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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38643/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la decisione di consegna all'Autorità giudiziaria polacca, deducendo violazione di legge per errata applicazione dell'art. 18-bis, comma 11, lett. a) L. n. 69/2005: sostiene di essere stabile residente in Italia dal 2019, con lavoro in apprendistato triennale e legami familiari (moglie, figlia, madre, fratelli), pertanto l'esecuzione della pena dovrebbe avvenire in Italia per favorire il reinserimento sociale; in subordine chiede annullamento con rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte attengono alla valutazione motivazionale del radicamento in Italia (fatto non documentalmente provato) e non siano sindacabili in sede di legittimità; ha osservato che risulta documentata la presenza del ricorrente in Polonia alla data del reato (06/05/2022) e che parte della pena è già stata scontata in Polonia, fattori che riducono il periodo di permanenza in Italia. Ha quindi confermato la decisione di consegna e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma richiamata come motivo di ricorso per violazione di legge; la Corte osserva che la censura solleva in realtà questioni di fatto e motivazione non sindacabili in cassazione.

  • art. 18-bis, comma 11, lett. a) L. n. 69/2005

    Prevede la facoltà di rifiutare la consegna per motivi legati al reinserimento sociale quando il soggetto dimori o risieda stabilmente nello Stato di esecuzione; richiede valutazione concreta del radicamento.

  • art. 22, L. 22 aprile 2005, n. 69, comma 2-bis (come modificato)

    «Ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello accerta se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso e l'inizio del periodo di residenza o di dimora...»

    Stabilisce i criteri che la corte di appello deve valutare per l'eccezione di radicamento; richiede valutazione fattuale e documentale degli elementi che indicano integrazione nel territorio italiano.

  • Decisione-quadro 2002/584/CE (mandato d'arresto europeo), art. 4, punto 6

    Va interpretata nel senso che l'autorità di esecuzione deve considerare complessivamente tutti gli elementi concreti (familiari, linguistici, culturali, economici, durata e condizioni del soggiorno) per valutare se l'esecuzione nello Stato membro d'esecuzione aumenterà le possibilità di reinserimento sociale.

  • Sentenza Corte di cassazione n. 41074 del 10/11/2021

    Affermata la non ammissibilità, in cassazione, delle censure che riguardano l'accertamento del radicamento dello straniero nel territorio dello Stato, poiché attengono alla motivazione e non alla legge.

  • Corte costituzionale, sent. n. 178 del 2023 (riferimento alla Corte UE)

    Rileva l'interpretazione della Corte UE sull'esigenza di considerare tutti gli elementi di integrazione; tuttavia non altera il principio secondo cui la valutazione motivazionale di tali elementi è sfuggente al sindacato di legittimità in Cassazione.

Massime di principio

  • Le deduzioni sul "radicamento" devono essere supportate da documentazione probatoria concreta (residenza anagrafica continuativa, contratti di lavoro, attestazioni di famiglia, contributi fiscali ecc.); mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • In sede di Cassazione non è sindacabile la valutazione di fatto e la motivazione della corte di appello circa il radicamento: le censure che attaccano la motivazione sono inammissibili come questioni di violazione di legge.
  • La Corte di appello, nel valutare la facoltà di rifiuto per reinserimento sociale, deve considerare complessivamente legami familiari, linguistici, culturali, economici, la durata e le modalità del soggiorno, e il tempo intercorso tra la commissione del reato e l'inizio della residenza.
  • La presenza di periodi di permanenza o rientri nello Stato d'origine (es. documentata presenza nel paese emittente alla data del reato o pena già in parte scontata all'estero) riduce il valore dimostrativo del soggiorno in Italia ai fini del radicamento.
  • La possibilità di accesso a misure alternative alla detenzione nello Stato di esecuzione non costituisce di per sé motivo automatico e sufficiente per rifiutare la consegna.
  • Per ottenere il rifiuto facoltativo di consegna basato sul reinserimento sociale è essenziale esibire prove dettagliate e puntuali; in loro assenza la decisione favorevole alla consegna è difficilmente contrastabile in sede di legittimità.

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