Cassazione Penale, Sentenza n. 30216/2026 del 07/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in appello per rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, in relazione a un episodio del 27/01/2018. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) violazione di legge processuale per avere la Corte di appello celebrato l'udienza camerale senza disporre il videocollegamento/traduzione dell'imputato, che era detenuto per altra causa, pur avendo la difesa chiesto la trattazione orale e ritenendo necessaria la partecipazione dell'imputato; 2) vizio di motivazione per manifesta illogicità e travisamento della prova sulla partecipazione dell'imputato alla rapina come "palo", sostenendo che gli indizi valorizzati dai giudici di merito fossero neutri o insufficienti; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, secondo la difesa, anche sull'omesso riconoscimento della attenuante del ruolo di minima importanza nel concorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché dagli atti non risultava alcuna rituale richiesta dell'imputato di comparire in udienza o di essere tradotto, mentre la sola richiesta del difensore di trattazione orale non bastava a imporre il videocollegamento o la traduzione del detenuto per altra causa nel giudizio d'appello camerale avverso sentenza resa all'esito di rito abbreviato. Ha dichiarato il secondo motivo inammissibile perché proponeva una rilettura del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità e non si confrontava con la motivazione conforme dei giudici di merito, che avevano valorizzato plurimi elementi convergenti (videosorveglianza, contatti telefonici, presenza sul luogo, perquisizione e sequestro di strumenti e scaldacollo, esiti biologici, rinvenimento dei veicoli). Ha infine ritenuto infondato anche il terzo motivo, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era motivato sulla gravità del fatto, sull'assenza di elementi positivi e sui precedenti specifici; la censura relativa alla attenuante del ruolo minimo nel concorso era comunque inammissibile perché non devoluta in appello e non rilevabile d'ufficio. Conseguentemente l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
comma 1, lett. c), b) ed e)
delimita i vizi deducibili in cassazione; le censure processuali e motivazionali sono state ritenute manifestamente infondate o aspecifiche.
art. 23-bis d.l. 137/2020
richiamato dalla difesa in relazione alla disciplina della partecipazione all'udienza e al videocollegamento.
art. 24 Cost.
richiamato dalla difesa a sostegno della dedotta violazione del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
richiamato dalla difesa a sostegno della dedotta violazione del giusto processo.
art. 178 c.p.p.
richiamato dalla difesa come norma sulle nullità processuali.
art. 179 c.p.p.
richiamato dalla difesa come norma sulle nullità assolute.
art. 442 c.p.p.
indica che il giudizio di primo grado era stato definito con rito abbreviato.
art. 598-bis c.p.p.
regola, dopo la riforma Cartabia, la trattazione degli appelli in camera di consiglio quale modalità ordinaria e la possibile richiesta di partecipazione dell'appellante e del difensore.
art. 599 c.p.p.
prevede che, nell'appello avverso sentenza resa all'esito di rito abbreviato, l'udienza sia rinviata se l'imputato che ha manifestato la volontà di comparire sia legittimamente impedito.
art. 62-bis c.p.
le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione fondata sull'assenza di elementi positivi, sulla gravità del fatto e sui precedenti dell'imputato.
art. 114 c.p.
richiamato dalla Corte come corretta norma invocabile per la circostanza attenuante del contributo di minima importanza nel concorso di persone; la questione era però preclusa.
art. 112 c.p.
menzionato nel ricorso per errore, ma la Corte osserva che riguarda le aggravanti del concorso di persone e non l'attenuante invocata.
art. 606 c.p.p.
osta all'esame in cassazione di questioni non dedotte nei motivi di appello, salvo rilevabilità d'ufficio.
art. 609 c.p.p.
limita l'esame delle questioni nuove in cassazione se non devolute in appello.
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio camerale d'appello avverso sentenza emessa all'esito di rito abbreviato, la richiesta di trattazione orale o di partecipazione formulata dal solo difensore non basta, quando l'imputato sia detenuto per altra causa, a imporre la traduzione o il videocollegamento: occorre una rituale e specifica manifestazione di volontà dell'imputato di comparire.
- La violazione del diritto dell'imputato a partecipare all'udienza camerale non è configurabile se dagli atti non risulta una sua tempestiva richiesta di comparizione; in tale situazione la celebrazione dell'udienza in sua assenza è legittima.
- In cassazione non è consentita una mera rilettura del compendio probatorio, né può essere censurata la sentenza di merito con doglianze che ignorino il ragionamento probatorio complessivo e convergente su cui si fonda l'affermazione di responsabilità.
- La motivazione di merito è immune da vizio quando valorizza una pluralità di indizi tra loro concordanti, purché non si limiti a singoli elementi isolati ma ricostruisca in modo unitario il contributo concorsuale dell'imputato.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato anche solo con l'assenza di elementi positivi, specie se accompagnata dalla gravità del fatto e da precedenti specifici dell'imputato.
- La circostanza attenuante del contributo di minima importanza nel concorso di persone non può essere esaminata in cassazione se non è stata devoluta con l'appello, salvo che sia rilevabile d'ufficio.
- Le questioni nuove non dedotte nei motivi di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, in forza dei limiti al devolutum stabiliti dal codice di rito.
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