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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26154/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, affermando che il motivo proposto non rientrava tra quelli consentiti avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, su concorde richiesta delle parti, ha applicato la pena di anni 3, mesi 3 e giorni 20 di reclusione ed euro 5.000 di multa per il reato di riciclaggio. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione, lamentando carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che, contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., sono proponibili soltanto censure attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o al difetto di corrispondenza tra decisione del giudice e accordo intervenuto; profili che nel caso concreto non erano stati dedotti.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per censure relative alla regolarità della formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto all'accordo, salvo l'illegalità della pena concordata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando ravvisabili profili di colpa, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello il sindacato di legittimità è limitato a vizi che investano la genesi del consenso delle parti o la corrispondenza tra accordo e decisione giudiziale; non è consentito riproporre censure di merito sulla quantificazione della pena.
  • Il concordato in appello costituisce un negozio processuale liberamente stipulato dalle parti: una volta recepito dal giudice, non può essere unilateralmente rimesso in discussione mediante ricorso per cassazione, salvo il caso di pena illegale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi non consentiti, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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