Sentenza n. 1125/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata iniziale esecuzione della sentenza n. 691/2024 del Tribunale di Crotone, concernente l’assegnazione della carta docente per l’anno scolastico 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 691/2024, passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Crotone, Sezione lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la carta docente, assegnandovi le somme spettanti per l’anno scolastico 2022/2023. Nel corso della camera di consiglio la ricorrente ha dichiarato di avere ottenuto il pagamento di quanto stabilito dal giudicato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la prestazione dovuta in esecuzione della sentenza passata in giudicato era stata ottenuta nel corso del giudizio. In ragione della soccombenza virtuale dell’amministrazione, il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 300,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori. È stata inoltre disposta l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, viene meno l’utilità concreta della decisione richiesta, perché l’amministrazione ha dato esecuzione alla prestazione oggetto del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’adempimento sopravvenuto dell’amministrazione alla statuizione contenuta nel giudicato fa venir meno l’interesse concreto alla prosecuzione del processo e comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere per intervenuta esecuzione del giudicato non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale; l’amministrazione può essere condannata alle spese se il suo adempimento è intervenuto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza.
Come è indicizzato
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