Circolare numero 11 del 23-06-2008 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina le modalità per la concessione di prestiti ai pensionati ENPALS estinguibili mediante cessione di quota della pensione, in attuazione del D.M. 27 dicembre 2006 n. 313. Vengono definiti gli adempimenti preliminari a carico del pensionato, delle banche e degli intermediari finanziari, le verifiche dell’Ente, le regole di notifica dei contratti, i criteri di determinazione della quota cedibile, la decorrenza delle trattenute e le ipotesi di estinzione anticipata o cessazione della pensione. La circolare contiene anche le istruzioni per la gestione delle notifiche pregresse e due modelli allegati per l’accreditamento degli operatori e per la richiesta della dichiarazione di quota cedibile.
Istruzioni operative per la cessione del quinto della pensione ENPALS
Istruzioni operative per la cessione del quinto della pensione ENPALS
La circolare fornisce le regole applicative per la gestione, da parte dell’ENPALS, delle istanze di cessione di quote della pensione a garanzia dell’estinzione di prestiti contratti dai titolari di trattamenti pensionistici. Il documento dà attuazione alla disciplina introdotta e modificata dal D.P.R. n. 180/1950, dalla Legge n. 311/2004, dal D.L. n. 35/2005 convertito dalla Legge n. 80/2005, dalla Legge n. 266/2005 e, soprattutto, dal D.M. 27 dicembre 2006, n. 313.
Quadro normativo di riferimento
In origine la cessione del quinto era prevista solo per impiegati e salariati di amministrazioni pubbliche. Successivamente la normativa ha esteso l’istituto ai dipendenti di aziende private e, poi, ai pensionati pubblici e privati, consentendo la contrazione di prestiti con banche e intermediari finanziari da estinguersi mediante trattenuta sulla pensione.
Per le pensioni erogate da amministrazioni pubbliche, tra cui l’ENPALS, la cessione opera secondo modalità specifiche: la notifica non produce effetti immediati secondo le regole generali della cessione del credito, ma segue le modalità attuative stabilite dal decreto ministeriale, nel rispetto della salvaguardia del trattamento minimo.
Adempimenti preliminari del pensionato
Prima della stipula del contratto, il pensionato deve rivolgersi personalmente all’ENPALS per ottenere la dichiarazione di quota cedibile, allegando la fotocopia di un documento di identità. Tale dichiarazione indica l’importo massimo cedibile della pensione.
Le banche e gli intermediari finanziari devono verificare, al momento della stipula, che il pensionato disponga effettivamente di questa dichiarazione.
Adempimenti preliminari di banche e intermediari finanziari
Gli istituti che intendono concedere prestiti contro cessione del quinto della pensione devono essere inseriti in un apposito elenco presso l’Ente. A tal fine devono compilare e trasmettere un modulo specifico, reperibile sul sito ENPALS, contenente i dati identificativi essenziali dell’operatore e del referente per i rapporti con l’Ente, nonché le coordinate del conto corrente unico su cui verranno versate mensilmente le quote trattenute.
Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante con firma autenticata e inviato alla Direzione Prestazioni Previdenziali – Ufficio Gestione Ruolo e Contenzioso. L’adempimento è richiesto anche per gli operatori che avevano già notificato contratti prima dell’entrata in vigore del D.M. n. 313/2006. Una volta acquisiti i dati, tali soggetti non devono ripetere la formalità per i contratti successivi, salvo variazioni delle informazioni o dei requisiti, che devono essere comunicate tempestivamente.
Verifiche dell’Ente
L’Ente verifica preliminarmente il possesso dei requisiti previsti dal decreto attuativo, e in particolare che i prestiti siano concessi da banche o da intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dall’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, con oggetto sociale idoneo alla concessione di finanziamenti. Dal 1° gennaio 2008, a seguito della soppressione dell’UIC, la verifica avviene tramite la Banca d’Italia, che ne ha assunto le funzioni e i rapporti giuridici.
Notifica della cessione e documentazione richiesta
La notifica della cessione può essere effettuata in qualsiasi forma, purché rechi data certa e consenta di identificare la provenienza dell’atto. La comunicazione deve essere indirizzata all’ufficio ENPALS indicato nella circolare.
Alla notifica deve essere allegato anche il contratto di assicurazione sulla vita sottoscritto dal pensionato, previsto come garanzia del prestito.
Pluralità di contratti e cessione del credito
La circolare disciplina le ipotesi di più contratti di cessione o di cessione del credito a favore di un nuovo soggetto.
In sintesi:
- non è possibile stipulare un nuovo contratto con diverso cessionario prima dell’estinzione del precedente, anche se residua una quota cedibile;
- tra contratti stipulati con cessionari diversi prevale quello notificato per primo;
- tra contratti con lo stesso cessionario prevale l’ultimo notificato, se contiene il piano di ammortamento più aggiornato;
- le notifiche successive dello stesso contratto per modifiche accessorie non novative non fanno decorrere una nuova data di notifica;
- i contratti notificati prima dell’entrata in vigore del D.M. n. 313/2006 si considerano notificati il 23 febbraio 2007.
Se il credito residuo viene ceduto a un altro soggetto, il nuovo cessionario deve comunicarlo immediatamente all’Ente e adempiere nuovamente agli obblighi preliminari. Se, invece, viene stipulato un nuovo prestito per l’importo del debito residuo, si è in presenza di un nuovo contratto, con nuova notifica e con l’esecuzione subordinata alla comunicazione di estinzione del precedente finanziamento.
Determinazione della quota cedibile
La quota cedibile corrisponde a un quinto della pensione netta fiscale, con il limite del trattamento minimo da salvaguardare. Se il pensionato percepisce più pensioni, il calcolo si effettua sulla totalità dei trattamenti in godimento.
Nel computo devono essere incluse le maggiorazioni sociali e le altre somme aggiuntive della pensione, mentre non va considerato l’assegno per il nucleo familiare. Devono inoltre essere sottratti i conguagli o recuperi già in corso al momento dell’attivazione della trattenuta, come conguagli fiscali, trattenute conseguenti a sentenza, assegni alimentari, pignoramenti presso terzi e recuperi di ratei non spettanti.
Sono esclusi dalla cedibilità i trattamenti integrati al minimo o di importo inferiore al minimo. Per l’assegno ordinario di invalidità non confermato definitivamente, la durata del contratto non può eccedere la durata di validità dell’assegno. Per le pensioni ai superstiti e di reversibilità, la circolare precisa che, in presenza di pluralità di titolari, le relative prestazioni sono escluse dal calcolo della quota cedibile; per i trattamenti superstiti, l’importo di riferimento è quello netto dalle ritenute fiscali e dalle trattenute correlate ai regimi di incumulabilità.
La quota cedibile non può essere adattata alla rata di ammortamento. Essa è determinata sulla base della situazione pensionistica esistente al momento della richiesta della dichiarazione di cedibilità; eventuali variazioni successive possono comportare una nuova determinazione della quota, che viene comunicata sia al pensionato sia al cessionario e continua a essere trattenuta sulle mensilità successive.
La durata massima del prestito è di dieci anni.
Istruttoria dei contratti e controlli sul tasso di interesse
Al momento della notifica devono risultare presenti tutti gli elementi essenziali: la dichiarazione di quota cedibile, l’accreditamento dell’operatore presso l’Ente e il contratto di assicurazione sulla vita.
L’ENPALS verifica la congruenza fra la rata di ammortamento e la quota cedibile, tenendo conto che nel lasso di tempo tra rilascio della dichiarazione e notifica del contratto la pensione può essere variata. In caso di scostamenti, l’Ente informa immediatamente pensionato e cessionario e avvia il recupero nei limiti della nuova quota cedibile.
La circolare richiama inoltre le regole di trasparenza e pubblicità contrattuale del T.U. bancario e della normativa antiusura. Il tasso del finanziamento non deve superare il tasso soglia, calcolato aumentando del 50% il TEGM della categoria di operazioni di riferimento. Se nel contratto compaiono due TEGM, uno al netto e uno comprensivo del premio assicurativo, rileva il primo. Il TEGM da considerare è quello del trimestre in cui avviene la notifica; per i contratti notificati anteriormente all’entrata in vigore del D.M. n. 313/2006 si utilizza il tasso del primo trimestre 2007. Il TEGM deve essere sempre indicato nel contratto.
Decorrenza della cessione e recupero delle rate arretrate
Per le pensioni ENPALS la trattenuta decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica. Se la notifica è errata o incompleta, la decorrenza slitta al mese successivo al perfezionamento della notifica.
Le rate già scadute possono essere recuperate mediante una trattenuta aggiuntiva mensile, nel rispetto dei limiti di legge. In particolare, il recupero non può superare la differenza tra due quinti della pensione netta e la rata mensile di cessione di competenza.
Estinzione anticipata ed eliminazione della pensione
Se il prestito viene estinto anticipatamente, il cessionario deve darne immediata comunicazione all’Ente e restituire le quote eventualmente percepite dopo l’estinzione. L’Ente interrompe tempestivamente le trattenute.
Se la pensione viene eliminata, l’Ente avvisa la banca o l’intermediario e procede al recupero d’ufficio delle somme eventualmente corrisposte dopo la decorrenza dell’eliminazione.
Gestione delle richieste pregresse
Dopo la previsione legislativa che ha consentito ai pensionati di contrarre tali prestiti, sono pervenute all’Ente molte notifiche prima ancora dell’emanazione del decreto attuativo. Per tali contratti, la notifica viene considerata avvenuta il 23 febbraio 2007.
Gli operatori devono comunque completare gli adempimenti preliminari e fornire all’Ente tutte le informazioni utili sul finanziamento, in particolare se esso sia ancora in corso o già estinto. Se il prestito è ancora attivo ma il pensionato ha pagato personalmente le rate, devono essere comunicati anche l’ammontare residuo, l’importo della rata e il numero delle rate ancora dovute, comunque nel limite massimo di 120 rate totali.
L’Ente aveva inoltre inviato ai pensionati la dichiarazione di quota cedibile, chiedendo un eventuale disconoscimento del consenso alla cessione entro 30 giorni. In mancanza di risposta nel termine, il consenso si considera confermato. Per i contratti notificati dopo il 23 febbraio 2007 e fino alla pubblicazione della circolare si applicano le medesime modalità istruttorie; la trattenuta decorre dal mese successivo al completamento degli adempimenti e allo spirare del termine di 30 giorni per l’eventuale disconoscimento.
Allegati operativi
La circolare chiude con due modelli:
- il modulo di accreditamento per banche e intermediari finanziari, contenente i dati identificativi, fiscali e bancari da trasmettere all’ENPALS;
- il modulo di richiesta della dichiarazione di quota cedibile, da compilare da parte del pensionato con i dati anagrafici, la matricola pensionistica, la firma e l’allegazione del documento di identità.
Punti principali
Quadro normativo e ambito applicativo
La circolare ricostruisce l’evoluzione normativa della cessione del quinto, dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 fino alla Legge n. 311/2004, al D.L. n. 35/2005 convertito dalla Legge n. 80/2005 e alla Legge n. 266/2005. L’istituto viene esteso ai pensionati pubblici e privati e si precisa che, per le pensioni erogate da amministrazioni pubbliche come l’ENPALS, la cessione produce effetti secondo le modalità fissate dal D.M. 27 dicembre 2006, n. 313, con salvaguardia del trattamento minimo.
Adempimenti preliminari del pensionato
Prima della stipula del contratto il pensionato deve richiedere personalmente all’ENPALS la dichiarazione di quota cedibile, allegando la fotocopia di un documento di identità. Le banche e gli intermediari finanziari devono verificare, al momento della stipula, che il pensionato sia in possesso di tale dichiarazione.
Adempimenti preliminari di banche e intermediari finanziari
Per essere abilitati a operare con pensioni ENPALS, banche e intermediari finanziari devono trasmettere all’Ente un modulo di accreditamento con dati identificativi e bancari: ragione sociale, sede legale, codice UIC o ABI, partita IVA o codice fiscale, legale rappresentante, referente operativo con contatti, e coordinate del conto corrente unico destinato ai versamenti mensili. Il modulo va firmato con autenticazione del legale rappresentante e inviato all’ufficio competente dell’ENPALS. L’adempimento è richiesto anche per gli operatori che avevano già notificato contratti prima dell’entrata in vigore del D.M. n. 313/2006.
Verifiche dell’Ente e requisiti degli intermediari
L’Ente verifica la sussistenza dei requisiti previsti dal D.M. n. 313/2006, compresa l’iscrizione delle banche e degli intermediari finanziari agli elenchi competenti e la previsione, nell’oggetto sociale, dell’attività di concessione di finanziamenti. La verifica avviene tramite collegamento con il sito della Banca d’Italia, che dal 1° gennaio 2008 ha assorbito le funzioni dell’UIC.
Notifica del contratto e documentazione necessaria
La notifica della cessione può essere effettuata in qualsiasi forma, purché con data certa e in modo tale da consentire l’identificazione del soggetto notificante. Alla notifica deve essere allegato anche il contratto di assicurazione sulla vita sottoscritto dal pensionato, richiesto a garanzia del prestito. La notifica va indirizzata all’ufficio ENPALS indicato nella circolare.
Regole in caso di più contratti o cessioni del credito
Non è possibile stipulare un ulteriore contratto della stessa specie con altro soggetto prima dell’estinzione del precedente. Se vi sono più contratti con diversi cessionari, prevale quello notificato per primo; se i contratti sono con lo stesso cessionario, vale l’ultimo con piano di ammortamento più aggiornato. Le successive notifiche del medesimo contratto per modifiche non novative non fanno decorrere una nuova data di notifica. Se il credito residuo viene ceduto a un nuovo soggetto, il cessionario subentrante deve comunicarlo immediatamente all’Ente e adempiere nuovamente ai requisiti preliminari; se invece viene stipulato un nuovo prestito per importo pari al debito residuo, si tratta di un nuovo contratto con nuova notifica.
Determinazione della quota cedibile
La quota cedibile è pari a un quinto della pensione netta fiscale, con salvaguardia del trattamento minimo. Se il pensionato percepisce più trattamenti, il calcolo riguarda la totalità delle pensioni in godimento. Nel calcolo rientrano maggiorazioni sociali e altre somme aggiuntive, mentre non si computano l’assegno per il nucleo familiare e si detraggono i conguagli o recuperi in corso, come conguagli fiscali, trattenute per sentenza, assegni alimentari, pignoramenti presso terzi e recuperi di ratei indebiti. Sono escluse dalla cedibilità le pensioni integrate al minimo o di importo inferiore al minimo. Per l’assegno ordinario di invalidità non confermato definitivamente, la durata del contratto non può superare la durata dell’assegno.
Limiti, aggiornamenti e durata del prestito
La quota cedibile non può essere adattata alla rata di ammortamento. Essa viene determinata sulla base della prestazione in essere al momento della richiesta della dichiarazione di cedibilità; eventuali variazioni successive della pensione possono determinare una nuova quota, che viene comunicata alle parti e trattenuta sulle mensilità successive. La durata massima del prestito è di dieci anni. Le pensioni di reversibilità corrisposte a più titolari sono escluse dal calcolo della quota cedibile, mentre per i trattamenti ai superstiti si considera l’importo netto dalle ritenute fiscali e dalle trattenute connesse all’incumulabilità.
Istruttoria del contratto e controlli sul tasso
Al momento della notifica devono risultare presenti la dichiarazione di quota cedibile, l’avvenuto accreditamento dell’operatore e il contratto di assicurazione. L’Ente verifica nuovamente la congruenza tra rata e quota cedibile, poiché nel frattempo la pensione può essere variata. La circolare richiama inoltre le norme sulla trasparenza e sulla pubblicità delle condizioni contrattuali e impone il rispetto del tasso soglia anti-usura: il tasso effettivo globale non deve superare il TEGM aumentato del 50%, da riferire al trimestre della notifica; per i contratti notificati prima dell’entrata in vigore del D.M. n. 313/2006 si assume il primo trimestre 2007. Il TEGM deve essere sempre indicato nel contratto.
Decorrenza della cessione e recupero delle rate arretrate
Per le pensioni ENPALS l’effetto della cessione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica. Se la notifica è errata o incompleta, la trattenuta decorre dal mese successivo al perfezionamento. Le rate già scadute vengono recuperate con una ritenuta aggiuntiva mensile entro i limiti di legge, senza superare la differenza tra due quinti della pensione netta e la rata di cessione del mese.
Estinzione anticipata e cessazione della pensione
In caso di estinzione anticipata del prestito, il cessionario deve informare immediatamente l’Ente e restituire le eventuali somme percepite dopo l’estinzione; l’Ente interrompe tempestivamente le trattenute. Se la pensione viene eliminata, l’Ente ne dà comunicazione alla banca o all’intermediario e recupera d’ufficio le quote eventualmente corrisposte dopo la cessazione.
Gestione delle istanze pregresse e consenso del pensionato
Per i contratti notificati prima dell’entrata in vigore del D.M. n. 313/2006, la notifica si considera effettuata il 23 febbraio 2007. Gli operatori devono comunque completare tutti gli adempimenti preliminari e fornire notizie sul prestito, in particolare sulla sua attualità o estinzione e, se il prestito è ancora attivo ma le rate sono state pagate dal pensionato, sul residuo, sulla rata e sul numero di rate, nel limite massimo di 120. L’Ente aveva inviato ai pensionati la dichiarazione di quota cedibile chiedendo anche un eventuale disconoscimento del consenso: tale disconoscimento doveva arrivare entro 30 giorni dalla comunicazione, altrimenti il consenso si intende confermato. Per i contratti notificati dopo il 23 febbraio 2007 e fino alla pubblicazione della circolare si applicano le medesime modalità istruttorie; la trattenuta decorre dal mese successivo al completamento degli adempimenti e allo spirare del termine di 30 giorni.
Allegati operativi
La circolare contiene due modelli: uno per l’accreditamento di banche e intermediari finanziari ai fini dei prestiti con cessione del quinto della pensione, con i dati anagrafici, fiscali e bancari da trasmettere all’ENPALS; l’altro per la richiesta, da parte del pensionato, della dichiarazione di quota cedibile, con indicazione dei dati anagrafici, del numero di matricola pensionistica e dell’allegazione del documento di identità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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