Sentenza n. 5788/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 296/2025 - RG n. 6364/2023, pubblicata in data 19/02/2025, emessa dal Tribunale di Velletri, Sezione - Lavoro, notificata in data 10.07.2025 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente e ordinato l'accredito di 2.000 euro, oltre accessori, nonché il pagamento delle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Velletri n. 296/2025, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi. Il giudicato aveva dichiarato il diritto del ricorrente a usufruire della Carta del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, ordinando al Ministero di attivarla con accredito di 2.000 euro, oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti di legge, e condannando l'Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio presupposto. Il ricorrente ha inoltre rappresentato che era decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato all'Amministrazione ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha riconosciuto la competenza del TAR ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. e ha rilevato che il Ministero, a fronte dell'allegato inadempimento, non aveva fornito chiarimenti né dimostrato la corretta esecuzione. In sede di ottemperanza non sono sindacabili i presupposti della pretesa già accertata dal giudicato. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta del ricorrente e con un ulteriore termine di 60 giorni. Il Collegio non ha applicato nell'immediato una penalità di mora, riservandone l'eventuale adozione in caso di perdurante inottemperanza. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce la base normativa del beneficio riconosciuto dal giudicato presupposto; i relativi presupposti non possono essere rimessi in discussione nel giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Il decorso del termine previsto per l'esecuzione dei titoli nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per agire in ottemperanza.
art. 113, comma 2, c.p.a.
La norma fonda la competenza del TAR adito per il giudizio di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
La disposizione disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il giudice può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato e nominare un commissario ad acta.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
Il giudicato presupposto aveva previsto il riconoscimento di interessi legali e rivalutazione nei limiti stabiliti da tale disposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato all'Amministrazione ed è decorso il termine di legge per l'adempimento, il giudice può ordinare all'Amministrazione di eseguirlo entro un termine assegnato, purché l'inadempimento sia allegato e l'Amministrazione non dimostri l'avvenuta esecuzione.
- I presupposti sostanziali della pretesa riconosciuta dal giudicato non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza, che è diretto esclusivamente ad assicurare l'attuazione del comando giudiziale.
- A fronte dell'allegazione dell'inadempimento, l'Amministrazione deve fornire chiarimenti e indicazioni documentate sulla corretta esecuzione del giudicato; la mancata dimostrazione dell'adempimento giustifica l'accoglimento della domanda di ottemperanza.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
- La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente: il giudice può riservarne l'eventuale adozione a una fase successiva, subordinandola alla perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati.
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