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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27373/2021 del 08/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietà)

La controversia

La controversia nasce da un contratto qualificato come "costituzione di servitù", stipulato tra proprietari confinanti e la società ricorrente, con cui le parti si erano reciprocamente consentite di edificare a distanza inferiore a quella legale, in aderenza al confine, e di aprire luci e vedute a distanza inferiore a quella prescritta. Il Tribunale aveva dichiarato nullo il patto perché in contrasto con le norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, che imponevano una distanza minima di 10 metri tra edifici confinanti e che, secondo il giudice di merito, non erano derogabili per accordo privato; aveva inoltre ordinato l’arretramento della costruzione realizzata dalla società. In appello la società sosteneva che il contratto non derogasse ai poteri pubblici, ma si limitasse a precludere ai confinanti l’azione di riduzione in pristino, e richiamava l’orientamento favorevole all’usucapibilità della servitù di mantenere una costruzione a distanza inferiore, per sostenere che il medesimo risultato dovesse potersi conseguire anche per contratto. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la società deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 873 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente mantenuto fermo l’orientamento sulla nullità della convenzione derogatoria alle distanze urbanistiche e che non fosse giustificata una disciplina diversa tra usucapione e contratto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., ritenendo che la sentenza impugnata si fosse conformata al consolidato orientamento di legittimità secondo cui le norme urbanistiche sulle distanze legali, dettate a tutela dell’interesse generale, non sono derogabili dai privati e rendono invalide, anche nei rapporti interni, le convenzioni contrastanti. La Corte ha inoltre escluso l’equivalenza tra l’usucapione della servitù di mantenere la costruzione a distanza inferiore e la costituzione pattizia della medesima servitù, perché l’usucapione risponde alla diversa esigenza di stabilizzazione di una situazione di fatto protratta nel tempo. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e con declaratoria dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 873 c.c.

    non disciplina il divieto di derogare pattiziamente alle distanze fissate dagli strumenti urbanistici locali, quando queste siano poste a tutela di un interesse generale e siano inderogabili tra privati

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    viene invocato come vizio di violazione di legge, ma il motivo è ritenuto inammissibile perché non supera l’orientamento consolidato della Corte

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata e la censura non offre elementi per mutare orientamento

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, comporta l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    ha inserito il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, estendendo l’onere dell’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Le prescrizioni sulle distanze tra edifici contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi, quando sono poste a tutela di un interesse generale e di un modello urbanistico prefigurato, non sono derogabili per accordo tra privati; le convenzioni contrastanti sono invalide anche nei rapporti interni tra confinanti.
  • L’usucapione della servitù di mantenere una costruzione a distanza inferiore a quella legale non è assimilabile alla costituzione contrattuale della medesima servitù: il primo istituto opera per effetto del decorso del tempo e della stabilizzazione di una situazione di fatto, mentre il secondo realizzerebbe una deroga pattizia immediata alle norme inderogabili.
  • Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, non è sufficiente prospettare una diversa lettura teorica della norma invocata se la decisione impugnata è conforme a un orientamento consolidato e la censura non introduce argomenti idonei a mutarlo.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e risulta proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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