Sentenza del 30/09/2020 n. 20832 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A. aveva chiesto il rimborso di IVA versata per il 2010 sostenendo di aver calcolato l'IVA sugli acquisti pagati con buoni emessi da N. sul valore nominale (10,00 euro) e non sul prezzo effettivamente ricevuto da A. da N. per la vendita dei buoni (5,83 euro). L'Amministrazione rimase silente e A. impugnò il silenzio-rifiuto. In appello la CTR aveva accolto il contribuente richiamando la giurisprudenza comunitaria che considera base imponibile il corrispettivo effettivamente ricevuto, desumendo che il controvalore reale del buono è l'importo incassato alla sua emissione (valore nominale meno eventuale sconto). L'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo: i) errata applicazione del principio di non contestazione sui conteggi del contribuente; ii) errata qualificazione dell'operazione (sosteneva che si trattava di operazione fuori campo o di cessione gratuita imponibile diversamente); iii) decadenza biennale del diritto al rimborso emergente dagli atti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il terzo motivo per violazione della regola della "doppia conforme", ma ha accolto in parte i primi due motivi. Ha confermato il principio che, nei casi di buoni acquistati da terzi a prezzo inferiore al valore nominale e poi usati per acquistare beni dal venditore, la base imponibile IVA del venditore è costituita dal prezzo effettivamente ricevuto per la cessione dei buoni e non dal valore nominale. Tuttavia la Corte ha censurato la CTR perché aveva applicato il principio della non contestazione ai conteggi del contribuente nonostante l'Amministrazione avesse contestato in radice l'esistenza del credito: la CTR avrebbe dovuto valutare e motivare la correttezza e l'attendibilità dei conteggi. Inoltre la CTR ha errato nel non motivare adeguatamente la mancata rilevanza d'ufficio della decadenza biennale: dovendo spiegare, alla luce della presunzione di regolarità dei versamenti, perché non fosse decorso il termine tra il 2010 e la istanza del 2014. Per questi motivi la Cassazione ha cassato la sentenza della CTR in parte e ha rinviato la causa alla CTR della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
termine biennale di decadenza per le istanze di rimborso
La domanda di rimborso è soggetta alla decadenza biennale decorrente dalla data del pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione; il giudice deve motivare se non ritiene configurabile la decadenza ex officio
art. 2 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
commi secondo e terzo (richiamati in motivazione)
Disciplina il campo di applicazione dell'IVA e le cessioni soggette a imposta; la Corte ricorda che operazioni a premio o buoni possono avere trattamento specifico ma, nella fattispecie, la cessione di beni pagata con buoni acquistati da terzi segue la regola del corrispettivo effettivamente ricevuto
art. 11, parte A, n. 1 della sesta direttiva (dir. 77/388/CEE)
La base imponibile è costituita da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare dall'acquirente; principio recepito in normativa nazionale (art. 13 DPR 633/1972)
art. 13 del d.p.r. n. 633/1972
Recepisce il principio comunitario che la base imponibile è il corrispettivo; in concreto il venditore può considerare imponibile il corrispettivo effettivamente percepito quando il prezzo è decurtato da sconti praticati con buoni
Sentenze CGUE: C-288/94 Argos Distribution, C-317/94 Elida Gibbs, C-62/00 Marks & Spencer, C-126/88 Boots Company, C-48/97 Kuwait Petroleum
Giurisprudenza comunitaria che stabilisce che il buono rappresenta un documento che incorpora l'obbligo del venditore ad accettarlo al valore nominale ma che, ai fini dell'IVA, la base imponibile del venditore si determina con riferimento all'operazione di vendita iniziale del buono (cioè all'importo effettivamente incassato, eventualmente scontato)
art. 360 cod. proc. civ. (motivi di cassazione)
Norma invocata per le questioni di legittimità; la Corte ha esaminato l'aderenza dei motivi ai vizi rilevabili in cassazione e ha escluso l'esaminabilità di alcune doglianze per limiti processuali (doppia conforme)
Massime di principio
- Quando un venditore accetta buoni emessi da un terzo che li ha acquistati dal venditore a prezzo inferiore al valore nominale, la base imponibile IVA del venditore è il corrispettivo effettivamente ricevuto per la cessione dei buoni (prezzo pagato dal terzo), non il valore nominale.
- Nelle domande di rimborso IVA il contribuente ha l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del credito; tuttavia, se l'Amministrazione contesta in radice l'esistenza del credito, non può valere il principio della non contestazione dei conteggi del contribuente senza che il giudice valuti l'attendibilità e la correttezza di tali conteggi.
- Le istanze di rimborso sono soggette a una decadenza biennale: il giudice, anche d'ufficio, deve verificare il dies a quo e motivare adeguatamente la mancata rilevazione della decadenza se i fatti in atti non consentono di affermarla.
- La semplice mancata contestazione numerica dei calcoli del contribuente da parte dell'Ufficio può produrre effetti solo se l'Amministrazione non ne contesta l'an debeatur; se invece nega l'esistenza del credito, la valutazione del quantum richiede esame probatorio e motivazione del giudice.
- In contenziosi tributari la Corte di cassazione applica i limiti della cd. doppia conforme: alcuni vizî motivazionali già definiti da due gradi di giudizio conformi sono improponibili in cassazione.
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