Sentenza n. 7340/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento comunale del 27 marzo 2024 di riscontro negativo all’istanza di attivazione dei poteri di vigilanza e autotutela sui titoli edilizi relativi all’immobile confinante
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario confinante aveva chiesto al Comune di attivare la vigilanza edilizia e di riesaminare i titoli rilasciati per l’immobile vicino, oggetto di lavori di ristrutturazione finanziati anche con il Superbonus. Deduceva che il fabbricato fosse abusivo e difforme dai titoli, dal PRG e dalle prescrizioni sulle distanze dai corsi d’acqua: in particolare, assumeva violato il limite inderogabile di 10 metri, contestava l’altezza di 12,27 metri rispetto al massimo di 11,50 e la presenza di quattro piani fuori terra anziché tre, e richiamava documentazione sulla presenza e sull’uso del canale e sulla storia costruttiva dell’edificio. Sosteneva inoltre che la concessione in sanatoria del 10 maggio 2021 non potesse essere rilasciata, che i titoli fossero stati ottenuti sulla base di rappresentazioni non veritiere e che il tempo trascorso non sanasse gli abusi. In appello censurava la declaratoria d’inammissibilità del TAR, invocando la propria posizione qualificata di confinante e contestando la valutazione di carenza di un pregiudizio concreto; deduceva anche omessa comunicazione di avvio, difetto d’istruttoria e di motivazione e violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990. Il Comune e i controinteressati eccepivano che i titoli edilizi, conosciuti da tempo, non erano stati tempestivamente impugnati e che il diniego di autotutela non poteva riaprire i termini; sostenevano inoltre la conformità dell’immobile ai titoli.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando l’esito sfavorevole, ma ha precisato che il ricorso di primo grado era inammissibile anche perché rivolto contro un atto non impugnabile: il diniego di autotutela era utilizzato per contestare in realtà la legittimità di titoli edilizi ormai consolidati e non tempestivamente impugnati. La relazione comunale del 25 giugno 2024, a seguito di sopralluogo, attestava la conformità del fabbricato ai titoli, dalla licenza del 23 dicembre 1964 al permesso in sanatoria del 10 maggio 2021. Il giudice ha affermato che, consolidatosi il titolo edilizio, la sua legittimità non può essere rimessa in discussione attraverso la sollecitazione dell’autotutela; l’avvio del relativo procedimento è discrezionale e il privato non ha un diritto a ottenerlo né l’amministrazione un obbligo di provvedere in tal senso. Non è quindi stato possibile ottenere mediante l’impugnazione del riscontro negativo il riesame delle contestazioni sui titoli. La pronuncia non ha accolto le censure di merito relative agli abusi edilizi, alle distanze, alla partecipazione procedimentale, all’istruttoria e alla motivazione. L’appellante è stato condannato alle spese, liquidate in 2.000 euro a favore del Comune e 2.000 euro a favore dei controinteressati, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
Lamenta la violazione dell’art. 21-nonies della legge n° 241/1990, essendo i titoli edilizi stati acquisiti sulla base della falsa rappresentazione dei fatti.
La norma è invocata dall’appellante per sostenere l’annullabilità d’ufficio dei titoli ottenuti, a suo dire, mediante falsa rappresentazione dei fatti; la decisione non sviluppa un’interpretazione autonoma dei presupposti dell’art. 21-nonies, ma esclude che il diniego di autotutela possa essere usato per riaprire la contestazione di titoli consolidati.
Massime di principio
- Il diniego di attivare l’autotutela su titoli edilizi consolidati non può essere impugnato allo scopo di rimettere in discussione la legittimità dei titoli stessi, quando questi non siano stati tempestivamente gravati.
- L’avvio del procedimento di autotutela decisoria è discrezionale nell’an: il privato non può pretendere che l’amministrazione lo avvii e l’omesso avvio non configura, di per sé, un inadempimento dell’obbligo di provvedere.
- La stabilità dei rapporti amministrativi e dell’interesse pubblico perseguito dal titolo consolidato impedisce di superare, mediante una successiva istanza di autotutela e l’impugnazione del relativo riscontro negativo, la mancata tempestiva impugnazione dell’atto originariamente lesivo.
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