Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 13283/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, del provvedimento di diniego del visto d’ingresso per motivi di studio, prot. -OMISSIS-, emanato dall’Ambasciata d'Italia a Islamabad e notificato il 18/06/2026; nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale.

Giustizia amministrativa202607147

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d’ingresso per motivi di studio emanato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso per motivi di studio, chiedendone l’annullamento previa adozione di misure cautelari. Dal testo non emergono nel dettaglio le specifiche censure dedotte, ma il Collegio ha ritenuto necessario acquisire dall’Amministrazione chiarimenti sulle contestazioni formulate, nonché una puntuale illustrazione delle ragioni poste a fondamento del diniego e degli argomenti e degli elementi istruttori rilevanti.

La decisione

Il TAR non ha deciso né il merito del ricorso né l’istanza cautelare. Ha disposto un incombente istruttorio a carico del Ministero resistente, ordinandogli di fornire i chiarimenti richiesti entro 20 giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza o, se anteriore, dalla notificazione a cura della parte. La trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata alla Camera di Consiglio del 6 ottobre 2026. L’ordinanza deve essere eseguita dall’Amministrazione; il Collegio ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Il TAR li richiama quale base per disporre gli incombenti istruttori e acquisire dall’Amministrazione chiarimenti e informazioni necessari ai fini della decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003 a tutela dei diritti o della dignità del ricorrente mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo non dispone di elementi sufficienti per valutare le censure contro un provvedimento, può disporre incombenti istruttori chiedendo all’amministrazione di illustrare puntualmente le ragioni dell’atto e gli elementi istruttori rilevanti, assegnando un termine per il deposito dei chiarimenti.
  • La domanda cautelare può essere rinviata a una successiva camera di consiglio quando la sua valutazione richieda previamente l’acquisizione di chiarimenti istruttori dall’amministrazione resistente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.