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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32425/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un laureato in ingegneria elettronica, in possesso anche di 24 CFU nelle discipline psico-antropopedagogiche e metodologie didattiche, che aveva chiesto di essere inserito nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per supplenze temporanee, con decorrenza dall'anno scolastico 2018/2019. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ma la Corte d'appello l'aveva accolta ritenendo che il possesso congiunto di laurea e 24 CFU fosse equiparabile all'abilitazione all'insegnamento, sulla base del d.lgs. n. 59/2017 e dell'art. 44 del d.l. n. 36/2022. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione delle norme richiamate e sostenendo che la Corte d'appello avesse confuso i requisiti per partecipare ai concorsi per docenti con quelli richiesti per l'inserimento nelle fasce delle graduatorie di istituto. Secondo il ricorrente, il possesso di laurea e 24 CFU consente solo di partecipare al concorso, ma non equivale all'abilitazione, necessaria per la seconda fascia; tale distinzione vale anche per le graduatorie provinciali, dove i 24 CFU rilevano solo per la seconda fascia e non come abilitazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, richiamando il proprio recente orientamento secondo cui nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per supplenze temporanee possono essere inseriti solo i docenti titolari di abilitazione, non anche coloro che possiedano soltanto la laurea magistrale e i 24 CFU. Ha ritenuto che l'art. 5 del d.lgs. n. 59/2017, nel testo applicabile ratione temporis, attribuisse a tali requisiti solo il valore di titolo di accesso al concorso, mentre l'abilitazione si consegue solo con il superamento delle prove concorsuali. La sentenza d'appello è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria del docente. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate per la novità e complessità della questione giuridica.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte vi rinvia per richiamare la motivazione della precedente decisione conforme senza ripeterla integralmente.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito rigettando la domanda originaria.

  • art. 5 d.lgs. n. 59 del 2017

    Nel testo applicabile ratione temporis, il possesso congiunto di laurea magistrale o titolo equipollente e 24 CFU costituisce solo titolo di accesso al concorso; l'abilitazione si acquisisce solo con il superamento delle prove concorsuali.

  • art. 3 d.lgs. n. 59 del 2017

    È la disposizione che disciplina il concorso per i posti di docente, cui si collega il requisito di accesso previsto dall'art. 5.

  • art. 44 del d.l. n. 36 del 2022

    Richiamato dalla Corte d'appello, ma non ritenuto decisivo per trasformare i 24 CFU in abilitazione ai fini delle graduatorie.

  • art. 1, comma 792, l. n. 145 del 2018

    Ha modificato l'art. 5 del d.lgs. n. 59 del 2017 nel testo rilevante per la controversia.

  • art. 4 della l. n. 124 del 1999

    Costituisce la base legislativa per la disciplina delle graduatorie del personale docente, poi attuata da decreti e ordinanze ministeriali.

  • art. 17, commi 3 e 4, l. n. 400 del 1988

    Richiamato in relazione al potere regolamentare del Ministro nella disciplina delle graduatorie.

  • d.m. n. 201 del 2000

    Richiamato come norma regolamentare che attua il principio di uniformità dei titoli di accesso alla professione docente.

  • d.m. n. 131 del 2007

    Stabilisce che per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto rilevano i titoli di studio e di abilitazione previsti per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo; la seconda fascia richiede specifica abilitazione o idoneità equiparabile.

  • d.m. n. 374 del 2017

    È indicato come provvedimento amministrativo/regolamentare incompatibile con la tesi accolta dalla Corte d'appello nella parte in cui escluderebbe i laureati con 24 CFU dalla seconda fascia.

  • d.l. 29 ottobre 2019, n. 126

    Ha istituito le graduatorie provinciali modificando l'art. 4 della l. n. 124/1999.

  • d.l. 8 aprile 2020, n. 22, art. 2, comma 4-ter

    Ha consentito al Ministero di disciplinare con ordinanza tempi e modalità di formazione delle graduatorie provinciali in deroga alla disciplina regolamentare ordinaria.

  • ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, art. 3, comma 6

    Per le graduatorie provinciali ha riservato la prima fascia ai soli soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione e la seconda fascia a chi possiede il titolo di studio e i 24 CFU.

  • L. n. 79 del 2022

    Conv. del d.l. n. 36 del 2022; viene richiamata per il testo vigente dell'art. 5 del d.lgs. n. 59/2017 nel periodo considerato.

  • L. n. 145 del 2018

    Richiamata quale legge che ha modificato il d.lgs. n. 59/2017 e fissato il testo applicabile alla vicenda.

Massime di principio

  • Per l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto è necessario il possesso di un titolo di abilitazione all'insegnamento; il solo possesso congiunto di laurea magistrale e 24 CFU non è sufficiente, perché integra soltanto un requisito di accesso al concorso.
  • La distinzione tra titolo di studio, titolo abilitante e requisiti di partecipazione ai concorsi per docenti è ontologica: il legislatore può equiparare al titolo abilitante il superamento di prove concorsuali, ma non il mero possesso dei requisiti per esservi ammessi.
  • Le norme sulle graduatorie scolastiche devono essere lette in coerenza con la disciplina di settore: la seconda fascia è riservata ai soggetti abilitati o a coloro cui l'ordinamento attribuisca espressa equiparazione all'abilitazione, non ai soli aspiranti al concorso.
  • Quando la questione è di puro diritto e il quadro fattuale è pacifico, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, rigettando la domanda originaria.
  • Per le graduatorie provinciali e di istituto, i 24 CFU hanno rilevanza diversa a seconda della fascia: possono incidere come titolo per l'accesso o per la collocazione in fasce non abilitate, ma non sostituiscono l'abilitazione richiesta per le fasce riservate agli abilitati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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