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Sentenza

Sentenza n. 1382/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 332/2024 pubblicata il 07/10/2024 RG n. 252/2023 del Tribunale di Lucca, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202501691

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inesecuzione della sentenza del Tribunale di Lucca, Sezione Lavoro, n. 332/2024, relativa al riconoscimento del beneficio della carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 332/2024 del Tribunale di Lucca, che aveva accertato il suo diritto al beneficio della carta elettronica di cui alla legge n. 107/2015 e all'accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La sentenza era stata notificata al Ministero il 25 ottobre 2024, era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 13 giugno 2025, e il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 16 giugno 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato, il ricorrente ha chiesto l'ordine di accredito delle somme dovute.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando la notifica della sentenza, il suo passaggio in giudicato, il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di prova dell'avvenuta esecuzione da parte del Ministero. Ha ordinato al Ministero di accreditare, mediante carta del docente, 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato, con termine di 60 giorni per provvedere. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri e accessori, da distrarsi in favore dei difensori antistatari del ricorrente.

Norme richiamate

  • legge n. 107/2015

    La sentenza presupposta, oggetto di esecuzione, aveva riconosciuto il diritto del ricorrente al beneficio della carta elettronica per gli anni scolastici indicati.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione nei confronti dell'amministrazione è stato ritenuto rispettato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale notificato all'amministrazione è passato in giudicato, è decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e l'amministrazione non ha dimostrato di aver adempiuto.
  • In presenza di un giudicato che impone l'erogazione di un beneficio mediante accredito su uno strumento elettronico, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire puntualmente tale specifico obbligo entro un termine determinato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche prevedendone la facoltà di delega, per il caso di persistente inadempimento dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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