Ordinanza n. 13283/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, del provvedimento di diniego del visto d’ingresso per motivi di studio, prot. -OMISSIS-, emanato dall’Ambasciata d'Italia a Islamabad e notificato il 18/06/2026; nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d’ingresso per motivi di studio emanato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso per motivi di studio, chiedendone l’annullamento previa adozione di misure cautelari. Dal testo non emergono nel dettaglio le specifiche censure dedotte, ma il Collegio ha ritenuto necessario acquisire dall’Amministrazione chiarimenti sulle contestazioni formulate, nonché una puntuale illustrazione delle ragioni poste a fondamento del diniego e degli argomenti e degli elementi istruttori rilevanti.
La decisione
Il TAR non ha deciso né il merito del ricorso né l’istanza cautelare. Ha disposto un incombente istruttorio a carico del Ministero resistente, ordinandogli di fornire i chiarimenti richiesti entro 20 giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza o, se anteriore, dalla notificazione a cura della parte. La trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata alla Camera di Consiglio del 6 ottobre 2026. L’ordinanza deve essere eseguita dall’Amministrazione; il Collegio ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Il TAR li richiama quale base per disporre gli incombenti istruttori e acquisire dall’Amministrazione chiarimenti e informazioni necessari ai fini della decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003 a tutela dei diritti o della dignità del ricorrente mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo non dispone di elementi sufficienti per valutare le censure contro un provvedimento, può disporre incombenti istruttori chiedendo all’amministrazione di illustrare puntualmente le ragioni dell’atto e gli elementi istruttori rilevanti, assegnando un termine per il deposito dei chiarimenti.
- La domanda cautelare può essere rinviata a una successiva camera di consiglio quando la sua valutazione richieda previamente l’acquisizione di chiarimenti istruttori dall’amministrazione resistente.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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