Cassazione Civile, Ordinanza n. 05248/2023 del 20/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il riscatto/trasferimento della proprietà di un appartamento compreso nel patrimonio immobiliare gestito da SCIP, connesso alla disciplina speciale del d.l. n. 351/2001 e successive modifiche. La conduttrice aveva ottenuto in primo grado una decisione favorevole: trasferimento dell'appartamento e declaratoria di non debenza dei canoni locativi dal momento di ricezione dell'adesione alla proposta di trasferimento. In appello, però, la domanda è stata rigettata perché la Corte territoriale ha ritenuto non provata la regolarità della posizione locatizia, in particolare la mancanza di morosità pregressa. Con il primo motivo di ricorso la conduttrice ha denunciato violazione/falsa applicazione dell'art. 3, comma 6, d.l. n. 351/2001, lamentando che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto non sanata la morosità e avesse ignorato la documentazione prodotta: sentenza del 1999 di rigetto di un precedente sfratto per morosità, ricevute di pagamento dal 2002 al 2005, eccezione di prescrizione per i canoni anteriori al quinquennio, e conseguente assenza di canoni dovuti dopo la proposta di acquisto del 2004. Con il secondo motivo, subordinato, ha dedotto violazione degli artt. 3 e 6 d.l. n. 351/2001, come modificati nel tempo, sostenendo che, se vi fosse stato un inadempimento, avrebbe dovuto essere messa in condizione di sanare la mora e che la normativa sopravvenuta non imponeva la purgazione del debito entro il termine di accettazione della proposta; in sostanza la Corte d'appello avrebbe dovuto applicare la disciplina più recente sulla sanatoria dell'inadempimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava a un riesame del merito e del vaglio probatorio, con difetto di specificità/autosufficienza; inoltre ha affermato che l'eccezione di prescrizione di parte dei canoni non esonerava comunque la richiedente dal dimostrare concretamente il requisito legale della non morosità, necessario per ottenere il trasferimento dell'immobile. Ha ritenuto il secondo motivo infondato perché non risultava allegato che, nel giudizio di appello, la ricorrente avesse chiesto di purgare la mora o di avvalersi della sanatoria sopravvenuta; in mancanza di una simile iniziativa, non era configurabile un dovere del giudice di attivarsi d'ufficio. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 6, d.l. n. 351/2001
Il requisito della non morosità per accedere al trasferimento dell'immobile deve essere concretamente provato dall'interessato; la doglianza che contesti il mancato riconoscimento del requisito non può tradursi in un riesame del merito in cassazione.
art. 6 d.l. n. 351/2001
Norma richiamata insieme alla disciplina speciale sul trasferimento degli immobili; la Corte nega che essa imponga un intervento officioso del giudice per la sanatoria della mora in assenza di specifica iniziativa di parte.
art. 7-bis d.l. n. 203/2005
Richiamato quale modifica della disciplina speciale; non è comunque desunta una regola di sanatoria automatica invocabile d'ufficio in cassazione.
art. 20-bis l. n. 410/2001
Richiamato quale ulteriore modifica sopravvenuta; la Corte evidenzia che la sua operatività non può essere pretesa senza che la parte ne abbia domandato l'applicazione e la purga della mora nel giudizio di merito.
art. 20, comma 4, lett. c-bis, l. n. 164/2014
Richiamato come fonte della modifica normativa invocata dalla ricorrente; la Corte non riconosce un automatismo applicativo officioso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove ricorrano i presupposti di legge.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
È il parametro richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o per sovvertire l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- Quando una disciplina speciale subordina un beneficio o un trasferimento di proprietà alla prova di un requisito sostanziale, tale requisito deve essere dimostrato dall'interessato e non può essere sostituito da mere allegazioni o da contestazioni sull'esistenza di singoli crediti.
- L'eccezione di prescrizione di parte delle obbligazioni pregresse non equivale, di per sé, alla prova dell'assenza di morosità complessiva richiesta dalla legge per fruire del beneficio.
- La domanda di applicazione di una sanatoria o di purgazione della mora deve essere specificamente proposta dalla parte nel giudizio di merito: in assenza di tale iniziativa, il giudice non ha un potere/dovere di attivazione officiosa non previsto dalla legge.
- In cassazione è decisivo non solo il profilo della corretta interpretazione della norma, ma anche la coerenza tra il fatto accertato e la regola invocata: se la ricostruzione fattuale di merito non consente la sussunzione proposta, la censura di diritto è inidonea.
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