Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 28/10/2015 n. 21953 - Corte di Cassazione

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - Compenso degli amministratori di s.r.l. - Invalidità del titolo di spesa - Deducibilità - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva dedotto nell'esercizio 2003 i costi relativi ai compensi corrisposti ad alcuni amministratori, fatturati da società appartenenti al medesimo gruppo. L'Agenzia delle Entrate contestava la deducibilità ai fini IRPEG e la detraibilità dell'IVA, sostenendo che i compensi non erano stati stabiliti nello statuto né deliberati preventivamente dall'assemblea, in violazione degli artt. 2364 e 2389 c.c., applicabili ratione temporis alle s.r.l. La mera indicazione degli importi nel bilancio approvato non era sufficiente, poiché mancava una specifica deliberazione assembleare sull'ammontare dei compensi. Tale invalidità comportava il difetto dei requisiti di certezza e di oggettiva determinabilità del costo previsti dall'art. 75 TUIR, oggi art. 109 TUIR.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi relativi alla deducibilità IRPEG e alla detraibilità IVA. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale, che aveva riconosciuto la deducibilità dei costi, e ha deciso direttamente nel merito rigettando il ricorso originario della società contribuente. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate. È stata inoltre dichiarata inammissibile la richiesta della società di non applicare le sanzioni, perché proposta tardivamente e non mediante ricorso incidentale.

Norme richiamate

  • Art. 75 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), oggi art. 109 TUIR

    Non sono deducibili dal reddito le spese e gli altri componenti negativi dei quali "nell'esercizio di competenza non sia ancora certa la esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare".

    La deducibilità richiede che il costo sia giuridicamente certo e che il suo ammontare sia oggettivamente determinabile nell'esercizio di competenza. Un compenso fondato su una deliberazione invalida e privo di criteri preventivi di quantificazione non soddisfa tali requisiti.

  • Art. 2364, comma 1, n. 3, c.c.

    L'assemblea determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito nell'atto costitutivo.

    Nel regime applicabile al 2003, la determinazione del compenso degli amministratori costituiva materia distinta dall'approvazione del bilancio e richiedeva una specifica decisione dell'assemblea, salvo preventiva previsione nell'atto costitutivo.

  • Art. 2389, comma 1, c.c.

    I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti nell'atto costitutivo o dall'assemblea.

    La norma impone una determinazione statutaria o una specifica deliberazione assembleare. La semplice approvazione del bilancio, contenente l'importo tra le voci di spesa, non costituisce di regola una valida determinazione del compenso.

  • Art. 2486, comma 2, e art. 2487, comma 2, c.c., nel testo previgente alla riforma del 2003

    Le disposizioni estendevano alle s.r.l. le regole previste per le s.p.a. in materia di competenza assembleare e determinazione dei compensi degli amministratori. Tali norme erano applicabili alla fattispecie relativa all'esercizio 2003.

  • Art. 1418, comma 1, c.c.

    Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.

    La violazione della disciplina imperativa sulla determinazione dei compensi comporta la nullità assoluta e insanabile della deliberazione nella parte relativa ai compensi, non una mera annullabilità o inefficacia.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha potuto decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

  • Art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    La questione della detraibilità dell'IVA sulle fatture è stata ritenuta assorbita dopo l'accoglimento del motivo principale relativo all'indeducibilità dei costi.

  • Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 21933/2008

    La Corte ha applicato il principio secondo cui la determinazione dei compensi degli amministratori deve risultare da una specifica previsione statutaria o deliberazione assembleare; la successiva approvazione generica del bilancio non sana il vizio.

Massime di principio

  • Per dedurre fiscalmente i compensi degli amministratori è necessario che il titolo del pagamento sia valido e che il compenso sia stato determinato nello statuto o mediante una specifica deliberazione dell'assemblea, preferibilmente precedente all'erogazione e comunque conforme alle regole societarie applicabili.
  • La sola approvazione del bilancio non equivale automaticamente alla determinazione del compenso: può essere sufficiente soltanto se l'assemblea era stata specificamente chiamata a deliberare anche su tale punto, con adeguata conoscenza dell'importo e, secondo il principio richiamato, in un'assemblea totalitaria.
  • L'assenza di una valida determinazione preventiva può rendere il costo non certo o non oggettivamente determinabile nell'esercizio di competenza, impedendone la deduzione fiscale.
  • L'appartenenza a un gruppo societario e la fatturazione dei compensi da parte della controllante non rendono di per sé il costo indeducibile né integrano automaticamente abuso del diritto; occorre però documentare chiaramente il rapporto contrattuale, il servizio prestato, il criterio di determinazione del corrispettivo e la sua inerenza.
  • La qualificazione del pagamento come corrispettivo per servizi non consente di eludere le norme imperative sulla determinazione dei compensi degli amministratori quando il pagamento è sostanzialmente riferibile all'incarico amministrativo.
  • La validità civilistica della delibera e la corretta documentazione contabile devono essere verificate secondo la normativa vigente nell'esercizio interessato, tenendo conto delle eventuali riforme societarie intervenute nel tempo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.