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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14451/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) ed e)), in relazione all'art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354. Il ricorrente contestava che il Tribunale di sorveglianza avesse dichiarato inammissibile la detenzione domiciliare ritenendo la pena residua superiore a due anni, mentre l'ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di Biella indicava una pena residua di anni 1, mesi 11 e giorni 21. Si denunciava quindi un errore nel calcolo o nella indicazione della durata della pena e la mancanza di pronunciamento sul disallineamento documentale.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo fondato: ha accertato la discrepanza tra l'ordine di esecuzione (pena residua 1 anno 11 mesi 21 giorni) e quanto riportato nell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza (anni 2 e mesi 8 oltre pena pecuniaria), constatando un vizio di motivazione. Ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte relativa alla dichiarazione di inammissibilità della detenzione domiciliare e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per un nuovo giudizio sul punto.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) ed e)

    Invocato come motivo di cassazione per violazione di legge (lett. b) e vizio di motivazione (lett. e)). La Corte ha ritenuto che fosse stato dedotto correttamente un vizio motivazionale e una errata applicazione della normativa al caso concreto.

  • art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354

    Norma che disciplina i requisiti di ammissibilità della detenzione domiciliare in relazione alla durata della pena residua (limiti temporali). La questione centrale è stata l'accertamento della reale durata della pena residua: se superiore ai due anni la detenzione domiciliare è inammissibile; la Corte ha rilevato che il Tribunale non ha motivato la discrepanza rispetto all'ordine di esecuzione che indicava un residuo inferiore a due anni.

Massime di principio

  • La determinazione della durata della pena residua deve basarsi su atti ufficiali (ordine di esecuzione, decreti di sospensione) e il giudice deve esplicitare e motivare eventuali discrepanze tra documenti.
  • Se la pena residua è effettivamente pari o inferiore a due anni, la detenzione domiciliare può essere ammissibile ai sensi dell'art. 47-ter; un errore di calcolo o di trascrizione sulla durata della pena può rendere illegittima una dichiarazione di inammissibilità.
  • La mancanza di motivazione rispetto a fatti decisivi (es. durata della pena) configura vizio correggibile in cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).
  • In caso di contrasto tra provvedimenti (es. ordine di esecuzione della Procura) e motivazione del Tribunale, il giudice di merito deve esaminare e risolvere il contrasto prima di dichiarare inammissibile una misura sostitutiva.
  • La richiesta scritta del Procuratore Generale per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso non impedisce alla Corte di cassazione di valutare la fondatezza del motivo sostanziale e di annullare il provvedimento viziato.

Testo integrale

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