Cassazione Civile, Ordinanza n. 08223/2024 del 26/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, con compensazione delle spese di lite come richiesto dalle parti. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, precisando che tale conseguenza opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile analogicamente all'estinzione del processo.
Esito
Favorevole al resistente (società di servizi)
La controversia
La controversia riguardava una lite in materia di Tariffa di Igiene Ambientale (TIA), definita in precedenza dal giudice di pace e poi decisa dal Tribunale di Venezia in grado di appello. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi, ma prima dell'adunanza camerale ha depositato atto di rinuncia al ricorso. La controparte ha depositato atto di accettazione della rinuncia, chiedendo anch'essa la compensazione delle spese. La Corte, preso atto della rinuncia accettata, ha ritenuto di dover dichiarare l'estinzione del processo; ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando la natura eccezionale della misura e la sua applicabilità solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, una volta accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non essendo estensibile all'estinzione del processo.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte resistente, comporta l'estinzione del giudizio senza necessità di esame dei motivi di impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, le spese possono essere compensate se entrambe le parti ne facciano richiesta o se ricorrano le condizioni ritenute dal giudice.
- Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria: non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti dalla legge, cioè rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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