Sentenza n. 179/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensiva - dei provvedimenti di revoca del nulla osta all'ingresso, emessi dalla Prefettura di Latina ( ufficio Sportello unico per l'immigrazione), in relazione alle istanze di cui al c.d. decreto flussi del 21/12/2021: 1) codice pratica -OMISSIS-, notificato a mezzo pec il 07/11/2025, con il quale veniva revocato il nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato rilasciato in favore del lavoratore straniero sig. -OMISSIS- in data 04/06/2025, su istanza del richiedente -OMISSIS- prodotta in data 12/02/25; 2) codice pratica -OMISSIS-, notificato a mezzo pec l'08/12/2025, con il quale veniva revocato il nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato rilasciato in favore del lavoratore straniero sig. -OMISSIS- in data 13/09/2025, su istanza del richiedente -OMISSIS- prodotta in data 12/02/2025; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di revoca di due nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato di lavoratori stranieri
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca di due nulla osta all’ingresso rilasciati nell’ambito del decreto flussi del 21 dicembre 2021, relativi a due lavoratori stranieri da assumere. La revoca era motivata dalla presenza di “reati ostativi a carico del datore di lavoro”, oltre che da ulteriori pratiche archiviate o rinunciate presso lo Sportello unico per l’immigrazione. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 3, 10-bis e 21-octies della l. 241/1990, il difetto di motivazione e l’eccesso di potere, lamentando che i provvedimenti non indicassero concretamente i reati contestati né spiegassero la loro rilevanza ostativa e che non fossero state valutate le osservazioni presentate nel procedimento. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 42 del d.l. n. 73/2022, convertito dalla l. n. 122/2022, e dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998, nonché il difetto di motivazione e l’eccesso di potere, sostenendo di non avere riportato condanne per reati ostativi e contestando l’adeguatezza dell’istruttoria amministrativa. Dopo la costituzione dell’amministrazione, il ricorrente ha dichiarato in camera di consiglio di non avere più interesse alla decisione, in ragione della disponibilità dell’amministrazione a riaprire il procedimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha rilevato che la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, può disporre dell’azione e dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia. In applicazione del principio dispositivo, il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire e deve prendere atto della dichiarazione, senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti. La dichiarata disponibilità dell’amministrazione alla riapertura del procedimento ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda e per la definizione in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata all’esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.
art. 56 c.p.a.
La domanda cautelare monocratica è stata rigettata per assenza di deduzioni sulla particolare gravità e urgenza necessarie per la misura monocratica.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione al dedotto difetto di motivazione dell’atto di revoca; la questione non è stata esaminata per l’improcedibilità del ricorso.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla valutazione delle osservazioni presentate nel procedimento; la censura non è stata decisa nel merito.
art. 21-octies l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente tra i parametri di legittimità delle revoche; il TAR non ha esaminato la relativa doglianza.
art. 22 d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del nulla osta al lavoro subordinato degli stranieri; il TAR non ha deciso la questione sostanziale.
art. 42 d.l. n. 73/2022, convertito dalla l. n. 122/2022
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina applicabile alle istanze di ingresso per lavoro; la relativa censura è rimasta assorbita dalla pronuncia di improcedibilità.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la parte può dichiarare di non avere più interesse alla decisione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione; tale dichiarazione determina, in presenza di un effettivo sopravvenuto difetto di interesse, l’improcedibilità del ricorso.
- In applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo non può procedere d’ufficio all’esame del merito né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire quando quest’ultimo dichiari espressamente di non avere più interesse alla decisione.
- La disponibilità dell’amministrazione alla riapertura del procedimento può integrare una sopravvenienza idonea a far venir meno l’interesse alla decisione sull’impugnazione dell’atto originario, se la parte ricorrente dichiara conseguentemente di non voler più ottenere la pronuncia di merito.
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