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Sentenza

Sentenza n. 633/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202401526

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, unitamente al verbale di ritiro cautelare amministrativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del 16 ottobre 2024 con cui la Prefettura di Verona, ai sensi dell’art. 39 TULPS, gli ha vietato la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, nonché il verbale di ritiro cautelare amministrativo. Il provvedimento era stato adottato sulla base della proposta dei Carabinieri, relativa alla condotta tenuta durante un controllo domiciliare del 4 ottobre 2024 e alla mancanza del certificato anamnestico richiesto per i detentori di armi. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto travisamento dei fatti, eccesso di potere per erronea interpretazione e applicazione dell’art. 39 TULPS e illogicità manifesta, sostenendo che la Prefettura avesse fondato il divieto su valutazioni soggettive e prive di prova concreta, senza considerare l’assenza di precedenti penali o carichi pendenti, la propria condotta di vita e il fatto che l’arma fosse stata mostrata scarica e fosse rimasta inutilizzata per molti anni. Ha inoltre evidenziato di essersi attivato, dopo il controllo, per ottenere la certificazione medica. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, per omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 l. n. 241/1990, sostenendo che non vi fossero ragioni di urgenza tali da giustificare l’omissione.

La decisione

Il TAR ha respinto entrambi i motivi. Quanto alla mancata comunicazione di avvio, ha ritenuto che i provvedimenti in materia di armi abbiano natura precauzionale e preventiva e siano caratterizzati, per loro stessa natura, da un’esigenza di celerità idonea a giustificare, ai sensi dell’art. 7 l. n. 241/1990, l’omissione della comunicazione. Nel caso concreto, l’urgenza era desumibile dalla condotta tenuta durante il controllo, tanto che i militari non avevano proceduto al ritiro immediato delle armi, verosimilmente per la pericolosità e imprevedibilità del comportamento. Quanto al merito, il Collegio ha affermato che il potere prefettizio di valutare l’affidabilità del detentore di armi è ampiamente discrezionale e ha finalità cautelare, non sanzionatoria. È sufficiente una ragionevole previsione di possibile uso improprio dell’arma, anche in presenza di rischi soltanto potenziali. Nel caso concreto, il ricorrente aveva ostacolato il controllo, aveva inizialmente negato l’accesso e l’esibizione dell’arma, aveva mostrato un atteggiamento alterato, aveva custodito l’arma al di fuori della cassaforte e aveva gesticolato con la bocca di fuoco rivolta verso uno dei militari. Tali circostanze, risultanti dalla proposta dei Carabinieri, sono state ritenute idonee a fondare il giudizio di inaffidabilità; il verbale faceva inoltre piena prova fino a querela di falso quanto ai fatti attestati. La mancanza della certificazione medica ha ulteriormente corroborato il giudizio prefettizio. Il bilanciamento tra la tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica e l’interesse privato alla detenzione dell’arma è stato ritenuto logico e proporzionato. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 39 r.d. 773/1931 (TULPS)

    il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne

    La norma attribuisce al Prefetto un potere cautelare e preventivo, esercitabile sulla base di elementi idonei a fondare una ragionevole previsione di possibile uso improprio delle armi, anche in presenza di rischi soltanto potenziali.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio può essere omessa quando l’urgenza è connaturata alla natura precauzionale del provvedimento in materia di armi e risulta concretamente giustificata dalle circostanze del caso.

  • art. 6 d.lgs. 121/2013

    La mancanza della certificazione medica richiesta ai detentori di armi costituisce un elemento che può concorrere a dimostrare l’assenza dei necessari requisiti di affidabilità.

  • artt. 11 e 43 r.d. 773/1931 (TULPS)

    Le disposizioni concorrono a delineare il carattere preventivo del sistema di controllo sull’affidabilità dei soggetti che detengono o intendono detenere armi.

  • art. 2700 cod. civ.

    Il verbale redatto dai pubblici ufficiali fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati come avvenuti in loro presenza o da loro compiuti.

  • art. 699 cod. pen.

    Il potere prefettizio di autorizzare o vietare la detenzione di armi si inserisce nel sistema che considera eccezionale la disponibilità privata di armamenti.

  • art. 4, comma 1, l. 110/1975

    La detenzione e il porto di armi costituiscono una deroga al generale divieto, sicché non sussiste un diritto soggettivo alla detenzione o al porto quando emergano rischi anche potenziali per la sicurezza pubblica.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi ai sensi dell’art. 39 TULPS ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, ed è legittimo quando gli elementi acquisiti consentano una ragionevole previsione di possibile abuso dell’arma, anche in assenza di precedenti penali o di un pericolo attuale già concretamente verificatosi.
  • Il potere prefettizio di valutare l’affidabilità del detentore di armi è ampiamente discrezionale, poiché l’ordinamento non riconosce un diritto soggettivo alla detenzione o al porto d’armi; il sindacato giurisdizionale resta circoscritto alla verifica dell’adeguatezza dell’istruttoria, della logicità, della proporzionalità e dell’assenza di travisamenti.
  • Un comportamento caratterizzato da incauta custodia dell’arma, mancata cooperazione con le forze dell’ordine durante un controllo e maneggio pericoloso dell’arma, quale il gesticolare con la bocca di fuoco rivolta verso una persona, è idoneo a fondare il giudizio prefettizio di inaffidabilità anche se costituisce un episodio isolato.
  • La mancanza della certificazione medica prescritta per i detentori di armi può concorrere, insieme alla condotta concretamente accertata, a dimostrare il venir meno dei requisiti di affidabilità richiesti per la detenzione.
  • Per i provvedimenti in materia di armi, l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento è giustificabile quando l’esigenza di prevenire rischi per la pubblica e privata incolumità imponga una decisione celere e l’urgenza risulti concretamente desumibile dalle circostanze del caso.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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