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Sentenza

Sentenza n. 1125/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500737

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata iniziale esecuzione della sentenza n. 691/2024 del Tribunale di Crotone, concernente l’assegnazione della carta docente per l’anno scolastico 2022/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 691/2024, passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Crotone, Sezione lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la carta docente, assegnandovi le somme spettanti per l’anno scolastico 2022/2023. Nel corso della camera di consiglio la ricorrente ha dichiarato di avere ottenuto il pagamento di quanto stabilito dal giudicato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la prestazione dovuta in esecuzione della sentenza passata in giudicato era stata ottenuta nel corso del giudizio. In ragione della soccombenza virtuale dell’amministrazione, il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 300,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori. È stata inoltre disposta l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, viene meno l’utilità concreta della decisione richiesta, perché l’amministrazione ha dato esecuzione alla prestazione oggetto del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’adempimento sopravvenuto dell’amministrazione alla statuizione contenuta nel giudicato fa venir meno l’interesse concreto alla prosecuzione del processo e comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere per intervenuta esecuzione del giudicato non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale; l’amministrazione può essere condannata alle spese se il suo adempimento è intervenuto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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