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Sentenza

Sentenza n. 555/2026 - Ancona, Sezione 2

per l’esecuzione della sentenza n. 541/2024 del 18/10/2024 (doc. n. 1), notificata in data 30.11.2024, non impugnata, nel giudizio R.G. n. 1000/2024, con cui il Tribunale di Ancona, Sez. Lavoro, ha dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015;

Giustizia amministrativa202600161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, divenuta definitiva perché notificata all'Amministrazione, non impugnata e assistita da attestazione di formazione del giudicato. La pronuncia aveva dichiarato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici indicati. L'Amministrazione non ha dato esecuzione al titolo nel termine previsto dalla legge e, nel giudizio di ottemperanza, si è costituita soltanto formalmente, senza opporre ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa. La ricorrente ha quindi chiesto il pagamento delle somme liquidate nella sentenza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva contestato la pretesa. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente nel giudizio presupposto.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione è stato ritenuto procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione debitrice.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina processuale richiamata in tema di distrazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza di condanna dell'Amministrazione al pagamento di somme, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 d.l. 669/1996.
  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, non contestata dall'Amministrazione costituita solo formalmente, comporta l'accertamento dell'inottemperanza e l'ordine di esecuzione integrale del titolo, salvo le somme eventualmente già corrisposte.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza del creditore, in caso di ulteriore inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione inadempiente può essere condannata alle spese quando l'inadempimento sussisteva già al momento della proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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