Cassazione Penale, Sentenza n. 24010/2022 del 22/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che confermava la misura cautelare della custodia in carcere (poi sostituita con arresti domiciliari per Giovanni) per il concorso nel tentato omicidio di Gennaro Rondinone. Hanno censurato la motivazione sotto più profili: 1) violazione degli artt. 192 e 273 c.p.p. e art. 575 c.p. perché le persone offese sarebbero state ascoltate come semplici testimoni mentre sarebbero co-indagati, con conseguente mancata valutazione della loro attendibilità; 2) incongruenze e divergenze nelle dichiarazioni delle persone offese e mancata chiarificazione di chi materialmente abbia inferto le coltellate, con conseguente assenza di apporto causale individuale; 3) assenza di adeguata verifica del dolo del tentato omicidio e della pericolosità concreta per la vita della vittima; 4) carenza delle esigenze cautelari in termini di concretezza e attualità, anche in ragione del tempo intercorso (circa due mesi).
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché generici, assertivi e reiterativi di argomentazioni già esaminate nel giudizio di merito senza una critica specifica alla motivazione impugnata. Il Collegio ha ritenuto che la gravità indiziaria fosse fondata sulla convergenza delle dichiarazioni delle persone offese, dei testi oculari, delle intercettazioni e delle videoregistrazioni; ha confermato la qualificazione della responsabilità materiale attribuita a Raffaele e del concorso morale rafforzativo attribuito a Giovanni (tenuto conto del suo rilevante profilo criminale). Ha inoltre ritenuto adeguate e attuali le esigenze cautelari in ragione della gravità del fatto, delle modalità violente e reiterate dell'aggressione, delle lesioni in zone vitali e dei precedenti penali. Per l'inammissibilità ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
La Corte rileva che i ricorrenti non hanno dimostrato la qualità di co-indagati delle persone offese né spiegato perché le dichiarazioni non potessero essere valutate; pertanto le censure generiche sul mancato vaglio ai sensi dell'art.192, comma 3, risultano inammissibili
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti in ordine ai vizi della motivazione, ma la Corte lo ritiene evocato in modo generico e non confrontato con la motivazione impugnata
art. 575 cod. pen.
Norma che disciplina l'omicidio; la Corte ha valutato che dalle modalità e dalle lesioni risulti la volontà omicida e l'idoneità dell'azione a cagionare la morte, giustificando l'accusa di tentato omicidio
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali conseguente all'inammissibilità del ricorso
L. 8-8-1995 n. 332, art. 23 n.1 ter
Richiamata per l'adempimento di comunicazioni procedurali; citata nella parte finale del provvedimento per gli adempimenti di legge
Massime di principio
- I ricorsi per riesame devono criticare in modo specifico e puntuale la motivazione del provvedimento impugnato; censure generiche o reiterazioni di argomentazioni già valutate dal giudice di merito sono inammissibili.
- La convergenza di più fonti probatorie (dichiarazioni delle persone offese, testi oculari, intercettazioni, videoregistrazioni) rafforza la gravità indiziaria e difficilmente è neutralizzata da censure generiche.
- La qualifica processuale di chi rende dichiarazioni (testimone vs co-indagato/co-imputato) deve essere provata e contestata con argomentazioni specifiche: la mera asserzione non è sufficiente a rendere inammissibile la valutazione probatoria.
- La distinzione tra responsabilità materiale e concorso morale è rilevante; il giudice può ritenere l'una attribuita a un soggetto e l'altra a un altro sulla base degli elementi indiziari, anche quando non è immediatamente chiaro chi abbia inferto materialmente i colpi.
- La gravità del fatto, le modalità violente (numero e sedi delle coltellate, lesioni a zone vitali) e i precedenti penali possono giustificare la custodia cautelare e l'affermazione del rischio di reiterazione, anche se è trascorso un periodo di tempo dalla condotta.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile possono essere disposte condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende; la diligenza e la specificità delle censure sono dunque utili anche per evitare sanzioni economiche.
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