Ordinanza n. 156/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento in via preliminare e cautelare (i) del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti del 02.09.2025 e, conseguentemente, per la condanna del Ministero dell'Istruzione del Merito all'ostensione al ricorrente degli atti ivi richiesti; nel merito in via principale, (ii) per l'annullamento del provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia - Direzione Generale, Registro Decreti.U-0001933.28-08-2025 del 28 agosto 2025 e pubblicato in pari data, con espressa riserva di motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a. all'esito dell'ostensione degli atti richiesti di cui al punto (i); in subordine (iii) per la condanna del Ministero resistente al risarcimento dei danni patiti e patiendi dal ricorrente, per aver riposto legittimo affidamento nell'operato, rivelatosi illegittimo, della P.A., da liquidarsi nella misura di cui in narrativa e che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria di causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ministeriale di revoca dell'assegnazione della cattedra a tempo indeterminato presso un istituto tecnico economico
Esito
Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha revocato la sua assegnazione, quale docente di ruolo con contratto a tempo indeterminato, presso un istituto scolastico. In via incidentale e cautelare ha chiesto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., l'ostensione della documentazione indicata nell'istanza di accesso del 2 settembre 2025, riservandosi di proporre motivi aggiunti dopo l'accesso. Ha inoltre formulato una domanda subordinata di risarcimento dei danni da lesione dell'affidamento. Il Ministero ha sostenuto che alcuni documenti fossero autonomamente reperibili sui siti istituzionali e ha negato l'accesso alla sentenza richiamata in un provvedimento amministrativo, ritenendola non pertinente perché relativa a una candidata di altra classe di concorso.
La decisione
Il TAR ha deciso limitatamente all'istanza di accesso, dopo che il ricorrente aveva rinunciato alla domanda cautelare relativa all'impugnazione del provvedimento di revoca. L'istanza è stata ritenuta fondata perché il ricorrente dispone di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata agli atti richiesti: la conoscenza della documentazione è utile a comprendere come si sia formata la determinazione amministrativa che lo riguarda e a valutare eventuali profili di illegittimità. La richiesta è stata ritenuta sufficientemente precisa quanto ai documenti individuati. Il TAR ha escluso che la pubblicazione di alcuni atti sui siti istituzionali faccia venir meno l'obbligo di ostensione quando l'accesso sia motivato da una specifica e personale ragione di interesse; tale reperibilità, semmai, rafforza l'obbligo dell'amministrazione di soddisfare la richiesta. È stata inoltre ritenuta pertinente la sentenza richiamata nel provvedimento amministrativo, anche se relativa a una candidata di altra classe di concorso, poiché tale sentenza era citata nella motivazione dell'atto impugnato e contribuiva quindi a integrarla. Il Collegio ha dichiarato il diritto del ricorrente all'accesso integrale alla documentazione richiesta e ha ordinato al Ministero di consentirlo entro venti giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
istanza di accesso, assistita da richiesta di misura cautelare
Consente di chiedere nel giudizio già instaurato la tutela dell'accesso; nel caso concreto il giudice ha accolto l'istanza e ha ordinato l'ostensione integrale della documentazione.
art. 43 c.p.a.
espressa riserva di motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a.
Il ricorrente ha riservato la proposizione di motivi aggiunti all'esito della conoscenza degli atti richiesti.
artt. 22 ss. l. 241/1990
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata
Il diritto di accesso richiede un interesse qualificato, direttamente collegato ai documenti richiesti; tale requisito sussiste quando il richiedente intenda conoscere gli elementi posti a fondamento di un provvedimento che incide sulla sua posizione giuridica.
Massime di principio
- Il destinatario di un provvedimento amministrativo lesivo ha un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso ai documenti richiamati o utilizzati nella motivazione dell'atto, poiché la conoscenza di tali documenti è funzionale alla verifica della legittimità dell'azione amministrativa e all'eventuale tutela giurisdizionale.
- La possibilità di reperire alcuni documenti sul sito istituzionale dell'amministrazione non esclude, di per sé, l'obbligo di ostensione a fronte di una richiesta motivata da uno specifico e personale interesse di accesso.
- Un documento giurisdizionale richiamato nella motivazione di un provvedimento amministrativo è pertinente rispetto alla richiesta di accesso quando contribuisce a integrare la motivazione dell'atto, anche se riguarda un soggetto diverso o una diversa classe di concorso.
- Quando la richiesta di accesso individua in modo sufficientemente circoscritto e preciso i documenti richiesti e non sussistono cause di esclusione, l'amministrazione è tenuta a consentirne l'ostensione integrale.
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