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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10347/2025 del 14/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP che aveva rigettato la sua opposizione alla revoca del sequestro preventivo e alla restituzione di un'autovettura (Alfa Romeo Giulietta) a Bertinotti Martino. G.A. Garage Services sosteneva di essere la legittima proprietaria: aveva acquistato il veicolo da Petru Ion Ursu pagando €13.000, prova documentale del passaggio al P.R.A. e della congruità del prezzo; pertanto la ricorrente assumeva che il GIP non potesse sindacare la buona fede del suo acquisto in sede penale né trasmettere gli atti alla Procura per eventuale ricettazione. Contestava inoltre la decisione di restituire il veicolo alla persona offesa nonostante la remissione della querela e l'archiviazione del procedimento, denunciando vizi di motivazione sulla ritenuta mala fede, nonché l'omesso esame del possesso come titolo (art. 1153 c.c.) e la mancata rimessione della controversia al giudice civile (riferendosi agli artt. 676, comma 2 e 263, comma 3 c.p.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il provvedimento di restituzione fosse stato adottato nella fase delle indagini preliminari, competenza del Pubblico ministero ai sensi dell'art. 262, comma 4 c.p.p.; il successivo accadimento dell'archiviazione dopo la remissione della querela ha fatto venire meno ogni procedimento penale idoneo a conferire al giudice penale una giurisdizione sul merito della proprietà. Poiché l'archiviazione non produce effetti di cosa giudicata sugli accertamenti che l'hanno determinata, la questione sulla titolarità del bene deve essere decisa in sede civile. Di conseguenza la richiesta della ricorrente diretta a ottenere l'intervento del giudice penale sul dissequestro e sulla restituzione non è fondata. La cassazione ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 262, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 262, comma 4, cod. proc. pen.

    Attribuisce al Pubblico ministero la competenza a decidere sulla restituzione dei beni sottoposti a sequestro nel corso delle indagini preliminari; la decisione adottata in tale fase rientra nella sfera di competenza del PM / giudice penale finché il procedimento penale è pendente.

  • art. 1153 cod. civ.

    Il possesso è titolo per esercitare l'azione di rivendicazione in sede civile; tuttavia, il semplice possesso non impone la soluzione della controversia in sede penale e deve essere accertato e valutato in sede civile.

  • artt. 676, comma 2 e 263, comma 3, cod. proc. pen.

    artt. 676, comma 2 e 263, comma 3, cod. proc. pen.

    Riguardano la disciplina sulle modalità di impugnazione e sui provvedimenti relativi al sequestro e alla restituzione; la Corte ha ritenuto che, dopo l'archiviazione, non sussisteva più la giurisdizione penale per rimodulare la decisione e che la controversia di proprietà dovesse essere trattata in sede civile.

Massime di principio

  • Se la restituzione di un bene è disposta durante le indagini preliminari, la competenza è del Pubblico ministero/autorità penale fino alla conclusione del procedimento penale.
  • L'archiviazione del procedimento penale (specie se conseguente alla remissione della querela) rende improduttiva la giurisdizione penale rispetto a questioni sulla titolarità del bene: la controversia sulla proprietà deve essere decisa in sede civile.
  • La prova documentale di acquisto e l'iscrizione al P.R.A. sono elementi utili per sostenere la proprietà, ma la loro valutazione risolutiva spetta al giudice civile; in sede penale può essere valutata la buona fede dell'acquirente solo nei limiti della causa penale e se la giurisdizione penale è ancora operante.
  • Il possesso può costituire titolo per agire in rivendicazione (art. 1153 c.c.), ma non determina automaticamente la decisione penale sulla restituzione del bene una volta esaurito il procedimento penale.
  • In situazioni simili, il terzo che ritenga violati i propri diritti di proprietà deve promuovere l'azione in sede civile per ottenere l'accertamento e la tutela proprietaria; il ricorso al giudice penale ha limiti quando il procedimento principale è stato archiviato.

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