Sentenza n. 12050/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento del silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza di annullamento e/o revoca in via di autotutela della concessione demaniale marittima n. 52 afferente all’immobile dinanzi descritto, presentata il 24 luglio 2025, integrata con atto del 14 gennaio 2026, con la quale le amministrazioni in intestazione sono state invitate “ad adottare con la dovuta immediatezza tutti gli atti e/o i provvedimenti necessari e/o opportuni al fine di accertare che solo per un mero errore, perpetratosi nei decenni, si è ritenuto che le concessioni in questione avessero a oggetto la occupazione di un’area demaniale, dovendosi viceversa ritenere che le concessioni del 1958 e del 1962 furono rilasciate ai sensi dell’art. 55 Cod. Nav. al fine di autorizzare interventi a una distanza dal confine demaniale marittimo inferiore a mt. 30; e per l’effetto a provvedere all’annullamento e/o revoca in autotutela della predetta concessione e a rideterminare a zero l’importo del relativo canone per l’anno 2025 in corso, nonché a restituire quanto indebitamente corrisposto a titolo di canone demaniale a oggi non prescritto”; - per quanto occorrer possa, delle note interlocutorie della Capitaneria di porto di Civitavecchia del 6 agosto 2025 e del 17 febbraio 2026; nonché per l’accertamento che solo per un mero errore, perpetratosi nei decenni, si è ritenuto che le concessioni del 1958 e del 1962 – vigente concessione n. 52 – avessero a oggetto l’occupazione di un’area demaniale, dovendosi viceversa ritenere che esse – e la vigente concessione n. 52 – sono state rilasciate ai sensi dell’art. 55 Cod. nav. al fine di autorizzare interventi a una distanza dal confine demaniale marittimo inferiore a mt. 30; e per l’effetto per l’annullamento della predetta concessione n. 52 con rideterminazione a zero dell’importo del relativo canone, e condanna delle amministrazioni in intestazione a restituire quanto indebitamente percepito e non prescritto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di annullamento o revoca in autotutela della concessione demaniale marittima n. 52/2008 e di rideterminazione e restituzione dei canoni
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. sostenendo che l’amministrazione fosse obbligata a pronunciarsi sull’istanza di riesame presentata il 24 luglio 2025 e integrata il 14 gennaio 2026. Hanno dedotto che la concessione, originariamente rilasciata nel 1958 per la posa di massi in cemento e integrata nel 1962 per la realizzazione di un muro perimetrale, non riguardasse l’occupazione di un’area demaniale, ma costituisse un’autorizzazione a eseguire opere a protezione della proprietà ai sensi dell’art. 55 cod. nav. Hanno quindi chiesto l’accertamento del silenzio-inadempimento, l’accertamento della fondatezza della pretesa, l’annullamento della concessione, la rideterminazione a zero del canone per il 2025 e la restituzione dei canoni non prescritti. Le amministrazioni costituite hanno eccepito il proprio difetto di titolarità passiva rispetto al rapporto concessorio, sostenendo che i poteri gestori spettassero esclusivamente al Comune, e hanno comunque contestato nel merito la ricostruzione dei ricorrenti, rilevando che le opere insisterebbero su un’area avente caratteristiche di lido del mare e appartenente al demanio necessario.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che, al di fuori delle ipotesi di autotutela doverosa previste dalla legge, l’amministrazione non ha l’obbligo di pronunciarsi su una richiesta del privato diretta a sollecitare l’annullamento o la revoca in autotutela. Il potere di riesame è esercitato discrezionalmente d’ufficio ed è rimesso alla valutazione dell’amministrazione; riconoscere un obbligo generalizzato di provvedere comprometterebbe la stabilità dei rapporti giuridici e la funzione dell’inoppugnabilità degli atti. Il giudice ha escluso che tale obbligo potesse derivare, nel caso concreto, dai principi di buona fede, correttezza o buon andamento, anche perché gli atti risalivano nel tempo e il rapporto da essi regolato era stato confermato dal comportamento protratto delle parti, che per decenni non avevano contestato la natura dominicale dell’area. Accertata l’inesistenza dell’obbligo di provvedere, il TAR ha ritenuto superfluo esaminare l’eccezione relativa alla titolarità passiva del rapporto concessorio, precisando che si trattava di una questione di merito e non di legittimazione processuale. Spese compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; il ricorso è stato respinto perché non sussisteva un obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza di autotutela.
art. 55 cod. nav.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che gli atti concessori autorizzassero opere a distanza inferiore a trenta metri dal confine demaniale marittimo, anziché disporre l’occupazione di un’area demaniale; il TAR non ha esaminato nel merito tale ricostruzione.
Massime di principio
- Al di fuori delle ipotesi di autotutela doverosa previste dalla legge, la pubblica amministrazione non è obbligata a pronunciarsi su un’istanza del privato volta a sollecitare l’annullamento o la revoca di un provvedimento, poiché il potere di riesame è esercitato discrezionalmente d’ufficio.
- Il ricorso avverso il silenzio non può essere utilizzato per imporre all’amministrazione l’attivazione dell’autotutela quando non esista uno specifico obbligo giuridico di provvedere.
- I principi di buona fede, correttezza e buon andamento non fondano, nel caso di atti risalenti nel tempo e di rapporti consolidati dal comportamento delle parti, un obbligo generalizzato dell’amministrazione di esaminare un’istanza di autotutela.
- La questione relativa alla titolarità passiva del rapporto sostanziale con l’amministrazione attiene al merito della controversia e non alla legittimazione processuale a contraddire.
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