Ordinanza n. 2277/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare contro il diniego di visto per studio
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente visto)
Prevale il privato
La controversia
La richiedente ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il diniego di visto per studio. In sede cautelare sono state contestate, in particolare, l'insufficienza della motivazione del diniego quanto al mancato raggiungimento della soglia economica richiesta dalla Circolare MIUR 2025/2026 e l'erroneità o comunque l'inadeguatezza della valutazione relativa alla capacità dei redditi familiari di sostenere sia il nucleo familiare residente in Turchia sia la figlia durante il periodo di studio in Italia. La documentazione prodotta dai genitori-sponsor, comprese dichiarazioni dei datori di lavoro relative a emolumenti corrisposti in contanti, sarebbe stata idonea a fornire almeno un principio di prova della disponibilità di redditi sufficienti.
La decisione
Il Consiglio di Stato, alla sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha ritenuto che l'iter argomentativo del diniego non rendesse compiutamente conto delle ragioni del mancato raggiungimento della soglia economica indicata dalla Circolare MIUR 2025/2026, pari a euro 534,41 mensili per ciascun mese di durata dell'anno accademico e a euro 6.947,33 annuali. L'Amministrazione non aveva adeguatamente considerato la documentazione relativa ai redditi degli sponsor, idonea quantomeno a costituire un principio di prova della sufficienza economica. Inoltre, non risultava adeguatamente motivata l'affermazione secondo cui le disponibilità familiari non sarebbero state sufficienti a sostenere contemporaneamente il nucleo familiare in Turchia e la studentessa in Italia, poiché il Consolato non aveva esplicitato il parametro relativo al costo medio della vita del nucleo familiare in Turchia. L'appello è stato quindi accolto e, in riforma dell'ordinanza del TAR, è stata accolta l'istanza cautelare ai soli fini del motivato riesame del diniego entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. È stata disposta la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, proposto contro l'ordinanza cautelare del TAR.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, in collegamento con la misura cautelare, la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
Circolare MIUR 2025/2026, parte II, punto 2, lett. b
Mezzi economici di sussistenza per il soggiorno previsto. Tali mezzi sono quantificati nell’importo di euro 534,41 al mese per ogni mese di durata dell’anno accademico, pari ad euro 6.947,33 annuali (pari a 13 mensilità)
Individua la soglia economica di riferimento per la verifica dei mezzi di sussistenza necessari al soggiorno per motivi di studio.
Massime di principio
- Il diniego di visto per studio fondato sull'insufficienza dei mezzi economici deve motivare in modo puntuale il mancato raggiungimento della soglia reddituale applicabile, confrontandosi con la documentazione prodotta dal richiedente o dagli sponsor.
- Quando la disponibilità economica è dimostrata mediante redditi corrisposti in contanti, le dichiarazioni dei datori di lavoro possono costituire almeno un principio di prova che l'Amministrazione è tenuta a valutare espressamente nel procedimento di rilascio del visto.
- La valutazione della capacità economica degli sponsor non può limitarsi ad affermare che i redditi familiari non bastano a mantenere sia il nucleo residente all'estero sia lo studente in Italia; tale conclusione deve essere sorretta dall'indicazione dei parametri utilizzati, incluso il costo della vita del nucleo familiare nel Paese di origine.
- In sede cautelare, quando il diniego di visto presenta carenze motivazionali nella valutazione dei mezzi di sussistenza, il giudice può accogliere l'appello cautelare ordinando il motivato riesame dell'atto, senza sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione.
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