Direttiva 2009/73
Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2009/73/CE rifonde e sostituisce la disciplina sul mercato interno del gas naturale, fissando regole comuni su separazione proprietaria o funzionale delle reti, accesso dei terzi, tariffe, trasparenza e competenze delle autorità di regolamentazione. Rafforza in modo significativo la tutela dei consumatori e dei clienti vulnerabili, l’integrazione dei mercati regionali e la sicurezza dell’approvvigionamento, anche attraverso meccanismi di solidarietà e deroghe per nuove infrastrutture. Prevede inoltre un articolato sistema di certificazione dei gestori di rete, compresi i casi di controllo da parte di soggetti di paesi terzi, e impone obblighi di recepimento entro il 3 marzo 2011.
Norme comuni per il mercato interno del gas naturale, con separazione delle attività, accesso regolato alle reti, tutela dei consumatori e rafforzamento dei poteri delle autorità nazionali di regolamentazione.
Ambito di applicazione
Si applica al trasporto, distribuzione, fornitura e stoccaggio di gas naturale, compreso il GNL, nonché, in modo non discriminatorio, al biogas, al gas derivante dalla biomassa e ad altri gas compatibili con il sistema, purché iniettabili e trasportabili senza problemi tecnici o di sicurezza. Riguarda imprese del gas naturale, gestori dei sistemi di trasporto, distribuzione, stoccaggio e GNL, clienti grossisti, clienti civili e non civili, clienti finali e clienti idonei, con particolare disciplina per imprese verticalmente integrate, mercati emergenti e isolati, sistemi di distribuzione chiusi, nuovi grandi investimenti infrastrutturali e situazioni di controllo da paesi terzi. La direttiva vincola gli Stati membri e richiede recepimento entro il 3 marzo 2011, con applicazione generale dal 3 marzo 2011 e, per l’articolo 11, dal 3 marzo 2013; abroga la direttiva 2003/55/CE dal 3 marzo 2011.
Direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale
La direttiva rifonde la disciplina del mercato interno del gas naturale, sostituendo la direttiva 2003/55/CE e rafforzando l’integrazione concorrenziale del settore. Il nucleo dell’intervento è la separazione delle attività di rete dalle attività di produzione e fornitura, accompagnata da regole su accesso dei terzi, tariffe, trasparenza, tutela dei consumatori e poteri delle autorità nazionali di regolamentazione.
Obiettivi e logica della direttiva
La direttiva mira a creare un mercato del gas naturale pienamente funzionante, aperto e concorrenziale, nel quale i consumatori possano scegliere liberamente il fornitore e gli operatori possano accedere alle reti su base non discriminatoria. Nei considerando emerge con chiarezza la finalità di eliminare gli ostacoli alla concorrenza, incentivare investimenti nelle infrastrutture, assicurare livelli elevati di servizio pubblico e rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti in uno scenario caratterizzato da forte integrazione con paesi terzi e da mercati ancora poco liquidi.
Ambito di applicazione e definizioni chiave
L’articolo 1 delimita l’ambito oggettivo alle attività di trasporto, distribuzione, fornitura e stoccaggio del gas naturale, includendo il GNL. Le norme si applicano anche al biogas, al gas derivante dalla biomassa e ad altri gas, ma solo nella misura in cui siano tecnicamente e in sicurezza iniettabili e trasportabili nella rete del gas naturale.
L’articolo 2 contiene definizioni ampie e funzionali al disegno regolatorio: tra le principali, impresa di gas naturale, gestore del sistema di trasporto, gestore del sistema di distribuzione, gestore dell’impianto di stoccaggio, gestore del sistema GNL, cliente idoneo, cliente civile/non civile, impresa verticalmente integrata, controllo, interconnettore, mercato emergente e nuova infrastruttura. Tali definizioni sono decisive per comprendere l’assetto delle esenzioni, dei regimi di separazione e delle deroghe.
Servizio pubblico, clienti vulnerabili e tutela dei consumatori
L’articolo 3 consente agli Stati membri di imporre obblighi di servizio pubblico in materia di sicurezza dell’approvvigionamento, regolarità, qualità e prezzo delle forniture, tutela dell’ambiente, efficienza energetica, energie rinnovabili e protezione del clima. Tali obblighi devono essere chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili.
Il medesimo articolo impone una protezione specifica dei clienti vulnerabili e consente agli Stati membri di definire il concetto di vulnerabilità anche in relazione alla povertà energetica e al divieto di interruzione delle forniture in momenti critici. Gli Stati membri devono inoltre garantire il cambio fornitore entro tre settimane, l’accesso ai dati di consumo, sportelli unici informativi e un meccanismo indipendente di reclamo e risoluzione extragiudiziale delle controversie. L’allegato I dettaglia i diritti minimi dei clienti, tra cui contratto chiaro, informazione su prezzi e tariffe, assenza di spese per il cambio fornitore, conguaglio entro sei settimane, accesso ai dati di consumo e sistemi di misurazione intelligenti supportati da una valutazione economica.
Autorizzazioni, sicurezza dell’approvvigionamento e solidarietà regionale
L’articolo 4 disciplina i procedimenti autorizzatori per costruzione e gestione di impianti, gasdotti e apparecchiature, imponendo criteri oggettivi, non discriminatori e pubblici, oltre a un rimedio avverso il diniego. L’articolo 5 richiede un controllo continuo della sicurezza degli approvvigionamenti, con pubblicazione di una relazione annuale entro il 31 luglio.
L’articolo 6 introduce la solidarietà regionale e bilaterale per fronteggiare perturbazioni gravi dell’approvvigionamento a breve termine, includendo coordinamento delle misure di emergenza nazionali, identificazione e sviluppo delle interconnessioni e definizione dell’assistenza reciproca. La Commissione può adottare orientamenti, mediante procedura di comitato, per rafforzare tale cooperazione.
Cooperazione regionale, isole energetiche e norme tecniche
L’articolo 7 impone Stati membri, autorità di regolamentazione e Agenzia a cooperare per l’integrazione dei mercati a livello regionale, anche per integrare le cosiddette "isole del gas". È prevista la cooperazione dei gestori dei sistemi di trasporto per l’assegnazione della capacità e il controllo della sicurezza della rete, anche attraverso sistemi integrati regionali tra più Stati membri.
L’articolo 8 richiede che siano definiti criteri tecnici di sicurezza e norme tecniche per connessioni a impianti GNL, stoccaggio, altre reti e linee dirette. Le norme devono garantire interoperabilità, obiettività e non discriminazione e devono essere notificate alla Commissione secondo la procedura sulle norme tecniche.
Separazione delle attività di trasporto: modello proprietario, indipendente e certificazione
Il capitolo III disciplina il cuore della riforma: la separazione tra attività di rete e attività di produzione/fornitura. L’articolo 9, a decorrere dal 3 marzo 2012, impone la separazione proprietaria come modello di base, vietando il controllo incrociato tra soggetti che operano nel trasporto e soggetti che operano nella produzione o fornitura. L’articolo consente limitate deroghe temporanee e riconosce la possibilità per gli Stati membri di scegliere modelli alternativi nei casi storici espressamente previsti.
L’articolo 10 istituisce una procedura di certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto: l’autorità nazionale di regolamentazione decide entro quattro mesi dalla notifica, ma la decisione produce effetti solo dopo il completamento del controllo della Commissione. Il gestore deve notificare le operazioni societarie rilevanti che possono incidere sulla conformità ai requisiti di separazione.
L’articolo 11 prevede una procedura rafforzata per il controllo dei casi in cui il proprietario o il gestore sia controllato da soggetti di paesi terzi. La certificazione può essere negata se non è dimostrato sia il rispetto delle norme di separazione sia l’assenza di rischi per la sicurezza dell’approvvigionamento dello Stato membro e dell’Unione. La Commissione emette un parere entro due mesi dalla richiesta e l’articolo si applica dal 3 marzo 2013.
Compiti dei gestori di trasporto, stoccaggio e GNL
L’articolo 12 impone agli Stati membri di designare, o di imporre la designazione, dei gestori degli impianti di stoccaggio e GNL. L’articolo 13 attribuisce ai gestori compiti essenziali: gestione sicura, affidabile, efficiente ed economica delle infrastrutture, non discriminazione, scambio di informazioni con altri gestori, fornitura di informazioni agli utenti e costruzione di capacità transfrontaliera sufficiente.
Sempre l’articolo 13 disciplina il bilanciamento: le regole devono essere obiettive, trasparenti e non discriminatorie, e le tariffe devono rispecchiare i costi e seguire una metodologia coerente con l’articolo 41, paragrafo 6.
Modello del gestore di sistema indipendente e segregazione organizzativa
Gli articoli 14 e 15 prevedono un modello alternativo per i casi in cui, alla data del 3 settembre 2009, il sistema di trasporto appartenga a un’impresa verticalmente integrata. In tale ipotesi lo Stato membro può designare un gestore di sistema indipendente, soggetto ad approvazione della Commissione, purché soddisfi requisiti rigorosi di autonomia finanziaria, tecnica, umana e decisionale, nonché di attuazione del piano decennale di sviluppo della rete.
L’articolo 15 estende la disciplina all’indipendenza dei proprietari di rete e dei gestori di stoccaggio appartenenti a gruppi verticalmente integrati, imponendo criteri minimi di autonomia gestionale, separazione dei vertici, poteri decisionali propri, programmi di adempimento e controlli annuali. L’articolo 16 rafforza la riservatezza e vieta l’uso discriminatorio di informazioni commercialmente sensibili, imponendo anche la separazione dei servizi comuni, salvo quelli meramente amministrativi o informatici.
Modello del gestore di trasporto indipendente: assetto patrimoniale, personale e governance
Gli articoli 17-21 descrivono in modo dettagliato il regime dell’"Independent Transmission Operator". Il gestore deve possedere i beni necessari all’attività di trasporto, assumere il personale indispensabile, non ricorrere a leasing di personale con la capogruppo e avere autonomia sulle risorse finanziarie per gli investimenti.
L’articolo 18 riconosce al gestore poteri decisionali effettivi sui beni di rete e capacità di finanziamento autonomo sui mercati dei capitali. Vengono vietate partecipazioni incrociate con imprese di produzione o fornitura e si impone che la capogruppo non determini il comportamento concorrenziale del gestore nelle attività quotidiane né nella pianificazione della rete.
L’articolo 19 pone stringenti requisiti di indipendenza per management e amministratori, con periodi di incompatibilità pre e post mandato, divieti di rapporti con la capogruppo e tutela contro cessazioni anticipate ingiustificate. L’articolo 20 istituisce un organo di sorveglianza competente su decisioni che incidono sul valore degli azionisti, come piani finanziari, indebitamento e dividendi. L’articolo 21 affida al programma di adempimenti e al responsabile della conformità il controllo anti-discriminatorio, con poteri di accesso, reporting, partecipazione alle riunioni e segnalazione alle autorità.
Sviluppo della rete e obblighi di investimento
L’articolo 22 impone ai gestori di trasporto di predisporre annualmente un piano decennale di sviluppo della rete, consultando gli interessati e indicando infrastrutture da costruire o potenziare, investimenti già decisi, nuovi investimenti nel triennio e relativo calendario. L’autorità di regolamentazione valuta la coerenza del piano con il piano comunitario e può richiederne la modifica.
Se un investimento previsto non viene realizzato per motivi imputabili al gestore, lo Stato membro deve consentire all’autorità di regolamentazione di imporre l’investimento, indire una gara aperta o imporre un aumento di capitale con ingresso di investitori indipendenti. Le regole tariffarie devono coprire i costi degli investimenti imposti.
L’articolo 23 regola la connessione degli impianti di stoccaggio, dei terminali GNL e dei clienti industriali, imponendo procedure e tariffe trasparenti, efficienti e non discriminatorie e vietando il rifiuto di connessione per future limitazioni di capacità o per i costi di espansione.
Distribuzione, sistemi chiusi e contabilità separata
Gli articoli 24-29 disciplinano la distribuzione. I gestori dei sistemi di distribuzione devono garantire capacità a lungo termine, gestione sicura ed efficiente della rete locale e non discriminazione, con regole di bilanciamento trasparenti e cost-based. Se fanno parte di un’impresa verticalmente integrata, devono essere separati almeno sotto il profilo giuridico, organizzativo e decisionale, senza obbligo di separazione proprietaria; gli Stati membri possono esentare le imprese che servono meno di 100 000 clienti allacciati.
L’articolo 28 consente di classificare come sistemi di distribuzione chiusi quelli relativi a siti industriali, commerciali o di servizi a perimetro limitato, con possibili esenzioni da alcuni obblighi tariffari. L’articolo 29 ammette la gestione combinata di trasporto, GNL, stoccaggio e distribuzione se sono rispettati i regimi di separazione previsti.
Gli articoli 30 e 31 stabiliscono il diritto delle autorità di accedere alla contabilità e impongono la separazione contabile tra attività di trasporto, distribuzione, GNL e stoccaggio, con revisione dei conti e obbligo di evidenziare operazioni significative con imprese collegate.
Accesso dei terzi e disciplina dello stoccaggio, del linepack e della rete upstream
L’articolo 32 impone un sistema di accesso dei terzi alle reti di trasporto, distribuzione e agli impianti GNL basato su tariffe pubblicate, applicato obiettivamente e non discriminatoriamente. L’articolo 33 consente agli Stati membri di scegliere tra accesso negoziato o regolamentato agli impianti di stoccaggio e al linepack, prevedendo la pubblicazione dei criteri di accesso e l’esclusione degli impianti GNL necessari alla rigassificazione.
L’articolo 34 regola l’accesso alle reti di gasdotti a monte, con possibilità di limitazioni giustificate da incompatibilità tecniche, difficoltà economiche non superabili, esigenze ragionevoli del proprietario/gestore e normativa nazionale sulle autorizzazioni. Deve essere previsto un meccanismo di risoluzione delle controversie indipendente e rapido, anche per le controversie transfrontaliere.
L’articolo 35 ammette il rifiuto di accesso per mancanza di capacità, obblighi di servizio pubblico o difficoltà gravi connesse a contratti take-or-pay, ma impone che il rifiuto sia motivato. L’articolo 38 garantisce il diritto delle imprese e dei clienti idonei a utilizzare linee dirette, subordinandole, se necessario, ad autorizzazioni oggettive e trasparenti.
Nuove infrastrutture e deroghe regolatorie
L’articolo 36 è fondamentale per gli investimenti strategici: nuove infrastrutture rilevanti, aumenti significativi di capacità e modifiche a infrastrutture esistenti possono ottenere deroghe temporanee dagli articoli 9, 32, 33, 34 e da specifiche regole tariffarie, se l’investimento rafforza concorrenza e sicurezza, comporta rischio elevato, appartiene a soggetti giuridicamente separati dai gestori della rete interessata, gli oneri ricadono sugli utenti e la deroga non compromette il mercato interno.
La procedura può coinvolgere l’Agenzia quando l’opera è transfrontaliera; la Commissione conserva un potere di controllo e può imporre la rettifica o revoca della deroga entro due mesi dalla notifica. È inoltre previsto che la deroga perda efficacia se i lavori non iniziano entro due anni o l’infrastruttura non entra in esercizio entro cinque anni, salvo ostacoli gravi non dipendenti dal beneficiario.
Autorità nazionali di regolamentazione: indipendenza, obiettivi e poteri
Gli articoli 39-41 rafforzano in modo significativo le autorità nazionali di regolamentazione. Ogni Stato membro deve designare un’unica autorità nazionale, giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente, dotata di autonomia di bilancio, di mandato stabile per i vertici e di risorse sufficienti.
Le finalità dell’autorità includono concorrenza, integrazione dei mercati regionali, rimozione delle restrizioni agli scambi transfrontalieri, sviluppo delle interconnessioni, promozione dell’efficienza energetica, tutela dei consumatori e sostegno ai clienti vulnerabili. L’articolo 41 attribuisce poteri ampi: approvazione delle tariffe e delle metodologie, controllo degli obblighi di trasporto e distribuzione, vigilanza sui programmi di investimento, trasparenza, concorrenza, bilanciamento, stoccaggio, tutela dei consumatori, scambio dati e sicurezza della rete.
Tra i poteri più incisivi figurano: decisioni vincolanti, poteri istruttori, ispezioni, approvazione dei contratti rilevanti, risoluzione delle controversie e sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, incluse sanzioni pecuniarie fino al 10 % del fatturato annuo nei casi previsti. Gli Stati membri devono inoltre garantire un meccanismo di ricorso dinanzi a un organo indipendente.
Cooperazione transfrontaliera, conformità agli orientamenti e conservazione dei dati
L’articolo 42 impone cooperazione stretta tra autorità nazionali, scambio di informazioni e coordinamento regionale. L’articolo 43 consente ad autorità e Commissione di chiedere il parere dell’Agenzia sulla conformità delle decisioni agli orientamenti; se la Commissione ritiene che una decisione susciti seri dubbi, può aprire un esame e, in caso di esito negativo, imporne la revoca.
L’articolo 44 impone alle imprese di fornitura di conservare per almeno cinque anni i dati delle transazioni relative a contratti di fornitura e derivati sul gas con clienti grossisti e con gestori di reti, stoccaggi e GNL, indicando contenuto minimo delle informazioni e possibilità di accesso per autorità e mercato, nel rispetto della riservatezza.
Mercati al dettaglio e disciplina dei rapporti contrattuali
L’articolo 45 richiede che nei mercati al dettaglio siano chiariti ruoli e responsabilità di gestori, fornitori, clienti e altri partecipanti, con regole pubbliche su scambio dati, liquidazione, proprietà dei dati e misurazioni. L’obiettivo è facilitare l’accesso alle reti e rendere il retail più trasparente ed efficiente.
Misure di salvaguardia, parità di condizioni e deroghe speciali
L’articolo 46 consente misure temporanee in caso di crisi improvvisa e minaccia all’integrità fisica o alla sicurezza del sistema, ma impone il minimo turbamento possibile del mercato interno e il controllo della Commissione. L’articolo 47 disciplina le misure nazionali per garantire parità di condizioni, soggette a notifica e approvazione della Commissione.
L’articolo 48 regola le deroghe take-or-pay: l’impresa che subisce gravi difficoltà economiche e finanziarie può chiedere una deroga temporanea all’accesso regolato; la Commissione può chiedere modifiche o revoca e valuta una serie di criteri, tra cui mercato, sicurezza dell’approvvigionamento, posizione dell’impresa, data e termini del contratto, possibilità di soluzioni alternative e impatto sul mercato interno.
L’articolo 49 contiene un sistema articolato di deroghe per mercati isolati, mercati emergenti, aree geografiche circoscritte e specifici Stati membri, con durate e condizioni differenziate. Sono previste regole particolari per Cipro, Estonia, Lettonia, Finlandia, Lussemburgo, Malta e Grecia, nonché soglie di apertura progressiva del mercato per i mercati emergenti.
Relazioni della Commissione e possibile revisione del sistema
L’articolo 52 prevede relazioni annuali della Commissione sullo stato di attuazione, con focus su concorrenza, deroghe, separazione, sicurezza dell’approvvigionamento, relazioni con paesi terzi e necessità di armonizzazione ulteriore. Entro il 3 marzo 2013 la Commissione deve presentare una relazione specifica sull’effettiva indipendenza dei gestori di trasporto, e, se necessario, entro il 3 marzo 2014 proporre ulteriori misure per assicurare la piena indipendenza effettiva.
Recepimento e abrogazione
L’articolo 53 abroga la direttiva 2003/55/CE con effetto dal 3 marzo 2011. L’articolo 54 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro il 3 marzo 2011 e di applicare le misure da tale data, salvo l’articolo 11, applicabile dal 3 marzo 2013. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta delle forme e dei mezzi attuativi.
Disposizioni principali
Oggetto, ambito e definizioni
L’articolo 1 stabilisce norme comuni per trasporto, distribuzione, fornitura e stoccaggio del gas naturale, oltre alle regole su organizzazione, accesso al mercato, autorizzazioni e gestione dei sistemi. L’articolo 2 definisce i concetti chiave, tra cui impresa di gas naturale, trasporto, distribuzione, fornitura, stoccaggio, GNL, sistema interconnesso, cliente idoneo, impresa verticalmente integrata, controllo, interconnettore, linea diretta e mercato emergente.
Servizio pubblico, consumatori e povertà energetica
L’articolo 3 consente agli Stati membri di imporre obblighi di servizio pubblico su sicurezza, regolarità, qualità, prezzo, ambiente, efficienza energetica, rinnovabili e protezione del clima, purché gli obblighi siano chiari, trasparenti, non discriminatori e verificabili. Impone misure per la tutela dei clienti vulnerabili, la lotta alla povertà energetica, il cambio fornitore entro tre settimane, l’accesso ai dati di consumo, sportelli unici e un meccanismo indipendente per i reclami; l’allegato I dettaglia ulteriori diritti dei consumatori. Gli Stati membri devono informare la Commissione sulle misure adottate e poi ogni due anni sulle modifiche.
Autorizzazioni, sicurezza dell’approvvigionamento e solidarietà regionale
L’articolo 4 disciplina i regimi autorizzatori per costruzione e gestione di impianti e reti, imponendo criteri obiettivi e non discriminatori e un diritto di ricorso contro i dinieghi. L’articolo 5 impone il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti, con relazione annuale entro il 31 luglio. L’articolo 6 introduce la solidarietà regionale e bilaterale per le crisi di approvvigionamento, con coordinamento delle misure di emergenza, interconnessioni e assistenza reciproca, e consente alla Commissione di adottare orientamenti.
Cooperazione regionale e norme tecniche
L’articolo 7 promuove l’integrazione dei mercati nazionali a livello regionale e la cooperazione dei gestori di trasporto, anche con l’Agenzia. L’articolo 8 richiede criteri tecnici di sicurezza e norme tecniche pubbliche, obiettive e non discriminatorie per connessioni a impianti GNL, stoccaggio, altre reti e linee dirette.
Separazione delle attività di trasporto e certificazione
L’articolo 9 prevede, dal 3 marzo 2012, la separazione proprietaria come regola di base, impedendo controlli incrociati tra attività di produzione/fornitura e trasporto; ammette deroghe transitorie fino al 3 marzo 2013 in casi limitati e alcune opzioni per imprese comuni di trasporto. L’articolo 10 disciplina la designazione e la certificazione dei gestori di trasporto, con decisione dell’autorità nazionale entro quattro mesi e intervento della Commissione. L’articolo 11 contiene una procedura speciale quando il proprietario o gestore è controllato da soggetti di paesi terzi, con valutazione della sicurezza dell’approvvigionamento, parere della Commissione e applicazione dal 3 marzo 2013.
Stoccaggio, GNL e compiti dei gestori di rete
L’articolo 12 impone la designazione dei gestori degli impianti di stoccaggio e GNL. L’articolo 13 elenca i compiti dei gestori di trasporto, stoccaggio e GNL: gestione sicura ed efficiente, non discriminazione, scambio di informazioni, capacità transfrontaliera, bilanciamento trasparente e acquisizione dell’energia per le proprie funzioni secondo procedure di mercato.
Modelli di separazione avanzata e indipendenza organizzativa
Gli articoli 14 e 15 disciplinano il gestore di sistemi indipendente e la separazione di proprietari di reti e gestori di stoccaggio appartenenti a imprese verticalmente integrate, imponendo requisiti su risorse, piano decennale di sviluppo, finanziamento degli investimenti, indipendenza organizzativa, programmi di adempimento e limiti ai rapporti con la capogruppo. L’articolo 16 impone obblighi stringenti di riservatezza e divieto di uso discriminatorio delle informazioni commercialmente sensibili.
Gestore di trasporto indipendente: assetto, personale e governance
Gli articoli 17, 18, 19, 20 e 21 definiscono il modello dell’"Independent Transmission Operator". Sono previste proprietà dei beni di rete in capo al gestore, personale dedicato, autonomia finanziaria e decisionale, divieto di compartecipazioni con imprese di produzione o fornitura, organo di sorveglianza, requisiti di indipendenza per management e amministratori, periodi di raffreddamento e un responsabile della conformità con poteri di controllo, accesso alle informazioni e relazione annuale.
Sviluppo della rete e connessioni
L’articolo 22 impone ai gestori di trasporto un piano decennale di sviluppo della rete, con consultazione degli utenti, verifica da parte dell’autorità di regolamentazione e coerenza con il piano comunitario; se gli investimenti non vengono realizzati, l’autorità può imporli, indire gare o consentire aumenti di capitale. L’articolo 23 regola procedure e tariffe per la connessione di stoccaggio, GNL e clienti industriali e vieta il rifiuto di connessione per future limitazioni di capacità o costi di espansione.
Distribuzione, chiusura dei sistemi e separazione contabile
Gli articoli 24-29 disciplinano designazione e compiti dei gestori di distribuzione, la separazione giuridica e organizzativa nelle imprese integrate, l’esenzione per imprese che servono meno di 100 000 clienti allacciati, i sistemi di distribuzione chiusi e la gestione combinata di più attività. Gli articoli 30 e 31 prevedono accesso delle autorità alla contabilità, separazione contabile per attività di trasporto, distribuzione, GNL e stoccaggio, revisione dei conti e obblighi di pubblicazione.
Accesso dei terzi, stoccaggio, rete upstream e linee dirette
Gli articoli 32-34 impongono l’accesso dei terzi a trasporto, distribuzione e GNL su base tariffaria pubblicata e non discriminatoria; per lo stoccaggio e il linepack consentono accesso negoziato o regolamentato, con esclusione degli impianti GNL necessari al processo di rigassificazione. L’articolo 34 disciplina l’accesso alle reti di gasdotti a monte e la risoluzione delle controversie, anche transfrontaliere. L’articolo 35 ammette il rifiuto di accesso per mancanza di capacità, obblighi di servizio pubblico o gravi difficoltà take-or-pay, mentre l’articolo 38 impone la possibilità di realizzare linee dirette.
Nuove infrastrutture, deroghe e coordinamento tra Stati membri
L’articolo 36 consente deroghe, su richiesta e per un periodo definito, per nuove infrastrutture rilevanti, a condizione che rafforzino concorrenza e sicurezza, comportino rischio tale da scoraggiarne la realizzazione senza deroga, abbiano titolarità separata, prevedano oneri sugli utenti e non compromettano il mercato interno. La procedura coinvolge autorità nazionali, Agenzia e Commissione, con decisione della Commissione entro due mesi dalla notifica, prorogabile di altri due mesi, e possibilità di revoca se i lavori non iniziano entro due anni o l’infrastruttura non è operativa entro cinque anni.
Apertura del mercato, reciprocità e misure nazionali speciali
L’articolo 37 fissa l’apertura progressiva del mercato fino a tutti i clienti dal 1° luglio 2007 e regola la reciprocità. L’articolo 39 istituisce un’unica autorità nazionale di regolamentazione, indipendente e dotata di autonomia di bilancio. Gli articoli 40 e 41 elencano gli obiettivi e i poteri regolatori: tariffe, accesso, investimenti, concorrenza, trasparenza, tutela dei consumatori, sanzioni fino al 10 % del fatturato annuo nei casi previsti e risoluzione delle controversie. Gli articoli 42 e 43 disciplinano cooperazione transfrontaliera e conformità agli orientamenti; l’articolo 44 impone la conservazione dei dati di transazione per almeno cinque anni.
Mercati al dettaglio, salvaguardie, deroghe e revisione
L’articolo 45 richiede la definizione di ruoli e responsabilità nel retail, incluse regole di scambio dati e liquidazione. Gli articoli 46 e 47 prevedono misure di salvaguardia in caso di crisi improvvise e misure per parità di condizioni soggette a notifica e approvazione della Commissione. L’articolo 48 disciplina le deroghe per contratti take-or-pay; l’articolo 49 contiene deroghe per mercati emergenti e isolati, Cipro, Estonia, Lettonia, Finlandia, Lussemburgo, Malta e Grecia, con termini e soglie specifiche; l’articolo 50 prevede una possibile revisione della disciplina se l’accesso alla rete risulta effettivo e non discriminatorio. L’articolo 52 impone relazioni periodiche della Commissione e una relazione specifica sulla separazione entro il 3 marzo 2013, con eventuali proposte entro il 3 marzo 2014.
Recepimento, abrogazione ed entrata in vigore
L’articolo 53 abroga la direttiva 2003/55/CE con effetto dal 3 marzo 2011. L’articolo 54 impone il recepimento entro il 3 marzo 2011 e l’applicazione generale da tale data, salvo l’articolo 11 applicabile dal 3 marzo 2013; gli Stati membri devono comunicare il testo delle disposizioni nazionali principali. L’articolo 55 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
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