997. In primo grado la CTP aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente, escludendo che i carichi fiscali pendenti giustificassero la sospensione del rimborso. In appello la CTR aveva dichiarato inammissibile l'appello incidentale della società perché non proposto unitamente alle controdeduzioni, e aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo legittima la sospensione. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 54 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'appello incidentale era ammissibile come appello incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c., essendo stato depositato entro i termini; 2) violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992, lamentando che la CTR avesse deciso sulla base di una norma diversa da quella posta a fondamento del provvedimento di sospensione e che avesse omesso di rispondere alla censura sulla non ostatività dei carichi pendenti; 3) omessa e contraddittoria motivazione, poiché la CTR non aveva esaminato il merito delle contestazioni della contribuente sul credito IVA e sulla disciplina sanzionatoria richiamata dalla stessa in tema di errata applicazione dell'aliquota IVA da parte del cedente.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, affermando che nel processo tributario l'appello incidentale può essere proposto anche con atto autonomo rispetto alle controdeduzioni, purché sia rispettato il termine di 60 giorni dalla notifica dell'appello principale, secondo il combinato disposto degli artt. 54 e 23 d.lgs. n. 546/1992. Ha invece dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo per difetto di interesse, perché una volta dichiarata (sia pure erroneamente) l'inammissibilità dell'appello incidentale, la CTR si era spogliata della potestas iudicandi sul merito delle questioni ulteriori. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 30, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 633 del 1972
norma richiamata quale base per la richiesta di rimborso del credito IVA calcolato con il criterio dell'aliquota media.
art. 38 bis d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nei precedenti di legittimità menzionati dalla CTR, ma ritenuto non pertinente alla fattispecie concreta perché il provvedimento contestato era stato adottato ai sensi dell'art. 23 d.lgs. n. 472/1997.
art. 23 d.lgs. n. 472 del 1997
norma indicata come base del provvedimento di sospensione del credito IVA per la pendenza di debiti erariali.
art. 54 d.lgs. n. 546 del 1992
"Le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all'art. 23 depositando apposito atto di controdeduzioni"; "Nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma può essere proposto, a pena d'inammissibilità, appello incidentale"
la disposizione ha efficacia endoprocessuale; l'appello incidentale tributario può essere proposto anche con atto autonomo, purché entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'appello principale.
art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per il termine e le modalità di costituzione dell'appellato, rilevanti anche per la tempestività dell'appello incidentale.
art. 334 c.p.c.
utilizzato in via di rinvio per confermare la proponibilità dell'impugnazione incidentale tardiva nel processo tributario.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
norma invocata dalla ricorrente per censurare la decisione su una fattispecie ritenuta diversa da quella posta a fondamento del provvedimento; motivo però dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
art. 1, comma 935, L. n. 205 del 2017
richiamato dalla contribuente per sostenere una diversa disciplina sanzionatoria in caso di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva.
art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997
citato dalla ricorrente come norma modificata dalla L. n. 205/2017 in tema di sanzione per errata applicazione dell'imposta.
artt. 19 e segg. d.P.R. n. 633 del 1972
richiamati dalla ricorrente per ribadire il diritto del cessionario alla detrazione IVA anche in caso di imposta erroneamente assolta dal cedente.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello incidentale non perde validità solo perché proposto con atto autonomo, anziché inserito nelle controdeduzioni, se è comunque rispettato il termine di decadenza previsto dalla disciplina speciale e il gravame è successivo all'impugnazione principale.
- L'efficacia precettiva dell'art. 54 d.lgs. n. 546/1992 è endoprocessuale: decorso il termine di costituzione del resistente, non è più proponibile l'appello incidentale; ma entro quel termine la sua proposizione resta ammissibile anche con forma autonoma, senza che sia imposto un ulteriore onere di notificazione non previsto dalla legge.
- Quando il giudice dichiara inammissibile un motivo o un'impugnazione, le ulteriori argomentazioni sviluppate nel merito diventano irrilevanti e non sono autonomamente censurabili, perché il giudice si è già spogliato della potestas iudicandi sulla questione.
- La tempestività dell'appello incidentale nel processo tributario va verificata in base al combinato disposto degli artt. 54 e 23 d.lgs. n. 546/1992, con riferimento al termine di sessanta giorni dalla notifica dell'appello principale.
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