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Sentenza

Sentenza n. 500/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 115/2025, depositata e resa pubblica il 21.01.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1134/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 22.04.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 08.01.2026.

Giustizia amministrativa202600065

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario che aveva condannato il Ministero ad attribuire euro 2.500,00 sulla carta elettronica del docente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro, n. 115/2025, passata in giudicato. La sentenza, notificata al Ministero il 22 aprile 2025, aveva riconosciuto alla ricorrente il beneficio di euro 2.500,00 mediante accredito sulla carta elettronica del docente, alle condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La ricorrente ha evidenziato che nessun adempimento era seguito alla notificazione del titolo e che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione, la condanna del Ministero al pagamento di un’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la rifusione delle spese di lite. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accertato che la sentenza del Tribunale di Cagliari era stata ritualmente notificata al Ministero, che era passata in giudicato e che il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha quindi accolto la domanda di ottemperanza e ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario può ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell’amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui, pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora non può essere applicata quando ricorrano ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità. Nel caso concreto ha valorizzato la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della carta, il coinvolgimento di più soggetti e strutture, l’eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale né di sostentamento del beneficio, destinato alla formazione professionale e di utilizzazione facoltativa. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzabile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, ai sensi del comma 4, lett. e), disporre una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora è astrattamente applicabile anche alle amministrazioni pubbliche, ma può essere esclusa in presenza di ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di attivare gli strumenti esecutivi e il giudizio di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione soccombente nei capitoli destinati ai pagamenti, il ricorso al pagamento in conto sospeso.

  • art. 16, sesto comma, l. n. 412/1991

    Prevede, sulle somme riconosciute dal titolo giudiziale, la corresponsione della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Richiama l’applicazione dell’art. 16, sesto comma, l. n. 412/1991 alle somme dovute in esecuzione della pronuncia.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato quale base dell’utilizzo, da parte del Ministero, delle società SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l’attivazione della carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato che impone a un’amministrazione statale il pagamento o l’attribuzione di un beneficio non viene eseguita dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo può accogliere il ricorso per ottemperanza e assegnare all’amministrazione un termine per l’adempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia costituisce una misura idonea ad assicurare l’effettività dell’esecuzione del giudicato; il commissario può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega a strutture territoriali competenti.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alle pubbliche amministrazioni, ma può essere negata quando ricorrano ragioni ostative concrete, tenuto conto della complessità organizzativa e procedimentale dell’adempimento, dei vincoli normativi e finanziari, della mole del contenzioso seriale e della natura non essenziale del beneficio da attribuire.
  • La complessità dell’adempimento amministrativo e il coinvolgimento di più strutture o soggetti esterni possono giustificare il mancato ricorso all’astreinte, ma non escludono l’obbligo dell’amministrazione di dare comunque piena esecuzione al giudicato entro il termine assegnato dal giudice.
  • Quando il commissario ad acta è un dipendente già inserito nella struttura dell’amministrazione soccombente, l’esercizio delle funzioni commissariali non comporta necessariamente la liquidazione di un compenso ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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