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Sentenza

Sentenza n. 1769/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento prot. n.14171/2025 del 25.6.2025, con il quale il Comune di Pianezza ha annullato in autotutela, ordinando il divieto di prosecuzione dell’attività con la rimozione degli eventuali effetti dannosi, la SCIA ex art. 45 del D.Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii., assunta al protocollo comunale al n. 3679 del 1º ottobre 2024 presentata dalla Wind Tre S.p.A. per l’adeguamento tecnologico di un preesistente impianto di telefonia mobile di Wind Tre S.p.A denominato “TO731 PIANEZZA CENTRO”, ubicato nel Comune di Pianezza (TO) Via Manzoni n. 15; di ogni altro atto preordinato connesso e/o conseguenziale ivi incluso l’art. 8.6 ed art. 12, comma 5, del Regolamento comunale per il governo dei processi di localizzazione delle stazioni radio base.

Giustizia amministrativa202501658

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento in autotutela della SCIA e divieto di prosecuzione dell'attività, con ordine di rimozione degli eventuali effetti dannosi, relativi all'adeguamento tecnologico di un preesistente impianto di telefonia mobile

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale che aveva annullato in autotutela la SCIA presentata ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 259/2003 per l'adeguamento alla tecnologia 5G di un impianto preesistente. Il Comune aveva ritenuto applicabile, invece, il regime autorizzatorio ordinario dell'art. 44 del medesimo decreto, sostenendo che l'intervento comportasse la realizzazione di un nuovo impianto per l'installazione di quattro antenne ulteriori, oltre alla sostituzione di quattro antenne esistenti. Il Comune aveva inoltre richiamato la prossimità dell'impianto a un sito sensibile, la mancata indicazione dell'intervento nel piano di sviluppo della rete e l'assenza di prova del titolo di disponibilità dell'immobile. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 19 e 21-nonies della l. n. 241/1990 e dell'art. 45 del d.lgs. n. 259/2003, sostenendo che l'intervento rientrasse nella procedura semplificata per gli impianti preesistenti, che la mera prossimità a un sito sensibile non fosse ostativa, che il sito fosse stato inserito nel piano di sviluppo trasmesso al Comune e che il contratto di locazione provasse la disponibilità dell'immobile. Con il secondo motivo ha lamentato anche l'insussistenza e l'omessa esplicitazione di un concreto interesse pubblico all'annullamento in autotutela.

La decisione

Il TAR ha accolto il primo motivo e annullato il provvedimento impugnato. Ha ritenuto applicabile l'art. 45 del d.lgs. n. 259/2003 perché l'intervento riguardava la modifica di un impianto radioelettrico preesistente, mediante sostituzione di quattro antenne e installazione di ulteriori quattro antenne per l'adeguamento alla tecnologia 5G; tale intervento è stato ricondotto all'installazione di apparati 4G, o loro evoluzioni, su infrastrutture preesistenti, senza necessità del procedimento autorizzatorio ordinario previsto dall'art. 44. Ha escluso inoltre che la mera collocazione dell'impianto in prossimità di un sito sensibile potesse costituire un divieto o un limite localizzativo indeterminato: i Comuni possono individuare criteri localizzativi e vietare l'installazione su specifici edifici o siti, ma non introdurre generiche limitazioni distanziali tali da ostacolare la copertura e l'efficiente distribuzione della rete. Ha ritenuto insussistente anche il rilievo relativo al piano di sviluppo, poiché la ricorrente aveva trasmesso al Comune il piano di localizzazione e sviluppo per il 2025, contenente l'indicazione del sito; l'eventuale insufficienza dei dettagli avrebbe potuto giustificare richieste istruttorie, non l'annullamento della SCIA. Infine, ha ritenuto provata la disponibilità dell'immobile mediante il contratto di locazione, precisando che eventuali questioni relative ai rapporti tra conduttore e condominio avrebbero potuto rilevare sul piano contrattuale, ma non incidevano sulla legittimità della SCIA. Il secondo motivo, relativo all'assenza di un interesse pubblico attuale e concreto ai sensi dell'art. 21-nonies della l. n. 241/1990, è stato assorbito, poiché l'accoglimento del primo motivo assicurava già alla ricorrente ogni utilità. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 45 d.lgs. 259/2003

    Nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture con impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, l'interessato trasmette all'ente locale [...] una segnalazione certificata di inizio attività.

    La procedura semplificata mediante SCIA si applica anche agli interventi di adeguamento alla tecnologia 5G realizzati su infrastrutture radioelettriche preesistenti, inclusi la sostituzione di antenne esistenti e l'installazione di ulteriori antenne connesse all'ammodernamento.

  • art. 44 d.lgs. 259/2003

    Disciplina il procedimento autorizzatorio ordinario per la realizzazione di nuovi impianti, ma non si applica all'intervento di adeguamento tecnologico di un impianto preesistente qualificato ai sensi dell'art. 45.

  • art. 19 l. 241/1990

    La SCIA non può essere rimossa sulla base di una qualificazione giuridica erronea dell'intervento quando ricorrono i presupposti della disciplina speciale applicabile.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L'annullamento d'ufficio presuppone l'illegittimità dell'atto o dell'attività oggetto di autotutela; venuta meno tale illegittimità, non può fondare il divieto di prosecuzione dell'attività.

  • art. 8, comma 1, l.r. Piemonte 19/2004

    La trasmissione del piano di localizzazione e sviluppo, contenente l'indicazione del sito interessato, esclude che la mancata indicazione dell'intervento possa giustificare l'annullamento della SCIA; eventuali carenze descrittive possono essere oggetto di approfondimento istruttorio.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese di lite in favore del difensore che si dichiari antistatario.

Massime di principio

  • L'adeguamento tecnologico alla tecnologia 5G di un impianto radioelettrico preesistente rientra nella procedura semplificata mediante SCIA prevista dall'art. 45 del d.lgs. n. 259/2003, anche quando comporti la sostituzione di antenne esistenti e l'installazione di ulteriori antenne funzionali all'ammodernamento; non è necessario ricondurlo al procedimento autorizzatorio ordinario per la realizzazione di un nuovo impianto previsto dall'art. 44.
  • I Comuni possono individuare criteri localizzativi per gli impianti di telefonia mobile e vietarne l'installazione su specifici edifici o siti con caratteristiche strutturali incompatibili, ma non possono introdurre limitazioni generiche e indeterminate basate sulla mera prossimità a siti sensibili o su distanze minime, quando tali limitazioni ostacolino la realizzazione di una rete completa ed efficiente.
  • L'eventuale incompletezza dei dettagli contenuti nel piano di localizzazione e sviluppo della rete può giustificare l'esercizio di poteri istruttori e la richiesta di integrazioni, ma non determina automaticamente l'illegittimità della SCIA quando il sito interessato sia stato comunque indicato nel piano trasmesso all'amministrazione.
  • La disponibilità dell'immobile necessaria per l'intervento può essere provata mediante un contratto di locazione vigente relativo alla porzione immobiliare interessata; eventuali contestazioni sui rapporti tra conduttore e condominio appartengono al piano contrattuale e non incidono, di per sé, sulla legittimità della SCIA.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioSCIA e liberalizzazioniAutotutela
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicità

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