Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 908/2026 - Lecce, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di inefficacia e archiviazione di una SCIA alternativa a permesso di costruire, relativa al cambio di destinazione d’uso senza opere da ufficio a commerciale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale con cui era stata dichiarata l’inefficacia e archiviata la SCIA presentata per il cambio di destinazione d’uso di un immobile da ufficio a commerciale, senza esecuzione di opere. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 19, commi 3, 4 e 6-bis, 2, comma 8-bis, e 21-nonies della l. n. 241/1990, sostenendo che il Comune aveva adottato il provvedimento oltre il termine di trenta giorni previsto per la SCIA edilizia e che l’atto non poteva essere qualificato come esercizio di autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies. Ha contestato anche la tardività e la pretestuosità della richiesta comunale di integrazione documentale, comunicata dopo la scadenza del termine. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell’art. 23-ter, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001, nonché difetto di istruttoria e motivazione, per non avere il Comune verificato se il mutamento rientrasse nella stessa categoria funzionale o fosse comunque ammissibile alla luce della disciplina speciale sui cambi di destinazione d’uso. In via subordinata ha dedotto la violazione dell’art. 23-ter, comma 1-ter, per l’asserita ammissibilità del mutamento tra categorie funzionali in zona residenziale equipollente. Il Comune ha sostenuto che il cambio sarebbe stato urbanisticamente rilevante e avrebbe richiesto un permesso di costruire, oltre a essere incompatibile con la destinazione dell’area prevista dall’art. 35 delle NTA del PRG.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’inefficacia del provvedimento comunale n. 44385 del 25 luglio 2025. Ha ritenuto che la SCIA fosse stata presentata il 26 aprile 2025 e che, trattandosi di SCIA edilizia, il Comune dovesse adottare eventuali provvedimenti inibitori, repressivi o conformativi entro il 26 maggio 2025. Il provvedimento impugnato, adottato il 25 luglio 2025, era quindi tardivo. La richiesta di integrazione documentale del 29 maggio 2025, intervenuta dopo la scadenza del termine, non poteva sospenderlo né differirne la decorrenza. L’atto non conteneva inoltre alcun richiamo, formale o sostanziale, ai presupposti dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990 e non poteva quindi essere ricondotto all’esercizio tardivo dei poteri di autotutela. Ne conseguiva l’inefficacia ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, della l. n. 241/1990. Il TAR ha altresì escluso che fosse necessario il permesso di costruire: l’art. 23-ter, comma 1-quinquies, del d.P.R. n. 380/2001, nella formulazione successiva al d.l. n. 69/2024, prevede la SCIA per i mutamenti di destinazione d’uso senza opere. Il Comune, limitandosi a richiamare il contrasto con l’art. 35 delle NTA, non aveva svolto l’istruttoria né fornito la motivazione necessaria sull’applicabilità dell’art. 23-ter. La censura subordinata non è stata esaminata perché assorbita. L’atto del 14 ottobre 2025 è stato qualificato come meramente confermativo e comunque meno lesivo, non autonomamente impugnabile. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 3, l. 241/1990

    L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione [...] adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

    La disposizione attribuisce all’amministrazione il potere inibitorio, repressivo o conformativo sulla SCIA entro il termine previsto; per la SCIA edilizia tale termine è ridotto a trenta giorni dal comma 6-bis.

  • art. 19, comma 4, l. 241/1990

    Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l’amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies.

    Dopo la scadenza del termine ordinario, l’intervento dell’amministrazione è possibile solo alle condizioni dell’autotutela previste dall’art. 21-nonies; un atto privo di riferimento a tali presupposti non può essere qualificato come autotutela tardiva.

  • art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990

    Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni.

    Il termine per l’adozione dei provvedimenti sulla SCIA edilizia decorre dalla presentazione della segnalazione e, una volta scaduto, non può essere inciso da una richiesta di integrazione documentale tardiva.

  • art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990

    La violazione del termine per l’esercizio dei poteri sulla SCIA, in assenza dei presupposti dell’art. 21-nonies, comporta l’inefficacia dell’atto tardivo.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il potere di intervento successivo alla scadenza del termine sulla SCIA deve essere esercitato come autotutela, con rispetto dei relativi presupposti; non è sufficiente un provvedimento tardivo formalmente qualificato come comunicazione di inefficacia o archiviazione.

  • art. 23-ter, comma 1-quinquies, d.P.R. 380/2001

    Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il mutamento di destinazione d’uso è soggetto al rilascio dei seguenti titoli: a) nei casi di cui al primo periodo del comma 1 [...], la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    Il mutamento di destinazione d’uso senza opere, o con interventi di edilizia libera, è soggetto a SCIA e non a permesso di costruire, secondo la disciplina introdotta dal d.l. n. 69/2024, convertito dalla l. n. 105/2024.

  • art. 23-ter, commi 1-bis e 1-ter, d.P.R. 380/2001

    L’amministrazione deve verificare concretamente la categoria funzionale e i presupposti di ammissibilità del mutamento di destinazione d’uso, senza limitarsi al generico richiamo alla disciplina urbanistica dell’area.

  • art. 35 NTA del PRG del Comune di Fasano

    Asili nido e scuole materne, scuole elementari e medie, attrezzature di interesse comune, zone a verde pubblico attrezzato e impianti relativi, parcheggi pubblici.

    Il richiamo alla destinazione dell’area non esonera il Comune dall’istruttoria specifica sull’applicabilità dell’art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001.

Massime di principio

  • Per le SCIA in materia edilizia, l’amministrazione deve esercitare i poteri inibitori, repressivi o conformativi entro trenta giorni dalla presentazione della segnalazione; una richiesta di integrazione documentale comunicata dopo la scadenza non sospende né riapre tale termine.
  • Dopo la scadenza del termine previsto per l’intervento sulla SCIA, l’amministrazione può adottare ulteriori provvedimenti soltanto ricorrendo ai presupposti dell’autotutela di cui all’art. 21-nonies l. n. 241/1990. Un atto tardivo che non richiami né applichi tali presupposti è inefficace ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, della medesima legge.
  • Il mutamento di destinazione d’uso senza opere, o con interventi di edilizia libera, è soggetto a SCIA ai sensi dell’art. 23-ter, comma 1-quinquies, del d.P.R. n. 380/2001, nella formulazione introdotta dal d.l. n. 69/2024, convertito dalla l. n. 105/2024, anche quando l’amministrazione sostenga che il mutamento sia urbanisticamente rilevante.
  • Nel valutare una SCIA relativa a un cambio di destinazione d’uso, l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria specifica sulla categoria funzionale e sui presupposti di applicabilità dell’art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001; il mero richiamo alla destinazione urbanistica dell’area e alle NTA non è sufficiente a motivare il diniego o la sospensione degli effetti della segnalazione.
  • Un atto successivo che si limiti a confermare il precedente provvedimento senza una nuova ponderazione degli interessi o una nuova istruttoria è meramente confermativo e non autonomamente lesivo; se, inoltre, si limita a sospendere temporaneamente gli effetti della SCIA, costituisce un provvedimento meno lesivo rispetto all’atto originario.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiSCIA e liberalizzazioniInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoAutotutela decisoriaDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.