Cassazione Penale, Ordinanza n. 11641/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due imputati che hanno impugnato per cassazione una sentenza della corte d'appello pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., quindi all'esito di un accordo in grado di appello sull'accoglimento di un motivo relativo alla pena, con rinuncia agli altri motivi di gravame. Nel caso concreto, la difesa e il Procuratore generale territoriale avevano concordato sull'accoglimento del motivo concernente la misura della pena applicata, con conseguente rinuncia a ogni differente motivo di censura. In cassazione i ricorsi sono stati ritenuti comunque inammissibili perché investivano questioni alle quali gli imputati avevano rinunciato in sede di concordato in appello, senza prospettare profili di illegalità della sanzione o vizi attinenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o a una pronuncia difforme del giudice rispetto all'accordo.
Norme richiamate
La Corte ribadisce che, nel concordato in appello, la rinuncia ai motivi non accolti limita la cognizione del giudice ai soli motivi residui e preclude il ricorso per cassazione su questioni oggetto di rinuncia, salvo che si deduca l'illegalità della pena o altri vizi propri dell'accordo/provvedimento.
È richiamato quale forma procedurale entro cui le parti devono formulare la richiesta di concordato in appello.
La Corte afferma che, nel procedimento ex art. 599-bis c.p.p., il giudice d'appello non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per le cause di cui all'art. 129 c.p.p. quando l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è disposta in applicazione del regime sanzionatorio conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello definito con concordato sui motivi ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia espressa ai motivi di impugnazione produce una preclusione processuale: il giudice di cassazione non può riesaminare questioni devolute ma rinunciate.
- Il ricorso per cassazione contro una decisione resa ex art. 599-bis c.p.p. è inammissibile quando investe profili di responsabilità, qualificazione giuridica del fatto o altre questioni rinunciate in appello, se non si deduce che la pena sia illegale o che la decisione si sia discostata dall'accordo.
- La sentenza di concordato in appello non richiede una motivazione autonoma sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., perché l'effetto devolutivo dell'impugnazione resta circoscritto ai motivi non rinunciati.
- Sono tuttavia deducibili in cassazione i vizi che attengono alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra richiesta concordata e decisione del giudice.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
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