Cassazione Penale, Sentenza n. 44997/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita in un procedimento penale relativo agli artt. 73, 80 D.P.R. 309/1990, dal quale è stato definitivamente assolto. La Corte territoriale, giudice della riparazione, ha ritenuto che il comportamento del Marino — sebbene non penalmente sanzionato — abbia concorso colposamente (o con dolo/colpa grave) alla determinazione della misura cautelare. Sono stati valorizzati elementi quali numerose conversazioni telefoniche con il padre in cui venivano usati termini in codice (es. "lampadine", "plafoniere") e l'affermazione mendace in sede di interrogatorio (il viaggio a Benevento "per tagliare i capelli") ritenuta strumentale a nascondere il reale significato delle conversazioni. La Corte ha quindi escluso il diritto alla riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p., ritenendo che tali condotte abbiano creato la falsa apparenza della configurabilità del reato e siano state causalmente rilevanti per l'adozione della misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva respinto la domanda di riparazione. Ha condiviso il percorso logico-motivazionale del giudice della riparazione, ritenendo che l'uso di linguaggio cifrato nelle conversazioni e il mendacio dell'indagato, quando causalmente rilevanti rispetto alla misura cautelare, costituiscono condotte idonee a escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione (colpa grave). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Ministero resistente, liquidate in euro 1.000.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione e le cause di esclusione del diritto all'indennizzo; la Corte ha applicato il principio che il dolo o la colpa grave dell'indagato possono escludere l'indennizzo se la sua condotta ha causalmente contribuito alla misura cautelare.
art. 73, 80 D.P.R. 309/1990
Norme del testo unico sugli stupefacenti che definivano il reato per cui Marino era indagato; rilevanti solo come procedimento di provenienza della custodia cautelare rispetto alla quale si chiede riparazione.
d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (modifica art. 314)
La modifica normativa è richiamata per confermare che il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante rispetto alla misura cautelare, può costituire condotta volontaria significativa ai fini dell'esclusione dell'equo indennizzo.
art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamato come parametro di confronto: il silenzio esercitato nell'ambito della facoltà difensiva è diverso dalla menzogna; la falsa prospettazione non è assimilabile al diritto al silenzio e può avere rilievo ai fini della riparazione.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 (Maltese) e Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)
Principi consolidati secondo cui il giudice della riparazione valuta autonomamente, in sede civilistica, la ricorrenza di dolo o colpa grave sulla base di tutti gli elementi probatori disponibili e secondo una valutazione "ex ante"; la valutazione non è volta a riconsiderare la colpevolezza penale, ma a verificare se la condotta abbia creato la falsa apparenza di illiceità che ha determinato la misura.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 3374 del 20/10/2016
Afferma che l'utilizzo, nelle conversazioni, di frasi in "codice" finalizzate a occultare attività illecita può integrare colpa grave rilevante per l'esclusione dell'equo indennizzo, anche se l'attività illecita occultata differisce dall'accusa che ha motivato la custodia.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione valuta autonomamente e "ex ante" se la condotta dell'indagato abbia causalmente contribuito alla misura cautelare; non si tratta di rivedere la colpevolezza penale, ma di accertare l'esistenza di comportamenti che abbiano creato la falsa apparenza del reato.
- La colpa rilevante ai fini dell'esclusione dell'indennizzo è un concetto oggettivo (id quod plerumque accidit): si considera se una condotta avrebbe, secondo l'esperienza, potuto ragionevolmente provocare l'intervento dell'autorità giudiziaria.
- Il mendacio in sede di interrogatorio, se causalmente rilevante per la misura cautelare, non è assimilabile all'esercizio del diritto al silenzio e può ostare al riconoscimento della riparazione.
- L'utilizzo di linguaggio cifrato o di codici nelle conversazioni, quando destinato a occultare un'attività illecita e quando questo comportamento abbia potuto influire sulla percezione dell'autorità giudiziaria, può integrare colpa grave e dunque escludere l'indennizzo.
- Per escludere la riparazione occorre dimostrare il nesso causale tra la condotta dell'indagato (mendacio, linguaggio in codice, comportamenti idonei a creare sospetto) e l'adozione della misura cautelare; non è sufficiente la mera presenza di comportamenti ambigui se privi di rilevanza causale.
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