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Ordinanza

Ordinanza n. 17/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento Class 2023. VI/3/1.2125, a firma della Responsabile della S.O. SUAPE, con il quale è stato comunicato che i termini della conferenza dei servizi si intendevano sospesi fino al completo ricevimento della documentazione integrativa da far pervenire entro il 29 febbraio 2024; - della nota a firma della Responsabile della S.O. Verifica Conformità Urbanistico Edilizia degli Interventi, con il quale è stato formulato parere sospensivo sulla domanda di PdC n. 2125/2023 presentata dal ricorrente, chiedendo che venisse documentato il possesso della potenzialità edificatoria richiesta e di dichiarare/documentare che l’incremento una tantum oggetto della richiesta di PdC non è stato realizzato in forza delle norme del PRG previgente; ……….…..per accertamento.. del silenzio assenso formatosi sulla domanda di permesso di costruire presentata dal ricorrente in data 4 agosto 2023 (di cui al protocollo n. 1515039) relativamente ad un intervento edilizio da realizzarsi sull’area e sull’edificio posto in Parma, via Giovanni Silvani n. 2.

Giustizia amministrativa202400102

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di accertamento

Atto impugnato: atti comunali di sospensione dei termini della conferenza di servizi e parere sospensivo sulla domanda di permesso di costruire, nonché silenzio-assenso asseritamente formatosi sulla domanda

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha comunicato la sospensione dei termini della conferenza di servizi fino alla ricezione della documentazione integrativa, da produrre entro il 29 febbraio 2024, nonché il parere sospensivo relativo alla domanda di permesso di costruire n. 2125/2023, con richiesta di documentare la potenzialità edificatoria disponibile e di chiarire che l'incremento una tantum richiesto non fosse già stato realizzato in base al previgente PRG. Ha inoltre chiesto l'accertamento del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire presentata il 4 agosto 2023 per un intervento edilizio in Parma, via Giovanni Silvani n. 2. L'ordinanza rileva che non risultava recentemente compiuta attività processuale indicativa della permanenza dell'interesse alla decisione di merito.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia e ha disposto incombenti istruttori. Il ricorrente deve, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, dichiarare motivatamente se permane l'interesse alla decisione; in caso positivo, deve aggiornare e documentare la situazione della vicenda, indicando gli eventuali fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Il Comune deve verificare la completezza della propria difesa, integrarla se necessario e riferire sugli eventuali fatti o atti sopravvenuti, compresi quelli idonei a evidenziare la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice avverte che l'inerzia delle parti rispetto agli incombenti potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., anche come elemento indicativo della sopravvenuta carenza di interesse e potrà condurre alla dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità del ricorso

    L'inerzia della parte ricorrente, protratta anche dopo un'ordinanza istruttoria diretta ad accertare la permanenza dell'interesse, può consentire al giudice di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 64 c.p.a.

    Il comportamento processuale delle parti può essere valutato dal giudice anche ai fini della ricostruzione della permanenza dell'interesse alla decisione.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La mancata ottemperanza agli incombenti richiesti può essere apprezzata dal giudice quale elemento dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando non risulti da tempo alcuna attività processuale indicativa della permanenza dell'interesse alla decisione, il giudice può disporre un'istruttoria volta a verificare l'attualità dell'interesse alla coltivazione del ricorso.
  • Se la parte ricorrente rimane inerte dopo un'ordinanza istruttoria espressamente finalizzata ad accertare la permanenza dell'interesse, il giudice può desumere dal comportamento processuale un inequivoco disinteresse attuale e dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • La parte che dichiari la permanenza dell'interesse alla decisione deve aggiornare e documentare i fatti e gli atti sopravvenuti rilevanti per la controversia e indicare l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie.
  • La mancata ottemperanza agli incombenti istruttori può essere valutata, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., quale elemento probatorio della sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziConferenza di serviziEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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