Cassazione Penale, Sentenza n. 14451/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) ed e)), in relazione all'art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354. Il ricorrente contestava che il Tribunale di sorveglianza avesse dichiarato inammissibile la detenzione domiciliare ritenendo la pena residua superiore a due anni, mentre l'ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di Biella indicava una pena residua di anni 1, mesi 11 e giorni 21. Si denunciava quindi un errore nel calcolo o nella indicazione della durata della pena e la mancanza di pronunciamento sul disallineamento documentale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo fondato: ha accertato la discrepanza tra l'ordine di esecuzione (pena residua 1 anno 11 mesi 21 giorni) e quanto riportato nell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza (anni 2 e mesi 8 oltre pena pecuniaria), constatando un vizio di motivazione. Ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte relativa alla dichiarazione di inammissibilità della detenzione domiciliare e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per un nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) ed e)
Invocato come motivo di cassazione per violazione di legge (lett. b) e vizio di motivazione (lett. e)). La Corte ha ritenuto che fosse stato dedotto correttamente un vizio motivazionale e una errata applicazione della normativa al caso concreto.
art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354
Norma che disciplina i requisiti di ammissibilità della detenzione domiciliare in relazione alla durata della pena residua (limiti temporali). La questione centrale è stata l'accertamento della reale durata della pena residua: se superiore ai due anni la detenzione domiciliare è inammissibile; la Corte ha rilevato che il Tribunale non ha motivato la discrepanza rispetto all'ordine di esecuzione che indicava un residuo inferiore a due anni.
Massime di principio
- La determinazione della durata della pena residua deve basarsi su atti ufficiali (ordine di esecuzione, decreti di sospensione) e il giudice deve esplicitare e motivare eventuali discrepanze tra documenti.
- Se la pena residua è effettivamente pari o inferiore a due anni, la detenzione domiciliare può essere ammissibile ai sensi dell'art. 47-ter; un errore di calcolo o di trascrizione sulla durata della pena può rendere illegittima una dichiarazione di inammissibilità.
- La mancanza di motivazione rispetto a fatti decisivi (es. durata della pena) configura vizio correggibile in cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).
- In caso di contrasto tra provvedimenti (es. ordine di esecuzione della Procura) e motivazione del Tribunale, il giudice di merito deve esaminare e risolvere il contrasto prima di dichiarare inammissibile una misura sostitutiva.
- La richiesta scritta del Procuratore Generale per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso non impedisce alla Corte di cassazione di valutare la fondatezza del motivo sostanziale e di annullare il provvedimento viziato.
Testo integrale
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