Ordinanza n. 152/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota del responsabile della S.S. Accreditamento, appropriatezza e coordinamento area salute mentale dell'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria, prot n. CASM.0037409.30-03-2023.h.11:20, trasmessa a mezzo pec il 30 marzo 2023 e recante “Ricoveri in regime di 46/SAN c/o SRP2 (ex CPA e CPM) – oltre soglia (72 mesi) – Anno 2022”, nella parte in cui stabilisce la cessazione del programma a media intensità riabilitativa per i pazienti cod. nn. 1421, 1461, 1741, e 1110566 delle Comunità San Martino e La Pineta; e - di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non noto, ivi incluse, ove occorrer possa: a. le note del responsabile della S.S. Accreditamento, appropriatezza e coordinamento area salute mentale dell'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria, prot nn. CASM.0013119.01-02-2023.h.14:10, CASM.0012999.01-02- 2023.h.11:48 e CASM.0013080.01-02-2023.h.13:53; b. la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. VIII/4221 del 28 febbraio 2007, nella parte in cui è posta a base delle suddette note; e c. la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/7758 del 28 dicembre 2022, Allegato 14, nella misura in cui posta a base delle predette note B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Il Chiosco S.r.l. il 27/2/2024: in ogni caso, anche per l'accertamento dell'illegittimità a fini risarcitori - della nota congiunta del responsabile della S.S. Accreditamento, appropriatezza e coordinamento area salute mentale e del responsabile della S.S. Monitoraggio dei Flussi Economici dell'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria, prot. n. MOFLU.0135083.30-11-2023.h.15:38, trasmessa a mezzo pec il 30 novembre 2023 e recante “Rendicontazione 46/SAN – oltre soglia (72 mesi) – Anno 2023”; e - di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non noto; ivi inclusi gli atti presupposti già impugnati col ricorso principale, vale a dire - la nota del responsabile della S.S. Accreditamento, appropriatezza e coordinamento area salute mentale dell'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria, prot n. CASM.0037409.30-03-2023.h.11:20, trasmessa a mezzo pec il 30 marzo 2023 e recante “Ricoveri in regime di 46/SAN c/o SRP2 (ex CPA e CPM) – oltre soglia (72 mesi) – Anno 2022”, nella parte in cui stabilisce la cessazione del programma a media intensità riabilitativa per i pazienti cod. nn. 1421, 1461, 1741, e 1110566 delle Comunità San Martino e La Pineta; e, ove occorrer possa, - le note del responsabile della S.S. Accreditamento, appropriatezza e coordinamento area salute mentale dell'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria, prot nn. CASM.0013151.01-02-2023.h.14:29, CASM.0012999.01-02-2023.h.11:48 e CASM.0013080.01-02-2023.h.13:53; - la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. VIII/4221 del 28 febbraio 2007, nella parte in cui è posta a base delle suddette note; e - la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/7758 del 28 dicembre 2022, Allegato 14, nella misura in cui posta a base delle predette note; nonché per la condanna delle resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, alla restituzione di tutto quanto eventualmente versato dalla ricorrente e/o trattenutole in ottemperanza ai provvedimenti impugnati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note dell'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria che hanno disposto la cessazione del programma a media intensità riabilitativa per pazienti ricoverati oltre la soglia di 72 mesi e la rendicontazione dei ricoveri oltre soglia
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, le note dell'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria relative ai ricoveri in regime 46/SAN presso strutture riabilitative di salute mentale oltre la soglia di 72 mesi, nella parte in cui disponevano la cessazione del programma a media intensità riabilitativa per quattro pazienti e disciplinavano la relativa rendicontazione. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti, comprese alcune note amministrative e le deliberazioni della Giunta regionale lombarda poste a fondamento dell'operato dell'Agenzia. Con i motivi aggiunti è stata formulata anche una domanda di accertamento dell'illegittimità degli atti a fini risarcitori e una domanda restitutoria delle somme eventualmente versate o trattenute in esecuzione dei provvedimenti impugnati. L'ordinanza non esamina nel merito i vizi dedotti, limitandosi a disporre acquisizioni e chiarimenti preliminari sulla permanenza dell'interesse alla decisione e sull'attuale situazione della vicenda.
La decisione
Il TAR ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 63, 65, 84, comma 4, e 85 c.p.a. La società ricorrente deve dichiarare motivatamente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, se permanga l'interesse alla decisione di merito; qualora l'interesse permanga, deve aggiornare la situazione di fatto e di diritto, indicare gli eventuali fatti o atti sopravvenuti e segnalare l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Le amministrazioni intimate devono fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e depositare, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Il giudice ha avvertito espressamente che l'inerzia della parte ricorrente sulla dichiarazione di interesse potrà essere valutata, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Nessuna decisione è stata assunta sui motivi di annullamento, sulla domanda risarcitoria o su quella restitutoria.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Consente al giudice di disporre mezzi istruttori e acquisizioni necessari ai fini della decisione.
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di valutare l'inerzia della parte compulsata a dichiarare la permanenza dell'interesse e di dichiarare, ricorrendone i presupposti, l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato dall'ordinanza insieme alle disposizioni sui poteri istruttori e sulla trattazione del giudizio.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Indicato come ulteriore base per la valutazione processuale del mancato adempimento dell'incombente relativo alla permanenza dell'interesse.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ordina alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane inerte entro il termine assegnato, tale comportamento processuale può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e può condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- In presenza di una controversia la cui situazione fattuale o amministrativa può essere mutata dopo la proposizione del ricorso, il giudice può imporre alla parte ricorrente di aggiornare la vicenda e alle amministrazioni resistenti di fornire chiarimenti documentati e depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo, prima di assumere le decisioni sulla prosecuzione e sulla calendarizzazione del giudizio.
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