Cassazione Civile, Ordinanza n. 18726/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società aveva impugnato diversi avvisi di accertamento relativi all'imposta di pubblicità per l'anno 2005, emessi dal Comune di Roma per omessi pagamenti connessi all'installazione di mezzi pubblicitari. Dopo il rigetto dei gradi di merito, la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi contro la sentenza della CTR Lazio. Nel giudizio di legittimità la notifica del ricorso, effettuata nei termini, non andava a buon fine perché il destinatario risultava irreperibile all'indirizzo indicato; la Corte rilevava che, una volta avuto contezza dell'esito negativo non imputabile al notificante, la ricorrente non aveva riattivato con immediatezza il procedimento notificatorio entro un termine ragionevole, né comunque entro trenta giorni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che, pur essendo stata eseguita la notifica del ricorso nel termine lungo applicabile ex art. 327 c.p.c. nella versione previgente alla riforma del 2009, l'esito negativo della notifica per irreperibilità del destinatario imponeva alla parte di riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio; poiché ciò non era avvenuto, il ricorso è stato considerato tardivamente/non validamente coltivato. Non sono state liquidate spese di lite perché Roma Capitale non si è costituita.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
termine "lungo" annuale di impugnazione; versione previgente alla modifica del 2009
per i giudizi pendenti prima dell'entrata in vigore della riforma del 2009 continua ad applicarsi il termine annuale, con computo della sospensione feriale; il nuovo termine semestrale non opera retroattivamente
art. 325 c.p.c.
limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c.
in caso di notifica non andata a buon fine per causa non imputabile al notificante, la riattivazione del procedimento notificatorio deve avvenire con immediatezza e comunque entro un termine ragionevole parametrato alla metà dei termini di impugnazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
sussistenza dei presupposti per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
testo introdotto dall'art. 1, comma 17
ha introdotto l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato nei casi previsti dalla legge
art. 46, comma 17, legge n. 69 del 2009
modifica apportata dall'art. 46, comma 17
ha ridotto da un anno a sei mesi il termine lungo di impugnazione per i giudizi non più pendenti alla data di entrata in vigore della riforma
Massime di principio
- Quando la notificazione di un atto processuale non va a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, la parte deve riattivare senza indugio il procedimento notificatorio non appena abbia conoscenza dell'esito negativo, altrimenti perde gli effetti della richiesta originaria.
- La tempestiva attivazione successiva al primo esito negativo deve avvenire entro un termine ragionevole, normalmente non superiore alla metà del termine di impugnazione applicabile, salvo prova rigorosa di circostanze eccezionali.
- Il regime del termine lungo per proporre impugnazione è quello vigente in relazione alla pendenza del giudizio, sicché la modifica che lo riduce non opera automaticamente sui giudizi già pendenti alla data di entrata in vigore della riforma.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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