Sentenza n. 1789/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3526 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 25.10.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto alla carta docente per l'importo complessivo di 3.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3526/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata il 6 aprile 2025 e divenuta definitiva, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente mediante accredito dell'importo totale di 3.000 euro. L'Amministrazione non ha dato esecuzione al titolo. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza, chiedendo che il Ministero fosse condannato ad adottare tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione della sentenza, con nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari comportanti obblighi di pagamento a carico delle amministrazioni dello Stato. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il mancato adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano. Ha ordinato all'Amministrazione di dare completa esecuzione al titolo, per la parte relativa al contributo alla formazione e all'ottenimento della carta docente, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora Commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario da lui delegato, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari, anche con il supporto delle strutture amministrative competenti. Non è stato riconosciuto alcun compenso al Commissario, in quanto dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate in 800 euro per compensi, oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza al giudicato e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo e di nominare, in caso di persistente inerzia, un Commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
articoli 26 e 39 c.p.a.
Sono richiamati dal giudice in relazione alla regolazione e alla distrazione delle spese del giudizio amministrativo.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
È richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- L'inottemperanza dell'amministrazione a un giudicato può essere dichiarata quando il titolo esecutivo è definitivo, è stato notificato, è decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione da parte delle amministrazioni pubbliche e l'obbligo accertato non è stato adempiuto.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non contesta il mancato adempimento e la pretesa del ricorrente è adeguatamente documentata, il giudice può ordinare l'esecuzione completa del giudicato entro un termine determinato.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, individuandolo in un dirigente o funzionario pubblico competente e attribuendogli il potere di adottare gli atti necessari all'esecuzione sostitutiva.
- Quando il Commissario ad acta è un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica inerente alla materia del giudicato, l'incarico commissariale può essere svolto senza liquidazione di un compenso aggiuntivo.
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